Critica Sociale - XXXV - n. 18 - 16-31 settembre 1925
238 CRITICA SOCIALE che, in questi termini, una vera esperienza non è an– cora acquisita. Scarsa però è tuttora anche l'efficacia di un gene– rico controllo o sindacalo esercitato dalla rappresen– tanza operaia sull'andamento generale dell'azienda. E basta pensare alla facilità che ha l'impresa di spezzare l'organismo in due parti, tecnico-industriale l'uno, cd economico-commerciale l'altrp, per comprendere come tosto verrebbe limitato e oonteso il controllo finanz:a– rio sopra tutta la parte speoulati va della azienda, rid u– cendo così di molto la sfera di azione dei temuti Con– sigli cli fabbrica. · Si _avverta che da questa esposizione :riassuritivà, che comprende la massima parte dei Paesi, è ..necessa– riamente esclusa la Russia, ove il regime comunista si asside sopra basi totalmente diverse da quelle del re– gime capitalista dominante in tutti gli altri Stati civili. Nella massima parìe dei Paesi a noi noti, dove esi– stono rappresentanze operaie, -i Consigli interni sono competenti esclusivamente in materia di lavoro, e di salario, esclusa ogni altra loro ingerenza. Abbiamo allora, dal meno al più, i seguenti cas.': l.o Il Consiglio ha soltanto ufficio consultivo. 2.o Il Consiglio ha ufficio deLberativo solo in par– te; perchè, ad esempio, esistono ra_ppresentanze sin– dacali a cui spetta la stipulazione del contratti éollet– tivi di tariffa o di lavoro; e quindi' il Consiglio interno veglia soltanto alla esecuzione dei patti o interviene per l'interpretazione o per l'osservanza dei regolame~ti e degli istitùti di assistènza e, in genere, della legisla– zione. del lavoro. Ma qui- pure talvolta trova un limite della sua attività nell'Ispettorato del lavoro_ o delle fabbriche cli marca governativa. Così pure, dove vi è istituto di arbitrato e cli concilipzione, sfugge alla com– prtenzà del Consiglio interno tanto la de.terminazione del salario quan1o la risoluzione delle controversie dj lavar-o; e sollanto qualche volta è ammesso che il èo11- •siglio interno dia sulla questlone il suo pare1·e. 3. 0 Una diversa specie di' Consigli si ha là dove la competenza in materia· di lavoro e dl salario è totale; non è cioè limitata nè da Sindaca'ti nè da Commissioni arbitrali; ma il Consiglio ha veramente la tutela e la rappresentanza del personale, in confronto dell'ele– mento direttivo dell'impresa 1 per tutto ciò che rlguarrla lavorn e salario, ma entro questi lini.ili e non più in là. E qui alcune 'legislazioni escludono, altre invece am-'. mettono, nei me_mbri del Consiglio, facoltà di sindacato , amministrativo e finànziario. Possono cioè i mémbri del Consiglio interno avere coinunicaz:one di libri e cli conti, e facoltà di ispez~onarli, sempre e soltanto agli effetti di trarne elementi di cognizione ed eventual– mente di azione nella,tutela degli interessi dei salariati, nelle eventuali pretensiohi di à1iglioramento delle loro condizioni,- del loro trattamento, dei patti di lavoro, della misura cli salario. *** Qliesto è,. in sin tesi, l'odierno sta lo di fatto in tema di controllo operaio. Giova ora accennare ad alcune delle più recGnti pubblicazioni sull'argomento. " Nel N. 2 di quest'anno della Reuue lntcrnatioaale du Trauail, Hermann Dersch esamina la natura giurid:ca e l'i1_nportanza ?ei Consigli d'azienda in Germania; clo– ,·e, -come è noto, b legge è in vigore fino dal 1920. ~•Autore ricorda i criteri generali della legge .e Ja fun: z1011edelle rappresentanze operaie, che è cli vegliare agli interessi dei. lavoratori, e ravvisa nei Consigli d'a– zienda, anche richiamando l'art. 165 della Costituz:one di \Veimar, non già un istituto di diritto privato aventr personalità 'giuridica, ma un vero e propr:o 'istituto cli diritto pubblico. Questo concetto è contestato da al– tri scrittori. Comunque, tale questione, di semplice er– meneutica giuridica, no~ ha importanza fuori q.i·Ge1'.- mania. . Più importante sarebbe il secondo argomento trat– talo dal Dersch, quello cioè della efficienza economica dei Consigli_ d'azienda. Ma i risultati di questa inda– gine sono assai scarsi. La oonclusione è quasi total- B i bi iqteca Gino Bianco · mC'nte negativa circa la funzione dei delegati operai nei Consigli di ammin~slrazione; positiva invece ~irca l'or– ganizzazione nella tutela del lavoro. Nel n. 3 della stessa Rivista, Max Gotlschalk esa– mina il. problema d~l Controllo operaio nel Belgio. Questo scritto,' molto più diffuso del precedente, si vale di una larga bibliografia, mercè la quale esami-na dapprima la nozione di controllo operaio, esponendone i diversi aspetti; riferisce le diverse determinazioni date all'uopo dalla legge germanica del 1920, dalla legge cecoslovacca dèl 12 agosto \921 e dalla legge austriaca del 15 maggio 1919; indaga i rapporti fra imprerrdi– tori e salariali nfl Belgio pt·ima e d9po la guerra, e in particolare nelle industrie metallurgica, mineraria, ve– traria, tessile, dei diamanti, della pietra, del libro e nelle ferrovie. In ciascuna esamina' l'attività dei Sin– dacati e delle Commissioni' reg:onali; ·espone infine l'o– pinione prevalente in materia nella classe padronale, nella classe operaia e fra gli studiosi. Dalle conclus'or,ii traspare che anche nel Belgio la soluzione del prohle– ma è ancora immatura. La Revue du Travail Belga, nel suo N. 2 di que– st'anno, ,riporta le linee generali del progetto cli legge proposto in Danimarca, con un caraltete, per i Con– sigli di azienda, puramente consultivo e con una fun– zione di coqtrollo economico e finanziario ai s_oli ef– fetti della migliore determinazione del salario; che rap– presenta il punto deliçato e difficile della materia, da· non potersi giudicare se non in segu:to all'esame delle particolari disposizioni che lo regoleranno. Finalmente la serie legislat'iva del B. I. T. (Bureau in– inlernational du travail) ci porta la legge del 27 no– vembre 1923, che codifica ed emenda la legislazione relativa ai Consigli d'in<J,uslria nell'Irlanda settentrio– nale. Il loro obbiettivo principale è fissare il salario mi– nimo. Sot10 quindi piuttost-0 Corhm:ssioni miste, pari- tetiche, di imprenditori' ed oipevai. · . Certo ançhe per questa via si arriva ad una forma · di controllo operaio, ma col soto obbiettivo del sal.ar: o minimo, che risponde alle condizioni specifiche del · I?aese nel quale la Legge è promulgata. ·* * * In Italia, fin .dal 1922, fu pubblicato un~ s~udio di Fr~ncesco Magri (1), il quale, - ponendo.si nettamente dal punto di vista padronale, conclude nel senso più ostile al controllo operaio. Raccogliendo un largo ma– teriale da giornali e Riviste, ma trascurando intera– mepte trattati e monografie, e considerando con molta _superficialità e con qualche imprecisione le leggi po– sitive straniere, egli ci ha dato uno scritto più g~orna~ listico che scientifioo, estrat1eo all'eoo-nomia c0111e al diritto, più piacev,ole a leggersi cbe utile a consultarsi. EffeHivamente, per l'Italia, non è possibile nè uno stu– dio esegetioo di una legge ... che non esiste, nè un pro– fondo esame dottrinale, data la confusione di idee che regna sul controllo opera.io . La pigra mentalità padro– nale ,spiega la opposizione in blocco degli imprenditori ·e del Governo, che ne è ora il doke strumento. Dal lato oppost.o, mentre l'aspirazione nettamet1te sovver– siva dei comunisti non tiene alcun conto della odierna incapaeità ·degli operai alla gestione esclusiva delle aziende qu.ando se ne fossero impadroniti, si capisce tutta la esitazione dei gradualisti, di fronte alla scarsa preparazione delle masse. D'altra parte;· il medioère interessamento generale al problema si spiega con lo scarso sviluppo industri:t– le, localizzato in poche zone di alcune re_gioni, quali la Lombardia, il Piemonte, la Liguria. Tutti sanno quan– to maggipre importanza abbiano fra noi i problemi ::igrari; quanto però la varietà del territorio, della col– tura e della distribuzione della proprietà ostaooli so– luzioni legislative, che, per essere efficaci, dovrebbero ' (1) Francesco Magri: La crisi industriale e il co.ttirollo ope– mio. - Milano, Soc. Unitas. ·
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