Critica Sociale - anno XXXV - n. 15 - 1-15 agosto 1925

OlUTICA 'SOCIALE 185 procità tra la .Francia e l'Italia e nel 1906 la prima Convenzione di carattere internazionale, che prese il nome di .Convenzione di Berna, e orgao,izzando tre Conferenzé per la legislazione internazionale del la– voro, che furono convocate a Berna negli anni 1905, 1906 e 1913. Successivamente, nel 1914, il signor Gom– r>ers, Presidente della American Federation of Labour, prevedendo eh.e la guerra europea, come quella che . interessava direttamente o indirettamente la maggior parte degli Stati del mondo, avrebbe portato a discus– sioni e a Convenzioni internazionali, propose ai Sin– dacati operai di organizzare un Congresso nel mede– simo tenipo e luogo. della Conferenza per la pace. Terminata, infatti, la guerra, sotto lo stimolo .e la pressione delle organizzaziçni operaie, che si mostra– vano agguerrite e decise ad attuar~ l'idea del signor Gompers, la Società delle Nazioni, p_er sottrarre ad es~e l'iniziativa dl una Conferenza del lavoro, favorì una speciale Organizzazione internazionale, funzionan– te sotto la sua vigilanza ed il sùo oontrollo, e alla quale chiamò a partecipare i diversi Stati con rappresentan– ze miste di delegali governativi, padronali ed operai. Tale organizzazione, peri\ riuscì monca ed incom– pleta per la irragionevole esclusione dei Paesi ex ne– mici (Germania ed Austria) e della Russia, e.be pur rappresentavano i due terzi dell'Europa, senza con– tare la straordinaria importanza industriale della Ger– mamia; ·ed anche perchè le proposte italiane, tendenti a dar vita ad una vera « Charta del Lavoro», furo– no respinte e con esse tutte le risoluzioni formulate _a Berna dal Congresso dei Sindacati (febbraio, 1919); e fu perfino negato alla Conferenza internazionale del Lavoro ogni diritto di deliberare definitivamefite sulla legislazione sodale ad essa demandata, e della quale i Sindacati chiedevano l'integrale applicazione (Con– gresso di Amsterdam, lugUo 191-9). Ma 1'a resistenza opposta cJ.ai Sindacati operai, spron:1ti dail sollecito, tempestivo ed energico intervento della Confederazione generale del Lavoro italiana, indusse il Consiglio su– premo delle Potenze alleate a recedere su alcuni puati e, fra l'altro, fu lasciata libera. la Conferenza di Wa– shington di deliberare circa l'ammissione delle rap– presentanze della Germania e dell'Austria. F.i così che 1'11 aprile 1919 la Conferenza della· Pace approvava il progetto di Conven'zione, prepa– ralo dalla Commissione di legislazione internazionale• del Lavoro, che instituiva un organismo permanente per promuovere la disciplfnn. internn.zionale delle con– dizioni di lavoro, e oonfermava la disposizione presa dalla Commissione stessa, ~econdo cui la prima. Con– ferenza internazionale del lavoro doveva venir convo– cata a Washington neJl'ottobre 1919, fissandone anche l'ordine del giorno, ove al primo comma era segnato l'argomento della « giornata di otto ore »,.ovvero della « settimana di quarantott'ore ». E' interessante ricordare .il testò preciso dell'arti– colo 411 del Trattato ~i Versaglia., ool quale venivano riconosciuti in principio i postulati_ operai. Eccolo: • Le alle parti contraenti. riconoscendo che il . benessere fisico. morale e intellettuale dei lavoratori salariati ha una importa11za essenziale dal pw1to di vista internazionale, hanno staoilito per raggiungere cotesto alto_ fine, l'organismo per– manente previsto alla sezione I e associato a quello della So– cietà delle Nazioni. Convinte come sono che il lavoro non deve essere considerato semplicemente un articolo di commercio, esse pensano esservi metodi e principii per la regolamenta– zione delle condizioni del lavoro, che le comunità industriali dovrebbero sforzarsi di applicare, nei limiti concessi dalle loro speciali circostanze. • Fra tali metodi e principii sembrano ,alle alle parli contraenti parlicolarmente imporlanti e urgenti quelli che seguono: . • Il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri ad essi ~ tenore. di vita che, nel loro tempo e nel loro paese,. appaia convemente; l'adozione della giornata. di otto ore o della settimana di 48 ore come fine da raggiungersi, dovunque non sia ancora stato raggiunto; l'adoziol!l.e di un riposo ebdomadario di 24 ore al minimo che dovrebbe comprendere la 'domenica quante più vo_Ite ciò sia possibile; . BibliotecaGino Bianco la soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di portare · al lavoro dei giovani dei due sessi le limitazioni necessai;ie a consentir lpro di proseguire la loro educazione e cli assi– cura,re il loro sviluppo fisico; il ,principio del salario uguale, senza distinzione di sesso, per un lavoro di valore eguale. • Senza proclamai·e che tali principii e metodi .siano com– pleli o cfefinitivi. le alte parti contraenti sono del parere · che essi siano idonei a guict.are la politica della Società deUe ·Nazioni; e che, se adottati dalle comunità industriali che -partecipano alla Società delle Nazioni e se manlenuli intatti .Q.eliapratica grazie a un corpo appropriato di ispettori, essi arrecheranno benefizii penuahenti a tutti i salariali del mondo,. Il. La lim~tazione oraria del lavoro e la Conferenza di Washington. La limitazione del1',orario di lavoro, attraverso i pre– cedenti ora ricordati ed anche attraverso la ricca let– teratura che ne spiegava e sosteneva la imprescindr bile necessità politica e sociale, si era venuta man mano imponendo (1); sì clie in alcuni Stati parteci– panti alla Conferenza già esistevano misure legisla– tive relative alla, limit;a;:ione dell'orario lavorativo, in altri Paesi erano in corso di adozione ·o di elaborazio– ne, in altri, infine, es1.s'tevano Convenzioni particolari tra Sindacati. e d:1tori di lav,oro (Italia-Argentina). Fra gli Stati che avevano codificate le • otto ore », citeremo la Germania,, ordinanza 23 novembre 1918; la Spagnn., decreto ·23 aprile 1919; l'Austria, legge 19 dicembre 1917; la Finlandia, leggi 27 novembre 1917 e 14 agosto 1918; la Russia, decreti 29 ottobre e 11 no– vembre 1917; la Repubblica Cecoslovacca; legge 19 di– cembre 1918; la Francia, legge 23 aprile 1919; l'Equa– tore, legge 4 settembre 1916; il Messico, Costituzione del 5 febbraio 1917; il Pananw, legge 29 ottobre 1914; 1'U raguay legge 17 novembne 1915; gli Stati Uniti, legge 19 giugno 1912. ' La Conferenza di Washington fu qqindi chiamata a disciplinare uniformemente la materia oon una Con– venzioné internazionale, la quale appunto dalla sua generalità e dalla partecipazione ad essa di tullti i Paesi, compresi quelli dell'Europa Centrale e la Russia, do– ,veva trarre autorità ed importanza, come fu rilevato dal Cabrini in un 'o.d.g. votat_o il 19 maggio 1919 nel Congresso Nazionale delle Federazioni di mestieri e delle Camere dei Lavoro. .La Conferenza si iniziò il 29 ottobre e terminò il 29 novembre 1919. Vi parteciparono 41 Stati con 123 delegati, oltre 149 consiglieri tecnici. Immediatamente si notò la preponderanza assoluta dei delegali governativi e, quindi, la condizione d'infe– riorità delle delegazioni di classe, ciò che danneggiò l'andamento della discussione e fece che le Risoluzioni, malgrad9 le buone ragioni operaie, fossero quali le volle la diplomazia delle Nazioni più ·potenti .. Il testo della " Convenzione ·sulle "otto ore » fu ap– provato. con 82 voti favorevoli contro due contrarii e con l'astensione del delegato operaio italiano, onore– vole Baldesi, il quale, per quanto avesse portato il più notevole contributo di sagacia e di esperienza nel– la discussione, tuttavia non era riuscito a far passare alcuni punti, ai quali giustamente annetleya grande importanza. · La Convenzione consta di 22 articoli. Nel lo si enu– merano le aziende industriali alle quali è applicabile la Convenzione; e ciò allo soopo evidente di escludere i lavoratori dell'industria. e del commercio, i quali fu– rono rinviati alle cure di un'altra Conferenza Nell'art. 2° si stabilisce che la limitazion~ dell'o– rario non è applicabil<': a coloro che occupano posti .di sorveglianza, di direzione, o di fiducia. Si ammette, poi, ,ove si lavori a squadre, che la durata del lavoro, possa essere prolungata al di là del Jimite fissato, a (1). Si veda la magnifica Relazione di Filippo Turali sul progettp di legge delle otto ore. F.lii -Treves, 1919 · nonchè il libro del Girard: Eléments de législatiem ouvrière. Paris, Alcan.

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