Critica Sociale - anno XXXV - n. 15 - 1-15 agosto 1925
188 CRlTlCA soctAttn Era un ripiego. Perciò la questione resta ancora sul tappeto ed è sperabile venga risoluta in conformità della risposta data dall'Italia (1), dalla Spagna e dalla Finlandia. · Nella marina mercantile. - La Commissione pari– la.ria marittima, istituita dalla Conferenza di Genova·, in esecuzione di una risoluzione dell'Ufficio internazio– nale del Lavoro, in una seduta (9 novembre 1920) .della sua ·prima Sessione, -es·presse il voto della neces– sità di una inchiesta intorno all'applicazione della gior– nata di otto ore nella marina mercantile francese, on– de precisare le modalità pratiche della sua applica– zione. L'inchiesta fu condotta rapidamente a termine (2), ma la questione non si è più riproposta. "Nella industria della pesca. - L'applicazione delle otto ore formò oggetto di altra raccomandazione, ap- . provata dalla II Conferenza internazionale del La– voro (Genova 1920). Con essa si raccomanda che cia– scun 111.embrodella Organizzazione internazionale del Lavoro adotti disposizioni legislative che limitino in tal senso (otto ore) le ore di lavoro di tutti i lavora– tori della pesca, con le clausole speciali reclamate dalle condizioni particolari a detta industria in ciascun Paese; e che, per la preparazione delle leggi relative, ciascun Gover110 consulti le organizzazioni padronali e operaie interessate. :Vella navigazione interna. - Anche per i lavoratori addetti alla navigazione interna fu votata una racco– mandazione per l'applicazione della giornata di otto ore. VI. Altre limitazioni: il riposo ebdomadario, la set– timana ing•e-se, la giornata inglese, il congedo annuale. a) Il riposo settimanale è la necessaria conseguen– za del principio stabiliLo dalla Conferenza di Wa– shingt9n delle 48 ore di lavoro per- settimana. Ad ogni modo, la III Conferenza internazionale ·del Lavoro (Ginevra ,1921) approvò un disegno di Cou– venzione, per la qua.le tutto ·il personale. occupato in ogni stabilimento industriale, pubblico o privato, e nelle sue dipendenze, dovesse g,odere, durante ogni · periodo di sette giorni, di un riposo che comprenda al minimo 24 ore consecutive. Lo staio delle ratifiche, al~ giugno 1925, di questo Progetto di Convenzione è il seguente: Convenzione ratificata: Bulgar-ia Danimarca Esto- . ) ' ma, Finlandia, India, Italia· Lettonia Polonia Ruma• ' ' ) . nia e Spagna. - Ratifica autorizzata_- Grecia. . Ratifica raccomandata: Argenlina, Belgio, Cil-e, Da– mmarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera. Il riposo sellimanale, prima della Conferenza era applicato dalla Cecoslovacchia, nella Finlandia e ~elb Polonia; dopo la Conferenza,, è stato applic:ato nelJ'ln– dia, nell'Italia, e nella Lettonia: Esso è codificalo in Germania eù è in via di codificazione in Danimarca, Estonia, Norvegitl, Rumania e Spagna. (f). Ecco la risposta del Go,verno ilaliano ... ,lel 1921: • L'adozio17e di un progetto di Convènzione inlernazionafo che cliscipli!1i la giornata di otto ore ;nell'agricoltura, è noJ solo poss1b1le. ma opportuna. In Italia esiste già una legge . cne fissa la dural~ per u!l lavoro agric~lo speciale - quello tiella monda del nso - m _10 ore per 1 lavoratori che pas– s~no I~ _notte n~l !ondo e !-il nove <?re_per gli altri. Qu,esta l~_isp_osmon~ è 1111gh<?rata ~a1 _contratti d1 1avoro, e oggidì nelle 11saie non. s1 lavora rnfatl1 piu cli otlo ore. Ma il principio del– le ,otto ore forma anche oggetto di altri concordali di vario gener_e, lauto _pei lavoratori occasionali quanto per i lavo– ratori re~olan e taluni rapporti di operai l'ivendicano unil durala d1 lavoro anche più breve. • lnfineil_progetto di legge prese.11lato-al Parlamento nella pass~ta Sess10!1e estende (oggi oisogna correggere: eslendeva) la g10rnala d_1otto ore a tutti gli op·erai. dell'agricoltura ,. (2) Enquèle cw suiel de l'9pplicalion de la loi sur la iournée de 8 heures dans la Marine Marchande Francaise. Genève 1921. - BibnotecaGino Bianco La medesima Conferenza raccomandava, poi, che il riposo settimanale venisse applicato, oltrechè a quel– lo industriale, anche al personale addetto alle azien– de commerciali. .Infine, la VI Conferenza Internazionale def Lavoro (Ginevra 1924) approvava un disegno di 'Convenzione concernente l'applicazione della sosla settimanale di 2•1 ore nelle vetrerie a bacini. b-) La settimana inglese tende a rendere più effel– tivo il riposo settimanale, permett~ndo ai salariati di congiungere il riposo del pomeriggio del sabato ·a quel– lo della domenica. Tale riforma, già applicata ad. al– cuni .lavoratori protetti, ha formato anche oggetto di molteplici proposte di legge. , Ess:a è strettamente legata alla giornata delle otto ore e delle 48 per settimana, e non a _caso ·il legi– slatore francese dettava all'ar.t. 8 del libro _II del Co– dice del Lavoro la seguente disposizione: . « I regolamenti delle pubbliche amministrazJ.oni de– lermineranno particolarmente la ,ripartizione delle ore di lavoro nella settimana di 48 ore ,per consentire il riposo del pome_riggio del sal:iato o altre modalità equivalenti». c) La giornata inglese consisle nell'ammettere la giornata di lavoro senza interruzioni, allo scopo di ri– durre al minimo la durata della presenza alla officina. Alcuni ec:onomisli ritengono che tale sistema pre– senti molti ed evidenti vantaggi sì per l'operaio çhe per l'industriale. L'operaio, infatti, può. dedicare più lungo tempo alla sua famiglia, può prendere i pa– sti più economicamente ed igienicamente a casa• sua, ecc.; il vantaggio delJ!industriale risulta da una di– minuzione di spese generali e dal ridursi al minimo la · perdita di tempo oorrispondente alla cessazione ed alla ripresa deì lavoro. Si obietta bensì che difficilmente un organismo nor– male può sostenere uno sforzo, fisico od anche intel– lettuale :dturante otto ore oonsecutive. Ma la questione, sebbene oor.velativa alle otto ore, non è stata ancora posta sul terreno legislativo. d) Il riposo o congedo annuale. Sono state formu– lale anche proposte, miranti ad istituire, a favore dei salariatt (come già avviene delle professioni liberali~ e per quasi tutte le categorie d'impiegati), un riposo aunuale di pareèchi giorni c0nsecutivi. Ma la legisl'a– zione è muta in proposito, per quant9 la cosa non sia per nulla inattuabile, tanto vero che esistono, spe– cialmente a favore di alcune categorie di operai di– pendenti dallo Stato, disposizioni. contenenti il rico– nòscill!enlo di un cong~do annuale. VII, Stato ~ella questione. - Conclusioni . D,a quanto abbiamò rapidamente esposto risulta che iion ancora ~i ha una vera legislazione internazionale che regoli la limitazione delle ore di lavoro. · La ~onvenzione di Washington, oltre il grave difetto di rssère sfornita di sanzioni, onde può considerarsi piuttosto una raccom1111-dazione, che non una fo,nte dl vera obbligazione per i membri della ·società dell.e Nazioni, ha il t-orfo di prescindere dalla valulazion~ della capacità pr,oduttiva e della ricchezza di ciascun Paese allo scopo di diminuire le differenze, esistenti tra i Paesi poveri di materie. prime e· quelli che ne hanno in abbondanza. Se, infatti, non si addiviene a tale perequazione, una legislazione internazio·na~e del lavoro, incontrerà sempre gravi difficoltà, giacchè mol– li. Paesi saranno tentati· di supplire aHa ma11canza di materie prime, sottraendosi alle norme protettrici del lavoro: Insomma - come è ormai principio accettato - la internazionalità del Lavoro è schiava dell'in- ternazionalità dell'industria. · Inoltre, la Convenzione manca dl organicità, non avendo considerata la questione della limi_tazione ora– ria nel suo complesso, mettendola, cioè,. in rapporto con tutte le altl·è provvidenze che tendono a render.e meno fatioosa la vita dell'operai,o (riposo ebdoma-
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