Critica Sociale - anno XXXV - n. 15 - 1-15 agosto 1925
186. bRITÌCA .. ~oci.Ait~ co1idizione che la media delle ore di layoro, calcolata su un periodo di tre settimane, non oltrepassi le 8 per giorno e le 48 per settimana. L'art. 3° consente che le otto or.e siano superate in caso di forza maggiore ma non oltre la misura neces– saria ad assicurare il normale funzionamerito della Azienda. L'art. 4o consente che il limite fissato sia portalo fino a 56 ore per settimana, in media, in quei lavori il cui funzionamento continuo deve, per la sua stessa natura, essere assicurato da squadre successive. ' L'art. 5° prescrive che, nei casi ecèezionali in cui il limite delle otto, ore, sarà rioonosciuto inapplicabile, esso possa essere superato mediante convenzioni tra le organizzazfoni di industriali e di op'erai, che i Go– verni interessati potranno trasformare in Regolamenti, pur di non eccedere mai le 48 ore per settimana. L'art. 60 prescrive che le autorità, sentite le orga- . nizzazioni interessate, determinino il numero di ore di 1a·v,oro straordinario che potranno essere consen– tite, con la retribuzione del 25 per cento in più del salario normale, quando o si tratti di lavori prepara– torii, oomplementari o intermittenti,. o di dar modo agli industriali di fronteggiare alimenti. straordinarii di lavoro. L'art. 7o Ia obbligo ad ogni Governo di fornire al– l'Ufficio del Lavoro precise informazioni circa l'appli– cazione delle disposizioni precedenti. ' L'art. 8° impone agli industriali di far conoscete, a , mezzo di avvisi, alle proprie mae&tranze l'orario di tavoro, i turni delle squadre ed i riposi; e di iscriv,ere .in apposito registro le ore supplementari. Gli art. 9, 10, 11, 12, 13, e 14! contemplano le ecce– zioni e le limitazioni all'applicazione della legge e cioè: · I a) al Giappone si oonsente una pr,o).ioga per la applicazione della legge fino al 1o luglio 1922 e, per i ' la,vori a squadre, fino al lo luglio 1923; inoltre di far lavorare fino a 57 ore, per settimana gli operai sopra i 18 anni, e fino a 48 quelli al di sotto, .e <li portare fino a 60 ore per settimana 'l'orario di la,iorn nella industria della seta greggia; · b) per l'India Britannica, si adotta tma settimana di GO ore· di lavoro, senza obbligo cli rispettare le altre disposizi·oni della legge; . e) si esclùdono dalla applicazione della legge la Cina, la Persia ed il Siam; cl) alla Grecia si concede di differire l'applicazione della legge al 1° luglio 1923, eèl alla Rnmania al 10 lu,– glio 1924; e) si determina, infiI)e, che le disposizioni della legge possono essere sospese in tutti i Paesi per ordine del Governo in. caso di guerra o di altri avvenimenti che mettano i11 pericolo la sicurezza nazionale. • ~Con gli art. 15 e seguenti si stabilisce il regime delle ratifiche e la facoltà per ogni Governo· di de– nunziare la Convenzione al termine di dieci anni dalla avvenula oc-atifica. III, Manchevoleue, imperfezioni e parzialità della Conven·zione di Washington. - Critiche. Corrt'e si vede da questo breve riassunto, il pr;n– tipio delle ollo ore ~ sottoposto a così incredibili limi– Lazioni ed esclusioni e si dà così facile modo per vio– larlo, direi, quasi legalmente, che diventa una. pura lustra, tanto pit1 ch'e la legge è sfornita di sanzioni (1). (l 'i Scrive Baldesi nella sua Relazione: « l\lalgrado le buone ragioni operaie, la Convenzione è. p~ssata làl!! quale ~ stat~· voluta dal~a diplomazia delle Nazioni p~ù p~tenl1; e, P?Jchè 1 Parll:1ment1 dei Paesi a scarsa orga– mzza~wne operaia_ faranno 11 resto, il principio delle otlo ore di lavoro al giorno, e delle 48 .settimanali· resta ancora un r_nilo_,ac~or~to da t~1tti; borghesi e proleta;·ii, mentre in pratica 1 prum lo respmgono come un pericolo ed i secondi . saranno costretti a rinnovare i loro assalti pe; porlo su un solido !piedistallo •. BibliotecaGino Bianco - Gli Stati, infatti, partecipanti. alla Conferenza non sono obbligati alla ratifica; e gl( industriali, dal canto loro, si sentono liberi di violare la legge, come ogni giorno si osserva, in particolar modo dove la resi– stenza o·peraia non oppone, nè può opporre, un valido argine. , : Importanti rilievi furono fatti a proposito di a~tre disposizioni, specialmente per le esclusioni in danno di alcune categorie di lavoratori e a favore di alcuni. Paesi. · Circa le prime, è da segnalare che a Parigi, in seno alla Commissione per la legislazione internazionale sul Lavo1,o, si era _tentato di limitare la legislazione sul lavoi;o agli operai delle fabbriche, tentativi che furono sveulali meroè l'energico intervent:o della Delegazione Italiana. La manovra fu ripetuta a Washingt~n, ma la maggioranza dei delegati, con 48 voti contro 41, approvò l'estensione delle disposizioni a tutte le ca,te– gorie di lavoratori, ad eccezione degli operai agricoli, per ,i quali, però, fu dato incarico all'Ufficio inter– nazionale del lavoro di redigere un prog~tto di Con– venzione. Circa le altre, la più notevole e la p'.i,ù ingiusta fu quella a favore del Giappone. Oramai tutt.i sanno che questo Paese occupa uno dei primi posti fra le nazioni . a lipo ii:idustriale ed è uno dei più ricchi di materie{ prime; la sua esclusione, perciò, dall'obbligo delle otto ore costituisce un ingiustificato privilegio, specie di fronte ai Paesi di minor rendime11to e poveri di ma– terie prime, come, ad esempio, l'Italia (1). Così fu giustamente censurata la çoncessione', .fatta. agli stabilimenti a ,lavoro continuo, di portare le 48 ore .a 56, ciò che· pone in condizione d'inferiorità le industrie dei Paesi poveri di materie prime di f1'0nte ai Paesi meglio forniti e meglio òrgani~ati industrial- n~en1e. . ,, Ognunò. - osserva Baldesi, - può fare ~l conto .di quanto costa in più una lonnellata. di rotaie pren– ' dendo per base i prezzi del carbone per le industrie inglesi (o francesi od americane) ed ·il suo costo in Italia .. E' giusto -· domandiamo - che Nazio- . ni, le quali hanno una , 1 era padronanza sulle ma– terie prime ed esercitano una vera egemonia su alcuni proclo.Ui, abb~ano a rifiutare queUo che ù stalo già concesso - sia pure per conquista opel'aia - in Italia, paese di indiscutibile inferiorità? ». In argome'nt-0, opportuinarnente e con molta energia, il Baldesi propose e discusse un Ordine del giomò sull'opportunità che la Conferenza richiamasse l'aHen– zio'ne @el Comsiglio dèUa Lega delle Nazioni sulla con– nessione Lra deficienza di materie prime e legislazione operaia (2). . CirGa la pro1'0ga concessa alla Grecia, è da rilevare che contro Eli essa insorse specialmenbe H suo dele- · gato •operaio,· che, reclamava l'immediata attuazione della legge, per mettere- fine allo strapotere degli in– dustriali, i quali, a 4)ro capriccio, obbligavano le mae– slranze ad 'orarii inumani cli' lavoro. Lo stesso dicasi per la Rumania e ,per l'India Britannica. (1) E' interessante ricordare, in proposito, l'atteggiamento del rappresentante operaio giapponese, il quale sosLenne ener– gicamente le ragioni per le quali nessuna eccezione doveva essere fatta nei riguardi dell'adozione della Conven:zione, e mise in parlic,olare rilievo lo sfruttamento che le classi indu– striali giapponesi esercitano,· inaisturbale, sulle classi lavora– trici, che, oltre essere mal retribuite, vengono sottoposte ,act orarii · di lavoro estenuanti. ed impedite di organizzarsi da leggi restrittive della libertà di· sciopero e di associazione. (2). Nella, votazione di questo Ordine del giorno si verificò l'inaudito e poco simpatico caso che alcuni delegati operai votal'ono conlro. Tanto che il Baldesi osservò: . « Gli opera i inglesi ed. americani avrebbero dovuto com– prendere che, ad uu proletariato, il quale soggiace a p'iù misere co11dizioni salariali per l'ingordigia ,capitalistica pae– ~na, che vuole enormemente guadagpare su di una industria in condizioni cli inferioriH1 per lo concorrenza facile dell'E– stero, si doveva dare l'appoggio di tut,te le proprie for.ze per raggiungere tUJ pareggiamento di condizioni migliori, e non già accettare ùna transazione dannosa per i salarii itali.ani ed ancora più dannosa per l'orario di lavoro dei proprii Paesi •- .
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