Critica Sociale - XXXV - n. 4-5 - 16 feb.-15 mar. 1925
CRITICA SÒCIAL:l!J 53 essi non conoscano, che non · li conosca, che 11011 sia affatto vicino al loJ:10 spi~ito nè conscio delle loro esigenze, a cui essi non abbiano dato alcun segno di gradimento e . di fiducia? I ** * Aggiungiamo anche altre due domande: 1) Se l'esonèro dall'obbligo delle firme fu dato al deputato uscente per la presunzione che egli offra una garanzia di serietà per aver già avuto un segno di fiducia da un qualsiasi corpo elettorale, passata perdono ogni valore. Il .voto, col sistema proporzionale, vien dato al~a lista; non al singolo cbe v'appartiene. Q_uesto è vero per tutte le liste; rn•1 è singolarinente vero per i deputati dell'attuale ro,1ggioranza, i qua~i riuscirono eletti, mercè il con– ~Eo.gnodella legge elettorale, per il semplice fatto dell'appartenenza alla lista vittoriosa, iBdipendente– mente dal numero di voti. di preférenza che essi poterono avere; ed è n_oto che vi furono candidati della maggioranza che ne ebbero ùn numero a– dirittura insignifìc~nte. Pe~· essi, dunque, l'ayallo fu dato solo dalla Commissione che li pose ,nella lis.ta , alla validità del cui giudizio nessuno ,certo osere?be oggi apgellarsi, perchè dovrebbe andare a .cluederne la C!)nferma a Regina Coeli, o nelle Yie che vi conducqno. . perchè non si è co11cesso analogo esonero anche ai candidati che non siano riusciti eletti perchè la lista a cui essi appartenevano non abbia raggiunto ·tal numero di quozienti da poter comprendere- an- . Ma anche per ..altra ragione la mutazione del si- stema elettorale ··dovrebbe togliere ogni valore al fatto puro e semplice di esser deputato usèente. Delle due principali ragioni che si sono addotte per affermare la necessità del ritorno al collegio ..uni– nominale, una, quel.la della necessità di un sistema elettorale che ren.da possibile la formazione .di una maggioranza . compàtta, a parte che è pur-amente illusoria in quanto il collegio uninominale non ga– rantisce affatto codesta formazione, è ragione ad ogni modo· che poteva addursi contro la legge del · 1919, non contro quella applicata nelle elezioni del 1924, che è la più .idonea di quante si possarn:, imaginare per creai-e una maggioranza numerosa e sicura, e che il Governo non oserebbe certo s~re– ditare, 1 dichiarando che essa aveva p_erò il difetto di creare una Camera che non rispecchiava con esattezza, neppure approssimativa, i'a proporzi>one delle forze dei vari partiti nel Paese. (Se infatti que·sta è la verità - come certamente è - con quale diritto poteva la Camera attuale nuovamente capovolgere il sistema elettorale, e arrogarsi per i suoi membri l'insigne privilegio di cu_i qui si di- scute'!) Quanto all'altra ragione addotta a sostegno del ri– torno al collegio uninominale: l'opportunità di avvi– cinare l'eligendo ag~i. elettori, facendo in ·modo che l'investitura _parlamentare sia l'espressione sponta– nea deUa ·vobntà degli elettori e della loro fiducia in coloro che dovranno rappresentarne il pensiero e gli interessi; ci sarebbe da osservare anzitutto che a questa immediatezza - che si dice di voler favo– i·ire - di scelta e di investitura, come anche· dei rappor_ti postelettorali, nuoce appunto quella con– dizione delle 400 firme, la cui raccolta, anchC' in ipqtetico regi~e di libertà. può venire solo dal– l'.iniziativa di p~rtiti o clientele organizzate, e quindi impedisce quelle · libere esplosioni della coscienza popolare che possano darè la vittoria anche al nome di persona priva d'ogni sostegno di clientele o di gruppi politici. . Ma, 'a parte questa argomentazione, come si può dar ad intendere di voler creare una più intima rispondenza fra man– danti e mandatario; quando si foggia un cpngegno elettorale per cui è possibile ìl caso prospettalo dal Ruffini, che cioè il voto dato nell'aprile 1924 da– ,gloi elettori del Piemonte o della Venezia Giulia. alla lista a cui apparteneva il nome di un tale entrato poi nella Camera come deputato di maggioranza . (e non importa se egli abbia avuto. molti o pochi voti di preferenza) .debba servire, nel maggio 1925, a imporre agli elettori di un collegio di' Sicilia o di S_ardegna il nome di un rappresentante che Biblioteca Gino Bianco che loro, ma ·che abbiano avuto un certo numero di voti d~ preferenza J Se tra costoro vi sono alcuni che hanno raggiunto di tali voti un numero 10, 15, 20 volte maggiore a quello di certi deputati uscerrti di maggioranza, è chiaro che a loro favore sta una presunzione di serietà e di .attitudine a me;itar la fiducia del corpo elettorale assai maggiore c_h<' a favore di· questi ultimi. 2) Perchè l'esonero si· è· concesso solo ai deputati uscenti di questa legislatura e non di altre ancora? neppure a quelli che abbiano avuto dagli elettori 3, 4, 5, · 10 · volte riconferma della loro fiducia? Nè si dica che il fatto di non esser stati eletti negli ultimi comizi dimostra che· è venuta loro meno tale fiducia degli elettori. Anzitutto ve ne sono parec– chi che, presentatisi candidatil ebbero migliaia e migliaia di voli di preferenza; ve ne sono parecchi altri ' che si ritirarono spontaneamente o dovettero ritirarsi, appunto perchè la loro particolare ten– denza politica o situazione personale non consentiva che essi fossero compresi o si lasciassero acco– gliere ~ n una lista combinata secondo le esige,nze e le tepdenze dell'ultima, o delle ultime leggi elet– torali; perchè cioè essi rappresentavano proprio quel particolare tipo di rapporti fra deputato· ed elet– tori, che la nuova legge vuol restaurare. Ma, oltre . a ciò, sta il fatto che l'esser stato deputato, anche se gli elettori abbiano da ultimo rifiutato la confer– ma del mandato, è titolo valido ad esser fatto se– natore. · C'è, è vero, in questo caso il giudizio del Governo sulla disnità del deputalo bocciato ad en– trare nell'alta · Camera, ma anche nel caso pro– spettato da noi c'è un· giudizio ulteriore, quello degli elettori, che, per la funzione legislativa, . do– vrebbe contare ·qualcosa di più, anche in omaggio alla tradizionale concezione sulla divisione dei po– teri nello Stato. *** Quesle domande e ossenazioni si fanno, va sans dire, senza nessuna pretesa di postuma, •e ormai inutile, confutazione della legge; ma solo perchè ne appaia_no più chiare le intenzioni: di garantire i deputati uscenti di maggioranza dalle s.orprese di una legge ché crea fra candidato ed elettori un sistema di rapporti affatto di.verso da quello in cui la loro precedente èandidalura è trionfata, e assi– curar loro il rilorno alla Camera, anche. eventualmente, senza bisogno cli investitura dagli elettori (Così il quintumvirato, sacro nei fasti del regime, potrà vantare ·una ·parte 11011 indifferente anche nella pa– ternità della Camera nuova); cli assicurare dalle sorprese elettorali la continuità del regime, ove il razionarnento dèlla libertà, opportunamente sussi– ~iato da tutti i presidì di cui esso regime dispone, non bastasse allo scopo .. .} . 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