Critica Sociale - XXXIII - n. 22 - 16-30 novembre 1923

CJUTICA 1!5oCIALlt • ziona1io, per una crisi politica gravissima che de– clinò dopo la riforma elettorale Grey del 1832. Erano gli anni successivi alla lotta contro Napoleone; anni nei quali, dice uno storico ,il disagio popolare era maggiore di quello provato durante la guerra. E, per contro, in, tempi diversi, fra gente diverse, con me.todi differenti, presso di noi Cavour e Giolitti, ìn Inghilterra Gladstone e Lloyd Georg,e, seppero costituirsi salde e fide maggiora.nze, senza che una· legge le preicostituisse. Egli è, onorevoli colleghi, ohe la natura umana cerca sempre un aiibi alle sue colp·ei. Gli uomini non vogliono riconoscersi colpevoli dei propri mali e li attribuiscono a cause est1inseche: alle istituzioni, alle leggi. Questo specialmente avviene nel nostro parese, dove le esperienze elettorali sono rapidis– sime, e le conversioni politiche 10110 improvvise! Non insisto su questo punto; ma ricordo con– cludendo: che in tutti i paesi d'Europa vige' oggi l'e- · lezione proporzionale, tranne che in Ispagna e in Inghilterra. In Inghilterra fu respinta dall:a Carrrera dei Comuni, ma ebbe il voto favorevole ni quella dei Loi·ds; e la propaganda a favore della Propor– zionale 'vi prosegue felicemente. Un .sistiema adot– tato dalle legislazioni di quasi tutti i ·paesi dev,3 pur avere, io penso, un· fondamento pratico di veriti\ e di giustizia. · · ConS'entite, onorevoli Colleghi, ad un modesto an– tico proporzionalista, fin dai primi anni della sua· vita pubblica fautore_ di una dottrina che da Stuart Mìll e da Ernesto Naville in poi ha avuto asser– tori di altissimo ingegno, di nobile carattere de– voti amici del popolo; consentite a me, in q{1esta assemblea, che da Alberto Dallolio a Francesco Ruf– fini ed a Tommaso Tittoni ebbe -autorevoli asser– tori della Proporzionale, consentite, dico, di fare un dnplice rilievo: nel 1919 l_a Proporzionale ha con– servato l'Italia alle sue istituzioni pl:e.biscitarie. (Commenti). Se auesta Jegge, che oggi. discutiamo fos~e. stata nel 1919 in vigore, avrebbe conse.1nato l'It11.lia all~ forze comuniste. (1) (Vivi commenti, in vario senso). _ Abolizione del regime rappresentativo , Propob:ionale e siste~a maggioritario Eppure, onorevoli colleghi, se que1;,to disegno di legge si limitasse a sostituire la Proporzionale col sistema maggioritario, io, pur essendo· .un: convinto e fedele fautore della prima, forse sacrificherei la· mia convinzione sull'ara della concordia nazionale a.ugurand o che il sacrificio di un sistema richia'. masse il corpo elettora1e ed ·il Parlamento ad un esame sereno delle rispettive colpe e responsabilità. Ma qui, in primo luogo, non si sostituisce alla Pro. porzionale il sistema maggioritario; ,e poi si vulnera qualche cos8J di ben più alto e sacro, cioè n, regime rappresèntativo, quale, attraverso un lungo processo sto1ico, si è çi,ff~rmaton~lle maggiori democrazie. ··- . .La Pr_oporz10nal~ in questo disegno, di legge non .e, in ventà, del tutto· .soppressa. E' soppressa ri– spetto alla costituenda· maggioranza pa~·lamentare; ma è mantenuta per la costituenda minoranza par. lamentare. Ora questi -sistemi anfibii P'erdono spesso i lo,ro pregi originari e conservano invece, talvolta aggra. · vandali, i ·vizi originari. . L'on. Bonomi giustaJnente osservava nella sua, Relazione alla Camera dei Deputati, che è mante~ nuto nel presente disegno il pesante meccanismo della Proporzionale; ma che della proporzionalità_ '1)_ Nelle 'c!ezi.~ni gen_er~Ji politid1e del 16 J10-vemhl'e 1919. lt1 l:ste -do) 1:'a.rt1t-0socialista ufficiale ottennero complessiva'. ~~n,te ne l Rogno vot i 1.834.792: oioè il 32.3% <lei votanti }a p1u e.lta peroentua.le fra tutti i pa.rtiti. ' Bibliot~caG1no-Biaqco questa legge, non assegnando a 'ciascun pal'tito quanto ad esso spetta e conferendo all'uno quello che toglie agli altri, viene a distruggere il concetto stesso. Ma non ha osservato l" on. Bonomi che que– sta, che è una dottrina di giustizia e di equivalenza politica se applica~ a tutto il corpo elettorale, di– venta invece, se applicata ad una sola parte del cor– po elettorale, uno stl'umento partigiano, perchè scin– de e ·fraziona una tenue ·minoranza di fronte ad una maggioranza compattà e numerosissima. Di 'contro a 356. depu~ati di un solo partito, staranno 179 deputati divisi e suddivisi da ideali e interessi contrastanti. Quindi la legge potenzia due vo,lte le forze parlamentari di un Governo. . Il principio della maggioranza Deputati eletti senza voti Le e)ezioni amministrative Non si può dire neanche che la legge proposta, restauri q sistE:Jna•maggioritario. Si è affermato . anzi ,cpe, cr!la un sistema mirio~tario; ma non è af– fermazione esatta. In ve-rità questa legge attua un _sistema di maggioranza relativa. Il principio deUa maggioranza è inconcusse nella nostra Ìegislazione. Lo St1;1,tutonostro,, ,in l.lna, delle disposizioni comuni aUe due Came11elegislative. sta– bilisce che le de~iberazi~ni non possono esser. prese ~e !!On ,a maggio-ranza. di voti. Maggioranza rela– tiva, dunque, per le decis.ioni. Ma, anche per le rap– presentanze, nell_e leggi amministrative il principio della maggioranza relativa è consacrato. Non di– mentichiamo tuttavia, poichè si invoca dai fautori della legge a nche l'esempio dell'Inghilterra, 110 n di– menti~ hia.mo :una cosa essenziale: da noi nel pas– sato, m Ingllllterra ancora oggi, lei elezioni politiche si facevano e si fanno e_ntro circoscrizioni territo– riali _ristrette, e non in' un Collegio unico nazionale. Ora, fra Le, elezioni attuate in u"p. gran numero ài. p~ccole. cirooscr.izioni avviene "ui;ia •compensazione degli esiti, che in un Collegio nazionale unico non . ·pùò avvenire. Co:v. U Collegio unirn nazionale,, pe,rchè gli eletti abbiano la"convinziorie di rappresentare un'idea pre– V'.3-lentenel' p~se bisogna che conseguano_ la mag. g10ranza assoluta dei voti. - . _un .JJroge~to come questo, ·che da _µn quarto de– gh elettori votanti del paese trae due terzi dei:tli el.et– ti,. crea una disuguaglianza profonda tra elettori ed ~lettori, fra eletti ed eletti; disuguaglianza che sva– luta la stessa rappresentanza elettiva. Tant<;>più • quando si COI)-Sideri,ono,revoli colleghi ,che col .si– stema proposto saranno certamente procl:arriati in molte circos,ctizioni, depu,tati che non vi avra~no avuto niemm,eno un voto nominativo. Voglio .fare una _ipotesi estrema. Un partito cot simbolo preiva– lente. _P~lter~itorio nazi,Ònale conseguirà in una. cir– coscnz10ne 1 du.e terzi dei deputati, anche se non· vi a:'rà aV'llto ~emme'no uri voto! Come .possono gli _eletti aver ,cQsc1enza·di rappresentare li1ll'idea preva.. liente? .Si snatura co~ì il sistema maggioritario si diminuisce l'autorità dell'assembliea legislativa.', Nè si• faccia la comparazionJe tra J.a legge -eletto. rale amministrativa e quella politica, tra i consessi amministrativi e:,le assemblee legislative· consessi· amministrativi che amministrano ·entro 'i limiti e sott? la_tutela della legge, e assemblee legislative, de– poSttane della sovranità popolare che deliberano le leggi. Del resto vale per le elezioni amministrative In considerazion'e già fatta ·per le elezioni politiche in cirooscrizioni territoriali ristrette; poi che le circo– s,0rizioni amministrative sono anche più piccole deUe c~rco_scrizio~i-poli~ich'e·. Si as-giunga •.che, nelle ele– z_10·:ru amm1mstrative nostre, non si -vota una Usta ng1da di pàirtite,, ma ll/n!l, ·usta di nomi scèlti dall'e– lettore. Ed anche si consid'e·ri che, se vi sòno molti

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