Critica Sociale - XXXIII - n. 16 - 16-31 agosto 1923

; CRlTICA SOCIALE., M9 i .centurioni; Òosl s~n risorte le corpòrazionLFra 1~tante . I formole rinverniciat~, 'Per l'occasione, vf è anche la « Re- ligione dello Stato ». Se sia semplice. riesumazione' di una _formuia g{à dimenticata, o·· voglia -essere ·invece ritorno a,ct un ·sistema superato, lo dirà l'avvenire. Ma la rièsumazione ha, iI} ~gni caso, la sua importanza. Nè mi si obietti che già la carta albertina ;parlava di religione dello Stato, Ognuno sa che n·e1 campo del di– ritto pubbUco, as.sai 'Più che nel caIIl;l)o del òiriito, pri– \lai~, la co,n~uet.uòine_ha un'effldacia massima: basti per tutte l'esempio della Costituzione ingle~e di formazione .... pretta:mente con;uetudinaria. ·Ma anche in Italia la con– suetu?ine ha esercitato un'azione notevolissima, modifi– cando profondamen_te, nel _breve giTo di 75 anni, lo Statuto fondameintaie, di cui m'olti articoli non· hanno oi;rgi che un··valore puramènte storico. Fra questi arti– coli v'è appunto l'articolo 1, che parla della religione dello Stato. Se ess? non 1 è -stalto -dichiarato- ewlicita– mente ·abolito,• ai è solo per quel rispetto formale, per cui non si è mai dsato toccare l_acarta ,statutaria, anche ·quando di fatto la si modificava in qualche sua ;parte, sembrando quasi' che una esplicita abrogazione -intac- · casse le basi stesse del nostro regime. M!l- vediainò' un po' qa genesi' di quest'articoln ·1, il suo signi.flcato vero, la sua importanza, per _meglio com– prendere, l'alta, ~ortata deU:attuaJe. di,sposizione goveT– nativ_a. L'att~ggiamento dello Stato di fronte alla Chiesa • . nell'epoca ,che prec:ledele costituzioni, cioè nei secoli XVII e· XVIII, er~ una reazione alla ierocrazia predominante nel Medig Evo-; ma, era una re·a2lione, non d·ei cittadini rivendicanti le proprie libertà conculcate, sibbene dello Stat.o assoluto -che riaffermava, la òrQ'Pria sov,ranità· in– cont-rastnta: era la reazione non:, di Grci-zioche proclama la· separazione fra filosofia e teologia, ma di Luigi XIV' I - , r.he afferma: « lo Stato sono io ,,.._Ora questo Stato giurisdizi•onalista pone innanzi tutto, è vero, l'a.utorità 'dello_ Stato, ma non trascura quella della Chiesa, chè in _essa i Sovrani vooono un a:ne·ato :prezioso., vedono la poa~H:>ilitàdi divinizzare, col verbo• di San Pietro, il 1 oro diritto :di re. Ora, per quell'iptiffi'a contraddizione dialettica, che è insita in tutti questi fenomeni _sociali, lo Stato, all'atto stesso che mirava a:d asservire la religi0111e,ne diven– t'ava servo esso medesimo; volendo farne uno strumento' ai propri fini. 'diventava ,esso strumentg ai ,fini della Chiesa .. Perchè. ad ottenere -da questa un valido aiuto, es.so doveva farla potente, difenderra con~o i suoi ne-· - miei: accordarle l'appoggio pieno ed intiero del b~acci9 ·secolare, doveva, in una parola, farsi contes11iOll1ista, il èhe 'è come dìre rioonoscere una reli'gione di Stato, oc– cuparsi esso ste,ss.o;di dogmi, imporne ai sudditi la cre– cienza, 1 n~gare ai non cattoli-ci i idirH.ti civili. Siamo ai tempi di-Giuseppe II, l'imperatore .sacrestano. , Furono gli Stati Uniti i primi che, nella costituzione r1PI 1'189, proclamarono lo Stato laico, lo ,Stato che st diaint~i:essa di pulto, lascia ai cittadini la ,più a,mpia Jibertà in materia e non si occupa, .per ness\ln effetto, della fede da 'essi professata. I nuovi Pl'incipt, procla– mati anche dalla Rivoluzione iranc'ese, ma tosto, caduti con Napoleone ·e oolla Res-taura.zione, si affermano in )Europa solo colle .grandi rivol~zioni del 1890 e 1848 e ·vengono ·accolti nelle carte che aancis-cono 1 principt ;fondaffi'entali dei nuovi regil'{li. · Nel. Piemobte, in aui il sistema giurisdizionalista era -sin ali.ora preval60 e in cui recentissimi concordati· av:e– van legatò l'auÌorità civile a quella reliqiosa, non si osò, , tagliare. tutti f -ponti col p886ato, e si ~ennl> ehe la religione catt_QUcaapostolici). romana 8!! la. religione 4.eJ.19 .Stato; ~I »am ç)Jlit ~l ~P~.&YI .. flolamenui JII- ·oteca Gino Bianco . tolleranza. Quell'articolo, ,probabilmente, non voleva avere-ùna signiftcazione puramente plato~ica; probabil– mente quell'artico ~o.ft ).el pensiero del legialatore, dovevn informare tutto il sistema tli rapporti fra Stato e Chiesa; lo'Stato'·avrebbe continuato a difendere la religione cat– tolica contro gli altri culti. Questa, almeno, era la logica conseguenza del principio proclamato. Come l'art. 26 dello Statuto, che garantisce la Ubertà individuale, trae seco 'la legge suna Pubblica Sicurezza e da essa prende corpo; come l'art. 28 sulla libertàJ di stampa trae seco · Teditto del 26 marzo; -cosi l'art. l' domandava, per non restare una vana a,sserzione, che tutto il .sistema di rap– porti fr~ Stato e Chiesa foss~ informato al principio confessionista, limitatore della libertà di culto e del– l'e·guaglianza fra le religioni. E appunto per questo, tutti -coloro-che erano stati alla ltesta del p:iovimento liberale non approvarono quelle disposizioni. Lo stesso Gav~ur \Scriveva sul Risorqim.ento •dèt lÒ· marzo- 1848: • ... Ma, dicesi, la libertà òj culto non" esse~e pienamente riconosciuta: ciò è vero, e da · que~ta parte ·dichiariamo che lo Statuto non è piena– mente conforme ai nostri desideri •. E difatti lo Stato. .sotto la pressione delle idee liberali, recedette dal!~ s·ua ,primitiva posizione, e già colla legge del 19 giugno 1848 si accordavano a tutti i sudditi i diritti civili e politici, qualunque fo1Sse il loro culto. ' - Più ta!'di si affermò la formula cavouriana. -della " Li– bera Chiesa in ,Libero s·tato •• formula _che, se non hn una orecisa significazione gi~ridica, ma solamente po– Ii,tica. implica però la libertà della Chiesa· di regolare da sè,. indipendentemente da ogni ingerenza statale, i rapporti spirituaii, cioè il disinteresse dello Stato per la. -materia: religiooa, 9, in u·na parofa ~ola. la laicifit dPllo Sta.te. Ma lo Stato laico è auelln rhP nnn riconnsrP .a.lcuna religione ufficia.le. è quellfl rhe, non fa. rtiffPrPnzP di trat:t.arriento fra i vari culti. che non chiPrte ai citt:i– dini, per nessuna ragione, una pr~fessione di fede. E tale volle essere appunto lo Stato italiano, il quaJe collà legislazione successiva intese ad -abolire quei con– cordati e quei provvedimenti, in cui, secondo l'eloquente espressione del Ruffini, « si era,no fls,sati ~li _ecc~si di obella reazione curialiatica, ibrido impasto di biiwtterin. "'t'li..Rsso1'ttismo e di poTitica austriacante •. Infatti unii. -Jeggè del 1876 modifi'cava la formula del giuramento. S'J)ogliandola· del ~uo contem.lto prettamente cattolico; P 1'1rnua1<lianzafra le variP. religioni veniva riconosciuta più tardi dalla legge elettorale, dalla legge di Pubblicn Sicurezza é dalla legge sulle Op,ere Pie. Il nuovo Codice Penale infine sostituiva alla vecchia dizione « reati con– tro la Religione dello Stato ed alt'ri culti • contenuta nel Codice_Penale sardo (tit. II, lib. II), cruella più ge– nerica di « delitti contro la libertà dei culti •· senza di,sÙnzione. Lo Stato ignorava le differenze di relfgione. Persino •la Legge delle.Gu~entigie, emanàta sotto 1a pressione morale delle il'ltre Potenze cattoliche, per mo– strare - a tutti i sudditi spirituali del Pontefice che il Governo italiano intendeva. tutelare efficacemente la libertà della 11el1gione cattolica. non ostante l'occuo~·– zione di Roma, per:flno - dico - la legge delle Guaren– .tigie, che pur riconosceva al Papa ·Personalmente diritti aovra,ni come un resi.duo storico che non si voleva di– .struggere, non accordava- alla religione cattolica una protezione .speciale. Anzi, quando all'art. 2 si stabilirono le pene per le· offese contro la persona del Sommo Pon– tefl-ce, si sentì il dovere di aggiungere, per evitare ogni possibile equivoco, che • la discussione ~mite materie re, ligiose è piena.mente 'libera •. E' allora che cosa signldlcava più l'art. 1 del nOl'tro l;!i~iutoTNµp!!- o 1 p!lr)~ P.)~JJP,/lll un sf~lfl.c~tQ 6f V&lev~ ' I

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