Critica Sociale - XXXIII - n. 16 - 16-31 agosto 1923

J_ 'I , . I I, CRITIE:A S9C'IA1.E ' . ad ogni costo attribuirgli, era solo questo: ch,e nelle cerimonie ufficiali, in- cui si to.sse•richiesta una celebra– zione rel!glosa, questa 'si sarebbe crunpLuta secondo il rito cattolico. L'unanimilà. dottrinale su questo. punto ml . . esime da citazioni (2). Era anche que,sto un residuo- del passato, residuo che ,sarebbe cer\amente. scomparso (e scomparirà, non· ostante •tutte le ordinanze fasciste) col tempo. Ma esso derivava più che cla altro dal riconosci- . mento <li una religione ·c1ellamaggioranza clei cittadini, senza che questa dovesse e-_s,sere necessariamente , reli– gione di Stato •. Il che è già diverso. Poichè, se la reli– gione della maggioranza è riconosciuta essere ·una oosa sola coi cittadini che la professano, la ,sua tutela è tutela dei cittadini in una <:!elle loro manifestazioni, e non può quindi violare l'~guale diritto di altri cittadini. La reiigione di Stato invece livien~ uno scopo dell'attività statuale ed è tutelata come manifestazione clella. ,sorra-. nità del\o stato, al cli,so.praquindi, e contro, se occorre, 'la volontà dej cittadini. In Italia la quali.flca di « reli ifone di Stato • aveva perduto evident.emente questa signiflcazio.ne. Essa si e_sauriva nel riconoscimento del culto da .seguirsi ì1elle cerimonie ufficiali. Mai e poi mai potè pa,ssfire per la mente-' di chicchessia che l'articolo 1 p.ot.esse ilmpo-rta.re. una differenza di tutela ,stata!~. sopratutto agli effetti del diritto punitivo. E·ra necessario il Governo fa,scista per 'ctare nuova lustra an~ « religione di Stato-•, :a questo vecchio arnese .rla sanfecli-sti e da codini. Ma ques~o p_asso- chi ben guarcli - è ~ieno cli peri– coli per l'a.vvenire. Perchè l'ordinanza del Governo fa– sci,sta non si lirnita a riesumare la vecchia formula, il che potrebbe essere deitato dr1l solito· amore pe~ il pas– sato, ma arriva n ri,sultati. pratici, quarÌ{l o, in aperto an-· !agonismo coi principi generali <:lei nos,t.ro diritf.o; ac– corda una speciale diiesa aò unà clata -i·eligione. E se, si è sostituita la dizione gene'rica d-el Codice Penale virgente per ritornare a quella ciel Coclice sardo, se anzi ·si ~ andati a:ncora pi.µ in là, parla.odo fle!IR r,eligio·ne 'defl.o Stato soJ'ament'e, ad e,sclusione di ogni al1ra, lo• ,si è fatta a ragiion vedµta. E \Ùlorn, se si compie <l'un· balzo a ritroso il cammino della laicizza;,;ion~. se si annullaro Lmprovvisamente 75 anni di storia·· e. si r\.torna al i:iunt.ò di partenza, si ha ben dfritto di temere che si, voglia attuare in ·pieno il regime confessionistico. Quando lo Stato ,rinuncia ad essere laico, ecl afferma ·che una reli' gione dev'es,ser tenuta in m'aggior considerazione, quanòo lo Stato rinuncia alla ,sua indifferenza ·e si fa paladino di una data religione, non in quanto le offese che .la colpiscono, colpiscono in pal'i tempo ·i cittadini che la profes,sano, ma in quanio la ricono,sce cbme «sua• reli– gione, quanò-o, in una parola, assumé fra i suoi scopi an– che lo scopo religioso, e,sso è 0 po,rtato necessariamente a <li1ende'requella religione- contro o.gni avve-rsario· (e se si tratta; come ,si tratta, clello,s-tato. fascista,· non solo a_ ·(2) .V. a.lgà pe1: tutti il GA{A,.TE, uno dei migliori trattatisti nootr1 m m_ateria.: • Ona questo articolo, che ,forrru,lmente, se non sostanzialmente, determina la oosizione dello Stato Italiano di. f!'°nte alla_ Chiesa cattolica, Òorrispondeva alla pòsi;i,one priv:i,legiata di-. questa 1_1ello Stato piemontese, mentre la suc– cessiva. legislazione italiana venne attuando il principiò della parità dei diversi culti. di fronte allo Stato•· .• Così, mentre _l'artic?lo l' dello Statuto sanci,·a. il principio d1 una.Chiesa. d1 _Stato privilegiata., in seguito, nonostante la' pre".•alenz~ !"umer,~a quasj 3.S;SO!uta della Chiesa cattolica, .sugli a.Itri culti m ltaha, ed 1 diversi .priyilegi u.d ossa. a.ccordati (sp~Ìalmente riguardo al Pontefice coli"' Le.gge delle Guaren– hg1el, lo. Stato_ venne accordando uguale tutela e protezione a1 diversi Culti, Le uruobe traccie dell' espres~ione statutaria sono a, 'riscontra.rsi nel fatto ohe, ove si tratti di funzioni di culto congiunte con funzioni di· ,Stato, come 'nel,le benedizioni di n.a:vi, uffici,_fuhebl'i di St,.to e simili, esse ,yen!!'OnQoompiute col n~ ç.11ttol1co,'1' · () BibliotecaGino ·siancO: difendere ma a9- attaccare), è po-rtato a_d entra.re nella · discussione del dÒgma religioso, è portato a limitare e poi a sopprimere la libertà religiosa, cio-è la. libertà ,di I).vere un'altra, religi 1 one .e sopratutto di nO'Il averne al– cuna, che è poi la libertà di pensiero, nella sua. più-vasta eccezione. Non per nulla Cavour a!fermava.-che uno, Stato il quaJe riconosce un-a. reli~ione ufficiale limita in pari tempo la libertà degli àltr! culti; non per nulla Ernesto Renan scriveva ohe glt. St.atl avei:iti un~ rellglo-ne uffl– .claÌe non sono gran fatto mlgli'o,ri qeglj Stati pretta.– mente teocratici. Tutto questo, agli occ):li dt chi alla Chiesa ha a~ervito ancrie la Scuola, potrà appàrire. una .melanconia. del· Jibe,alismo é della democrazia, o;rmai fortunatame:nte ,scomparsi. La religione ufficiale con tutte le sue conse– gueÌ1Ze sarà forse, ag,Ii occhi dei fascisti, un al/ro. dei valpri ideali che rinascono, coine sono, valori spiriiual-i .rinas_cent,i le corride dei tori e l'olio di ricino .. E allora, ~norevole Mussolini , a quando i Tribupal1 dell'Inquisizione? (3). LELIO BASSO. (3) La mancata pubbli<111zionedel regolamento· sulla stampa, nulla togl_ie.al· va.lor~ delle oritiohe contenute nell'a.rticolo .. n fatto stesso ·ohe una simile -disposizione fosse stata inol1& riel regola,;nento dimostra. le intenzioni del Governo in màterìa. Le quali del resto possono desumersi _anche <l;i, altri •indizi. s: - Il programma, socla~e. • I I , • L'uLo·pismo di Mazzini, apparirebbe pe,r altro più accentuato del reale,' a chi si fermqsse alle esortazioni da lui rirv.oateagli operai, perchè pre- . riic.asse,ro e p.raticass,e,rq il dovere .. Egli ha· deli– neato anche_ una via di misure pratiche, per giunge-re' allfi futura' soc:ietà. del· lavo1~0-:un, pro– gramma --cl:lè · potrebbe dirsi lassalliano, per la somiglianza fra· I.e, sue associazioni o,peraie· di prod'uz'iione (che, · ottcn eri.do it. •r,rect1fuspecial– mente daJJl.oStat.Q-,ri~cone a :;ostituire. gli •im– prenditori capitahstli) e' quell~ ic).eate·àal Las– saille (53). Ed ai.I La.ssa:lle lo aocòsta anotie la pro– clamazibn13 de,( diritt.o ai frutti in-teri -del Javorb, espress.a in· teI"mini ·cosi recisi (54) clie, richia– mano· « il diritto al µ.rodotto 'in_teg.rale del [avo– ro · » del lassamano ProgMmma di Gotha ·: al . . ·•\ '. qual~ MélJrx acutamente bbi!ettav.a .ba necesS'ità delle molteplici dètraziopi, pej le necessiità eoo– nomiche, della stessa ·p-roduziorie e d-el suo svi– luppo e pe.r i .bisogni sociali; nota:nd~ però chie le ciò che è sottratto al pirodÙcente nell~ , sua (52) Continuz. v. num .. 14. 1 · , (53) Cfr. SALVEMINI,' 15 3-4. Ho nota to però altra volta. ohe i'e assooia.zioni mazziniane somiglia.no a.nohe più ·a. quelle. dello Schnlze, che il LassaÌle comb~tteva. · • (54) • li diritto ai frutti del la.voro ~ lo scopo dell'avvenire• (Scritti ed. incd:, XIII, 120); • chi la.vora. e groduoe ha. diritto a; frutti del proprio l'a.voro; in questo ,risiede il <liritto di, pro– prietà·• (XVIII, 59); • quando i- frutti del la.voro, invece di ri– partini tra quella serie ,di intermedia.Ti, ohe <:ominòia.ndo dal capitalista e scendendo sino a.I vendìtore a. minuto aooresoe sovente del 9inqua.nta per _oentn il prezzo' del prodotto, rimar. ranno int eri al l avoro ... • (XV]ll, 123-5); ed altre a,ffl)rllJ4z.i1ml · af!ì~i.. V. cita.te in, SALViMINI, 48•49, · '

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