Critica Sociale - anno XXXIII - n. 5 - 1-15 marzo 1923
~RITICA SOCIALE 71 lire all'annò per -ogni titolo di consolidato <lei valor nominale di 100 lire. Ora questa· t,assa surrogatoria riduce la rendita: diguisachè uno straniero, che· pos– segga rendita o èonsolidato e finisca pe·r morire al– l'estero, pagherebbe la surrogatoria d'un'im:p·osta che non_ dovrebbe pagare; e. un piécolo' possessore, che lascerà poche centinaia di lire a cjascuno dei suoi figli, i quali, per la modestia delia quota ereditaria, non dovrebbero andar soggetti a tributo alla morte del padre, pagherà un 5 pet cento sul frutto del suo avere senza esservi tenuto. E"rrori d'imposizione, che . dipendono dall'errore di sostituire un'imposta perso– nale con un'imposta surrogatoria -reale. La tassa di circolazione sostit,uisce la . tassa di trasferimento, senza inconvenienti, perch~ runa e l'altra $Ono im– poste reali. O'ra, se anche •siano singolarmente di poca importanz-a ques ti. casi di contribuenti che pa– gano un'imposta n.on dovuta, non si può giustificare il··fatto che lo St ato s i sottragga agli impegni solen– nemente presi di 110n scemare gli interessi del debi– to, se non per conversioni libere della rendita; e-,non essendo giustificato, il fatto diventa di una gravità eccezionale, per il discredito del Tesoro. · L'on. Einaudi, per quanto avverso alla tassa surro– gatoria sui valori mobiliari, nel cc Corriere della Se– ra» ·.(28 febbraio) .accede alla proposta dell'onore– 'Vole Luzzatti, che lo Stato offra liberamente ai de- , tentori dei titoli pubblici 3 1/2 e 5 per_' cento, esenti da imposte reali, altri titoli recanti" interessi inferio– ri del 20 o 30 per cento, ma esenti anche <là.Ileim– poste personali (successoria, patrimoniale, globa– le). Questa -idea non èntra nella questione che si discute,. ma è da respingersi fin d'ora: 1.) perchè la conversione sarà. accettata da· pochi; chi mai ha in-_ teresse a ridurre del 20 o' 30 per cento le sue enti;ate. quan,do le imposte che lo. colpisGono non superano · il 20 o il 30 per cento?; 2.) perchè l'ac(Jùisto, tempe– stivo o anche temporaneo, di questi titoli (o semplici' riporti su di essi) perme.tterebb.e l'esercizio di ·ec– cellenti frodi; 3.) perchè le esenzioni sonp da accor– darsi quanììo pro'[)r'io non se ne_ p1Lò_fa.re a:meno, come di fronte a imposte reali che altrimentì verreb-· bero dai sottoscrittori dei prestiti scontate in più, almeno in certi periodi economie~ e politici, ma• non ,,.risp.etto a imposte ,personali, che non producono que• sto effetto, e ·nemmeno allo scopo di alleggerire il, ·ca– rico ·del debito pubblico, perchè a questo risultato si ·può arrivare per altre vie, veramente maestre. 2). Come ha accennato Cabiati nella·« Stampa», l'imposta del 5 per cento sul reddito riduce il valore' dei titoli, perchè questo si forma in base- al reddito pètto. Il .deprezzamento dei titoli colpisce-i- possesso– ri di essi al momento dell'imposizione; gli acquirenti sucéessivi, invece,. non soffrono il carico dell'impo– sta, ch_ebanno scontato nell'acquisto· del titolo. Bi– sogna aggilrngere che, per le obbligazioni 'esenti 'da .impost~ presenti e fùture, il carico graverà sulla So~ cietà, cioè sugli azionisti. Parimenti suf debitori in genere ·graverà l'onere per gli interessi dei capitali dati comunque a prestito dopo l'istituzione della tassa. In conclusione, ·l'imposta colpisce, alcuni trop– po, altri -niente affatto, i, debitori, invece élie i crédi– tori, e perciò grava sopra. soggetti e oggetti che non esprimono_ capacità contributiva o in mism•a diversa da quella sottoposta a tributo. . 3.) Chi vende i valori mobiliari èolpiti dalla tas– sa fin.-dal mo~ento della sua applicazione; e_acqui- · sta, prima di morire; la proprietà' immobiliare, la– .scerà. a_gli· eredi da pagare nuova.mente l'imposta su 1'm -patrimonio, che. ha già" sopportato il sacri– ficio del_la tassa del 5 per cento. Vi è perciò la pos- sibilità di una doppia imposizione! · · · .-.o Bianco 4.) Invece, chi ha: posseduto fino alla vigilia del– la morie beni. immobili e tempestivamente li ha ven– duti e lascia proprietà mobiliare, non ha pagato, durante la vita, la tassa su_rrogatoria, e i suoi eredi e1,editario un patr,imonio tondo tondo, che è passato, da una mano all'altra senza sopportare alcun bal– zello, -nè direttamente nè per via surrogatoria. Que, sta possihilità aprirebbe, 'anzi, un nuovo sereno o– rizzonte ai frodatori dell'imposta successoria. Sce– merebbe perciò il gettito del tributo sui .beni immo– bili. 5.) L'imposta successori.a è progressiva in misu– ra dell'arricchimento Jatt.o dall'erede e dei rapporti dell'erede col de cuius. Lo sviluppo della personali– tà nell'ordinamento dell'imposta ha portato il nostro. ordinament'o a tener conto anche del patrimonio- del– l'erede; anzi in Francia si attenua l'imposta, se l'e– rede ha. carichi di famiglia. Di queste esigenze po- , litiche bisognerebbe fare tabula rasa, per la pro~ prietà mobiliare; mentre, per qùella fondiaria, si colit.inuei:ebbe a tenerne conto. Sperequazione i.nspie– gabila, ed eccessiva involuzione nella storia_ dell'im– posta, appena dQpo un periodo di eccesso demagogi- .co, nel. senso della progressi vita. 6.) L'imposta successoria, .dal punto di vista teo– •rico, è una delle meno imperfettEl dei nostri ordina– menti tributa rii:. colpisce r erede per il suo arricchi– mentt> a titolo gratuito, in un momento in cui re– pentinamente è cresciuta la sua capacità contributi– va, mentre non sono ancora nati i bisogni che la richiedano, e non offre. possibilità -di ripercussione. nè danneggia la produ~ione, finchè si mantiene i~ limiti ragionevoli. Colpisce una ricchezza, mentre questa si separ~ òa1la persona: che l'aveva prodotta . o l'aveya impiegata, ed entra in una nuova econo– mia .. Coglie il contribuente e la ricchezza nel mo– mento più oppor•tuno. L'imposta surrogatoria del 5 per cento colpisce invece il produttore in anticipa– zione pel suo erede e per la capacità contributiva_ . che nori si sa quale possa essere, per varii motivi, .no_n fo!os'altro che per questo: che, andando disperso il patrimonio in u.n fallimento o nei. giuoco o negli sperperi, si è· pagata una surrogatoria di un'impo– sta, che ·non si dovrebbe versare. Ancora una volta; scambio di soggetto e incertezza di capacità contri- . butiva. · 7.) Essa si· aggiunge, poi, alle già gravi imposte -reali. che attendono quelle personali sul reddito, con tutti · i difetti deile imposte reali, per cui queste dovrebbero essere abolite: aggrava una pressione tributaria che dovrebbe essere ridotta; perciò dan– neggia ,I' econdm-ia nazionale e, senza dubbio, di con- seguenza, anche l'Erario. " . 8.) Eppoi, è egli giusto che l'erede di chi muore pochi mesi çlopo ctell'applicazione della tassa surro-· gato ria non paghi nulla. per la successione? Il de– ·funto non ha pagato abbastanza per lui! Si dovrebbe, p~r ovviare a questo inconveniente, .applicare la tàs– sa almeno per dieci anni, prima di abolìre l'imposta successoria sui valori mobiliari. Che pasticcio! Mi pare che basti per fare il necrologio di <J.Uesta tassa surrogatoria, che venne invece proposta al Go– verno, l!l, sera del 23 febbraio, in una assemblea dei rappresentanti degli Enti pubblici,· delle Banche, delle Associazioni economiche e_ i:rofessionali, riu– nitasi presso la Camera di Commercio di Milano, in seguito ·a convocazione <le1la Unione notarile ita– liana,. . Ritorma :nell'accert!lmento delle successioni Senza dubbio è preferibile l'altra soluzioni;, che sembra allo sttidio ·presso jl Ministero delle Finanze : ridurre ·le aliquote e ,passare l'accertamento delle
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