Critica Sociale - XXXII - n. 16 - 16-31 agosto 1922
·rRITICA SoèIA.LE ' : 249 i mentata, del 12¾, 'in previsione di' eventuali· maggiori spese. non comprese· nel prèvent~ vò e di~endenti claqual• siasi causa,· compresa ari che la forza maggiore e i~ caso fortuito, , 0 -came)'i te è socialmente meno ;utili, che,l'in te resse di pochi .priva.ti ries.ce .-a far .<jelibe,rare. e ,compiere solleci.ta- men:te, Inoltre, ·se nél ·corso dei,lavori si fosse ricono~ciuta la necessità di nuove operè complementari, sareb'bé stato in faco_ltà dèl Gov·erno affidarne· l'esecuziÒne.- àl C:onces-, sionario, mediante un c'ontratto 0 anal~go al primo e às_– soggettato ~Ue stesse normi!' e condizioni, con l'obbligo · in più, da parte d~Ho Stato,· di còì•risponde~e una serfe · di 'annualità· compÌeme::.itari. · •.Anche la legge Sacchi del 20 giugno 1912, pur ri-. . . ( d-ucendo il contributo statale nell'opera di 'bohifica da· 6/10 a 5/10, tende a favorire i Consorzì esecutori di bo– nifiche, coll:sente,nd~; in deroga alle precedenti leggi, che· il 'contributo delÌo Stato possa es~ePé dato all 1 infuori dei– li~iti, giudicati troppo ristr~tti, degli stanziamea'ti i– scritti in bila'.ncio per i lavori di bonifica. Altro vantaggio · che la legge Sacchi co'ncede ai bonificatori è questo: che il diritto di 'esigere le annualità dello Stato decorre, qpn . piii.'da:l colle.rido' generate 'della bdnifica, o ~lqieno di ~no di quei bac'ini in cui fossero di'visì i l'll.vori ajfidati al'· Òo_nsorzio; · ma· dalia dat~- del collaudo pa;ziale dei.' sii:i.– goli Jàv?,ri e_seguiti. La differe~za non è poca. L'onere deglf interessi passi vi sulle, somme spese, g,a vanti fino allora sùì conèessior111.rì; _passe~à a carico· deJ\o Stato, mentre le opefe sono tuttora· i!!, corso· di ~secùzioné. S_uccessiva~ente àltre disposizioni legì;lative favo: revoli ai concessionari· di bon_ifiche vennero e,nianate. No– tevoli quelle contenute nei Decreti •2 ottobre 1919_ e 28 ottobre 1921 con cuÌ, mentre, s( diminuì va· a,ncora, il ca– rico di anticipazioni di.capitali 'ai bonificatori privati, si sveltivr. la procedura di concessione dei• l_avori e di li– qui~a:"\oi;ie d!llte so!:)lme dovute_dall? Sta,to !)Omer.oncors~·· Il quale concorso, per il disposto f!tesso del citato de– _cret~ 2 ottobre 19J9, veniva ad essere aumentato, doV'en-. dosi aggiunger.e alla spesi!, totale di bònifica: l) jl .costo del .progetto, 2) le si:ese di direzione e di· sorveglianza, 3J le ·spese per servizio capitali, calçiola~e nella misÙra , del-5 °lo• Gli interessi, invece, sul capit'ale ant1cipato dal Consorzio, non dovevano mai superare il tasso· del 6 0/o. Qu~sta disposiiio_ne venne solo modificata dal successivo decreto 28, ottobre i9J l, in cùi si stabilì che il tasso degli interessi_ decqrrenti ,sul capit!!,le anticipato non poteSKE) essere superiqre, per nes~una' ragione, a quello. ufficiale ili scont~~ a'umei:i,ta:to del 0,50 "lo· E sempre il decreto 2 ottobre· 1.919 au\;orizza· ad accordare ai concessionarì di bonifiche di_ prima categoria, ~ome premi.o per· i lavori . ·eseguiti .entro il 1922, qn'uHeriore quota 'statale,· che:, 'potr_<ai:x;tya_r~. /3,iio, ~~ .10, ¾ della-; spesa effettivamente. sostenuta. ,' · ., · · Parrebbe che, con tutte qu'este. agevolazioni, doves– sero essere molto numer0se le. iniziative di privati per opere di bonific~: •ln.,realtà non è cosi:. Leiniz.iative sono sc'l.rse. è 0 lente, _pe:r;diff,ìcoltà ,di_ procedura nella costit11- , zione dei consorzì e nel consegui~ento della concessione, e sop~·atut.t9 per clifetto di :finanziamento. E' avvenuto ' cosi· che. l~ più parte delle bonifiche a scopo agrario è stata co~pi~ta, con largo concorso dello S ,tn.to , sotto par– venz_a .di bonifiche. _igieniche, con nessuna o con· ~·carsa utilità economica. L'esecuzione· éÌi· tali bonifiche; anche per la mancanza di un: piano organico di lavotr,· almeno· per le ,bÒniiìché di pri~a.~atego;ia, non a,yviene secondo la necess-ità è· l'importanza: delle opere, ma per una ~el'ie di altre con· sidera2:i'oni· e influeiue: cosi avviene che boniffche utili e reqd-itizie, pei: l'ignayia ,e gli impl\cci della burocrazia, siano lascjl\te addietro, a beneficio di bonifiche economi-_ Bi~Hoteca Gfno .Bianco con un forte concorso stat'al\l, ; ' Avviene cosi che, mentre -si sono ccimpi'ute, in Alta Italia, bonifiche di 'ass;i.i,dubbia utilità.,· p1aghe che ·sa– rebbero fertilis~ime sono i~vAce tuttora ·abbandonate. ',· Car:attèri· della .legis.lazione: odierna. ' , I • La legge fondamentale, che o·ggi disciplir,:a )~impor– taiite problema delle boilifiche, è il Testo Uniéo 22 ma~zo 1900, il quale, pure poggiando suUa .leg.ge Baccar'j_i1.'t,di cui ,ha conservati molti articoli (d'al 1•· ai"7•, 'da-1 13' al 34', .dal gs• .al 47') e ·subordinà.ndo ug_Ùalmente il;. con– corso dello St11t0,. per opere di prima.categoriÀ, alla·.,e: · sistenza di un prevalente o, ad ogn.i niodo, rilev_an'te_in– teresse igienico, congiunto, o no, ad ·un ·notevole ·'van-. taggio agri.èolo, se ne discosta, sopratutto in quanto nòn ~ien cont0 'del beneficio economico derivante ai bonifi– catori dal plusvalore acquistato dai terreni, e in quantò non riserva allo Stato l'escÌusi'va e·secuzione delle boni. fiche di prima categoria, in cui ,l'inttir.esse' igienico èsò– ciale dovi·ebbero :essere prepond«iran:ti. . . De con·siderazfònf clìe_mosser-o il legisla'tore a modi- . fica-re 'la J,.egge Baccari'nì foroii0 di due spècie:'· , . l' la q~asi impossibilità di' determinare esat~amen te il plusvalore. acquistato dai' terreni per gli e:ffetti della.· boni'fica; . . . .• 2'_ la trop,pa .gravità e v~stità del còrripito ·che si era .addossato lo Stato, ché non si sentì\:ierta1;1to di co'i_1tinua-, re ad eséluderè l'irìizÌativa privala dalla esecuzione delle opere di bbnifica, carne tendeva a far,i la legge Baccarinì. La prima ,considerazfone· non ha valoi:e,· ·poichè· il plusvJ!.l0r_ederivato ,ai terreni dalla bonifica è sempre de– terminabilè e. periJhè., in tutti i casi, lo Stato può sempre esprnpriare all'atto dell'inizio della bonifica, iIJden_niz– zancfo il legittimo ·propr,ietario in ba.se . al reddito fin,o al.lora dato dai terreni _bonificandi. La second_a .conside~. razione, se è in parte giusta, in quan_to tal;10.lta è ve– r11.mente oppprtuna e p_rÒv~.ida_ l'in.iziativa prirn•ta, .no·µ elimioa·,pe~ò la necessità che lo Stato· provveda esso stesso'•a·d attuare di~ettamente quelle bonifiche di prima categoria che, pro'vvede~do· • 'princi~alm_enteaq wn:grande miglioramento igieiiico, o ad un· grnnde miglioramento a– grzcolo àssociato ad ùn rilevante v:Xiitagqioigienico•, come dice l'~rt.' 4 della 0 legge Baècarini, d~bbol,o essere.consi~ ìlerate· ope~e di essenziale· utilità pub.blica. I concess_io– nari .p.rii~ti potreb'bero sorgeie 'per _le ·opere rl\ ·se·cond; càtegoria, \e quali,· sempre _seèòn?o la. legge B_a_cfar;ni;_ non presen'tano. nessuno d1.'questi sye.cfali carattfri; in :qùarito. 'che, phr essendo' di 'vantaggio_all'econ_omia nazio: nale ,i all'agricoltu·ra, rive stonò aspetti precipui <U. uti- lità privata. . DaU''esame fugace della nostra legislazione in mat.eria. • di bonifica da noi qui·fatto, emerge chiaro l'intendimento costante del legislatore, tendente à favorire ,sempre più il .bo.nificatore privato per invogliarlo a redimere, ·11- scop-i' sopr_attuttò economico agrari, -le immense distese delle nostre terre incolte, rinunciando bene spess0 a q1:1elli.che dovrebbero essere i eòmpiti di 1.JnoStato modern,o. · Cosi' avviene che, me11-trecercano di avyantaggiare i honifica:tori, le leggi non contengono nes~upa disposi– zione in difesa del lavoratore, il qual!! sl d~lj'agricoltore che dall~ Stato continua ad esser consider11to• come ne~ ~essario m~zzo di crea~ione di ric~}:!ezz~-,c~~e ma'cchina indispensa.bil<:1 e nulia p\ù. Lo Stato, Iiell'~bd,icare alle .sue funzioni ·e, un poi! 1!-!- _proprì, interèssi, no,n ~i è_ ne~– meno riservato il diritto di intPrvenire fa.. doye l'ingòr– digfa del bo~ificatore violi le pres~rizioni dettate dall!!. q
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