Critica Sociale - anno XXX - n. 14 - 16-31 luglio 1920

214 CRITICA SOCIALE / • gli uni, eu allrellanli gli altri, ,i.l Ministro per il La– voro e l,1 Previdenza sociale, il quale sceglie h'6 ,Jssi e nomina quelli che debbono .appartenere o! Consiglio, ai sensi ciel precedente art. 3. Art. 7. - Le adunanze ordinarie ciel Consiglio Na– l,ionale ciel Lavoro e delle Sezioni sono tenute due volle all',anno, nei mesi di marzo e di ottobre. li Consiglio Nazionale e le rispettive Sezioni si .adun,ano in aùunanz,a st.roordin.ari.a, o per inizia tiva del Comitato permanente, di cui al suocessivo ar.ti– colo 12, o per invito del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, oppure quando venticinque mem– bri ·per il Consiglio, o dieci membri per una Sezio– ne, ne facciano istanza .al Presidente. L'ordine del giorno è fissato do! Consiglio o dalle Sezioni, per le rispettive adunanze, ovvero dia! Comi- 1,ato permanente su indiooto. Il Mtnislro per il Lavoro e la Previdenza. sociale ha facoltà cli far iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio o cieli-e Sezioni gli .argomenti che creda opportuni_ e fissa l'ordine del giorno in ,tutti i casi in cui la convooazione €' fotta dia lui o a sua ri– chiesta. Art. 8. - Le deliberazioni del Consiglio Nazionale del Lavoro e <lelle Sezioni non sono valide se non siano approvate daHa maggioranza dei componenti il Consiglio o la Sezione, e con l'intervento di al– meno metà dei consiglieri rappresent,anti i datori di kworo e i lavoratori. In seconda ,convocazione sono valide quando siano approvate dalla maggioranU1 dei consiglieri <presen– t i, pu,r,chè questi rappresentino la maggioranza dei componenti il Consiglio o k1 Sezione, rispettivamente. Art. 9. - Quando il Consiglio Nazionale <lei L.a– ,,oro, esercitando ai sensi dell'art. I i poteri dele– gati <lai Parlamento, abbia deliberato i provvedimen– ti ad esso demandati, deve trasmetterli al Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale. Questi li sot– topone ,ai Consiglio dei Ministri. 11 Consiglio dei Ministri, constatato che le delibe– razioni del Consiglio Nazionale del Lavoro sono pre– se entro i limiti fissati ,dal Parlamento, le rende ese– cutive con decreto reale, entro il termine di un mese dal giorno in cui furono trasmesse al Ministro ciel Lavoro. Se, invece, ritiene che il Consiglio Na– zionale ciel Lavoro ,abbia, nell'esercizio dei •Poteri nd ess-o ·deleg,ati, ecceduto i limiti fissati dal Parla– mento, h-a&mette, entro lo stesso termine di un mese, J.e deliberazioni ciel ConsigJi.o, Nazionale ciel Lavoro .al Parlamento, perohè decida. Art. 10. - Quando il Consiglio Nazionale <lei La– Yoro intenda valersi del diritto di proporre al Par– lamento 'Provvedimenti a tutela del lavoro e per il migliorament0 delle condizioni dei lavoratori, deve concretarli in uno schema di legge. Questo è trasmesso. dal Presid'ente del Consiglio Nazionale del lavoro al Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale. II Ministro •può - se il Consiglio dei Mini&tri con– sente nello sehema di legge - farlo proprio, e ,pre– senl,arlo ,a] Parlamento come un ,progetto del Go: verno. Se, invece, non ritiene di nol,erlo fare •proprio, lo trasmette immediatamente al Presidente della Ca– mera dei Denutati o al Presidente del Senato. Dinanzi .ali.a Camero ed al Senato il ,progetto di J.cgge ciel Consiglio ·Nazionale del L8.voro segue ],a procedura regolamentare delle proposte d'iniziativa p,arlamentare, senza ,che oocorra .]'.autorizzazione .al– In lettura e I.a presa in -considerazione. Il Presidente del Consiglio Niazion.ale del Lavoro e due delegati, eletti rispettivamente dalla parte ope– rai-a e dalla p.arte padronale del Consiglio, saranno .autorizzati a sostenere - come Regi Commissari - ,dinanzi al Parlamento lo schema di legge. Art. l l. - I Regol,amenti generali. preveduti nel– !'articolo I, lettera e), sono deliberati dal Consiglio ron l'inlerv,ento _di un rap•!)resentante del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, il quale avrà la facoltà di partecipare ,alle. discussione, di fare pro- poste e suggerire emendamenti. . I Regola.menti sono poi resi esecutivi con Decreto reale, proposito dal Ministero per il L8.voro e la Pre~ videnza sociale, sentito il Consiglio dei Ministri. Art. 12. - È costituito un Comitato permanente del BibliotecaGino Bianco Cunsiglio Nazional~ <lei Lavoro composto di 20 mem– bri, scelti in seno al Consiglio Nazionale del Lavo– ro; <lei quali sette eletti dal Consiglio stesso fra i l'.a.ppresentanli dei lavoratori (tre per l'industria, tre per l'agricoltura ed uno per l'impiego 1n·iv.ato), e sette tra i ra,ppresentanti dei datori di lavoro (tre per !'industria, Ire -per l'agricoltura ed uno per il -com– mercio): due cullori di sci-enze economiche, dei quali r,no cli pa11le padron.aie e l'.allro di parte operaia; due cultori di scienz-e giuricli,che, dei quali uno di p.arte padronale e !'.altro di p.arte operaia. Sono membri di diritto del Comitato ipermaJJente il Direttore generale del lavoro e il Commissario ge- nerale dell'emigrazione. · Il Comil,ato è presieduto dal Presidente <lei Con– ~iglio N-azionale del LaYoro; ed elegge nel proprio seno cl-ue Vice-presidenti, uno di parie operaia o l'altro di parte padronale. • Alle sedute ciel Com-itato in cui si discutano argo– menti che i-ntere~•ino pa,rticolarmente i servizii del- 1',agricoltura, dell'industria, del commercio e <liii col– locamento, i Direttori di tali servizi saranno chia– mati .ad assistere con volo consultivo. Il Comitato ,può dividersi in due Sezioni: una ,per il lavoro industri,ale e commerci.aie e l'altra per il lavoro ,agricolo. Le norme per l'elezione ciel Comitato permanente (col sistema •della rappresenbanza della minoranza), per il suo funzionamento e ·per la suo divisione in Sezioni. s..ir.anno fissate nel Regolamento per ]'.attua– zione della presente legg,e. Art. 13. - Spetta .al Comitato iperm.anente: a) ordinare studi e indagini da compiersi dial– l'Ufficio ciel lavoro, e istruire col sussidio dell'Ufficio le q.uestioni da sottoporre al Consiglio Nazionale del Lavoro; b) vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; e) deliberare sui. Regolamenti speciali tper l'ap– plicazione delle leggi relative al lavoro; d) diar pa11ere su di -ogni argomento che sia sot– toposto al suo esame dia.IMinistro iper il Lovoro e la Previd'enzn so.ci.aie, o dal Consiglio Nazionale del Lavoro; . e) adempiere le altre attribuzioni che si.ano ad esso deferite dalle leggi e dai Regolamenti. I R~g-olarnenti deliberati dal Comitato, ai sensi dena lettera e). sono resi esecutivi dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, oonlito, ove oecor– ra, il Consiglio di .Sf.ato. Qualora il Ministro ~on intencl.a dare esecuzione .alle deliberazioni del Comi– tato, ,provvede con decreto motivato, sentito il Con– siglio dei Ministri. Art. 14. - Il Comitato si riunisoe ordinariamente una volta al mese, e straordiniariàmente quando il Presidente o il Ministro per il Lavoro e_ ],a Previ– denza sociale lo ritengano oppol'ituno. Esso -è convocato dal suo Presidente, che slAl.bi– lisce l'ordine de! giorno. Le deliberazioni ciel Comitato sono vali<le quando siano approvot" dall.a maggioranza dei presenti, con l'intervento dell,a maggioranza dei c9mponenti il Comitato. Art. 15. - Il Consiglio Nazionale d'el .L.avoro ha un praprio Ufficio di Segreteria, che dipende dalla Presidenza. L'Ufficio di Segreteria siarà diretto d'3. un Segre– tario generale, nominato d'3.l Consiglio. Il personale dell'Ufficio di Segreteria sarà scelto d,aJ Ministro ner il Lavoro e I.a Previdenza sociale, d'intesa col Comitato permanente, tra i funzionari dell'Ufficio del Lavoro. L'Ufficio di Segreteria del Consiglio funge anche da Ufficio di Segreteria del Comitato perm.anente del Lavoro. Nel Regolamento per l'attuazione della presente J.egge saranno determinate le indennità spettanti .ai Ir)lembri del Consiglio Nazionale e del Comitato per– m.anenite e ai componenti l'Ufficio di Segreteria, e le loro mansioni. Art. 16. - Nel Bilancio del Minis tero per il Lovoro e la Previdenza sociale è stanzia.ba, a cortHnciare dal– ! 'esercizio 1920-21,la somma di lire settecentomila •

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