Critica Sociale - anno XXX - n. 14 - 16-31 luglio 1920
CRITICASOCIALE 213 in p1·ima linea la Confederazione' del Lavoro, che aveva anche formula,to un suo progetto di riforma, del quale molte linee sono riprodotte in detto pro– getto - diranno senza dubbio la loro parola e stimoleranno, occorrendo, il Governo. Anche per questo è opportuno che il progetto Abbiate sia conosciuto aQche da gente che non legge, di solito, gli At.ti parlamentart. f. t. SchBfflil dBI .disBgno di IBDDB pur I' istituzionu 1181 Consiglio HàzionalB dBILavoro. Art. I. - È istituito presso il Ministero per il La– voro e la Previdenza sociale il Consiglio Nazionale del Lavoro. Esso ha !e .seguenti funzioni: . a) esercita, per delegazione del Parlamento e nei limiti da questo fissati con leggi Sipeciali, i poteri che al Parlamento sono attribuiti, per la formazione di leggi relative alla disciplina del lavoro e aJle con– dizioni dei lavoratori; b) •propone al Governo e al Parlamento i ,provve– dimenti da adottarsi per la disciplina del lavoro e il miglioramento delle condizioni <lei lavoratori; e) d,elibera i Regolamenti generali per l'applica– zione delle leggi riguardanti il lavoro ed i lavo– ratori; d) dà pa1,ere sopra ogni prog,etto di legge, ri– guardante il lavoro e i lavoratori, che sia proposto alle Camere legislative, e sopra ogni oggebto che il Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale sotto– ponga al suo studio; e) esamina le questioni concernenti i 1,apporti tra datori di lavoro e lavoratori, ,che siano ad esso sot– toposte dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza _sociale. · Art. 2. - Il Consiglio Nazionale . del lavoro si compone di due Sezioni: l'una per il lavoro indu– striale e commercial,e, l'altra per il lavoro agricolo. La Sezione per il lavoro industriale e commerciale è costituita da: . 3 rappresentanti dei datori di lavoro e tre rap– presentanti dei lavoratori, per ci<ascuno dei gruppi professionali indicati nella tabella A allegata alla presente legge; 2 Senatori, eletti do.I Senato; 2 Deputati, eletti dalla Camera dei Deputati; 2 Delega•ti (dei quali uno in rappresentanza •delle Organizzazioni mutue operaie) eletti dal Consiglio Superiore della Pre\!.i<lenza e delle Assicurazioni, fra i membri del Consiglio stesso; 3 rappresentanti delle Cooperative di produzione e lavoro; 3 rappresentanti delle Associazio·ni •Coopeootive di credito e risparmio; 2 cultori di scienze economiche; 2 cultori di scienze giuridiche; 6 rappresentanti dei commer,cianti e degli ,eser– centi aziende priva~; 6 rappresentanti degli impiegati di aziende pri– vate. La Sezione per il lavoro agricolo è costituita da: 18 rappresentanti dei grandi e medii .proprietarii e conduttori di fondi; 9 rappresentanti •dei salariati (fissi ed avventizi); 9 rap,presentanti dei coloni e piccoli .afiittuarii coltivatori; 3 reppresentanti delle Cooperative di lavoro .agri– eolo; 3 rappresentanti dei Consorzi agrari e delle isti– tuzioni cooperative per la trasformazione dei pro- doHi agricoli; · , 3 rappresentanti deì piccoli prqprietari coltiva– tori; 3 raipprescnLanti delle Mutue agrarie, e delle isti– tuzioni cooper.ative e in nome collettivo di credito agrario; 2 Senatori, eJetti dal Senato; 2 Deputati, eletti dalla Camera dei Deputati; 2 cultori di scienze economiche; 2 cultori di scienze giuridiche._ ibl oteca Gino Bianco E membro di diritto della Sezione .per il lavoro agricolo il Dir,ettore Generale dell 'Agrico.ltura, con voto consultivo, Sono membri di diritto, oon voto consultivo, di en- trambe le Sezioni: il Direttore Generale del Lavoro; il Commissario Generale .per l'Emigrazione; il Direttore Generale della Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali; ìl Direttore dell 'Uffi.cio Nazionale per il colloca– mento e la disoocupazione. Tuni i membr,i elettivi debbono essere cittac 1 ini ita– liani nel pi-eno esercizio dei diritti civili e po])tic i, di età non inferiore ai 25 anni. Durano in carie 1 quat– tro anni, e si rinnovano .per intero alla scadenza del quadriennio. I rappresentanti del Senato e della C<amera ,dei Deputati sono nominati, al principio di ogni legisla– tura, per tutta la durata <lena stessa. I cultori delle scienze economiche e delle .;,cienze giuridiche sono scelti e nominati, dal Minisko per il Lavoro ,e la Previdenza sociale, fra quelli risp·etti– vamente çlesignati (eol sistem,a della rn,ppresentanza della minoranza) dai rappresentanti dei dat,)ri di lavoro 1,1 dei l,a,oratori <ai sensi del successivo arti– colo 6. Art. 3, - Il Consiglio Nazionale del Lavoro deli– bera in adunanza plenaria delle due Sezioni 11nite sui provvedimenti ad esso delegati dal Parlamento, .su l,e proposte di legge da presentare ,al Gov ernn o al Parlamento, e su di ogni argomento ,che inl.er, essi così il lav.oro industriale e ,c,ommerciale come quello agricolo. Art. 4. - Salvo quanto è disposto dal successivo art. 19 per la p1ima costituzione del Consiglio, i rappresentanti dei datori di lavoro e <lei lavc·ratori nella Sezione per il 1,avoro industriale e commer– •Ciale sono eletti, ,col sistema della rappreseHtanro proporzionale, dalle riS1pettive organizzazioni regi– strate secondo l,e norme che sararmo stabilile dal Regolamento per l'attu,azione della presente legge. I rappresentanrti dei datori di lavoro e dei lavo– ratori, nella Sezione per il lavoro agricolo, sono eletti direttamente dai datori ,di lavoro e dai lavora– tori per ,ciascuna delle cat~gor)e rappresentale nel Consiglio, col sistema della rappresenLanza propor– zionale e con J.e norme che saranno .stabili:e nel R~olamento suddetto. Art. 5. - Il Ministero oer il Lavoro e la Prevldenz,a sociale ha <liritto d'inferv,enire alle adunanze del Consiglio, o di farsi rappresentare dal Sottosegreta– rio <li Stato. Art. 6. - JJ Consiglio Nazionale ,del Lavor•o ) con– vocato, la prima volta dopo ·1a sua costituzi me e dopo ogni suo rinnovamento, dal Ministro per il La– voro e la Previdenza sociale, che lo presiede nella prima adunanza. In essa viene ,cestituito l'Uffo•,io di Presidenro, composito di un Presidente e di quattro Vice-Presidenti. · Il Presidente è eletto, , di comune .accordo, dalle rappr,esentanze dei •datori d1 lavoro ,e dai lavor:itori; e può essere scelto anche fuori del Gonsiglic. Se manchi l'aoc1rdo, è nominato con decreto realn, su proposta del Ministero per il Lavoro e la Previdenza soci.aie, sentito il Consiglio dei Ministri. I Vice-Presi·ienti sono eletti: due, dai rappresen– tarnti dei datori di lavo·ro e dai rapipresentanti dei la– voratori (uno per parte) della Sezione per il larnro industriale e commerciale; e due do.i rappres,entmti ,dei datori di laYoro e dai rappresentanti dei J.avora– tori (uno per .parte) della Sezione per il lavoro ,agricolo. Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio Nazionale del Lavoro, 'Presiede le Sezioni, e può essere nella presidenza di esse .sostituito dai ris,pet. tivi Vice-presid.enti. La c onvocazione d'el Consiglio e delle Sezioni è fa: t.ta dal Presidente. Egli ne dirige le discussioni. N ell e votazioni, quando i voti contrar! si equiv:tl– g.ano. prevale il voto del Presidente. Nella prima adunanza del Consiglio Nazionale del L<avoro· r rappresentanti dei d.atori di lavoro e queìli dei lavoratori desi(l'nano quattro cultori di scien;~e economiche e quattro cultori di scienze •giuridiche • ..
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