Critica Sociale - anno XXX - n. 14 - 16-31 luglio 1920

CRITICA SOCIALE 221 .al pagamento degl'indennizzi di eui agli articoli 3 e 7 (1). « I titoli sono nominativi. Gl 'indennizzi agli espro– priati si pagano mediante detti titoli ». Nelle sue osservazioni all'altro mio Progetto di socializzazione - quello delle Aziende Elettriche - la Confederazione Generale del Lavoro ha espresso il parere che, in luogo della creazione dei nuovi titoli per l'indennizzo agli espropriati, si debba proporre l'emissione di un nuovo ,prestito, magari obbligando gli espropriati ad ,accettarne le c.irtelle come inden– nizzo. Io trovo che, su per giù, le due proposte - quella della Confederazione e la mia - si equival– gono. L'importante è che lo Sta,to espropri senza pagare_ in valuta e· che l'es,propriazione avvenga in modo tale da consentire, quandochessia, l'eventuale rièupero, da parte dello Stato, anche degli stessi ti– toli. È specialmente questo meooanismo che ,dà al prov– vedimento da me proposto un vero carattere di « pre-soci.alizzazione » che lascia, si può dire, « i-m~ pregiudicata.» la questione dell'indennizzo. In questo senso il mio progetto non è mia.ssi,ma.listanè minima– lista; è un mezzo legale che ,permette alla classe ope– raia di ottenere subilo la gestione del mezzo di pro– duzione (la miniera), indennizzando provvisoriamen– te con titoli ricuperabili, s,alvo ad ottenere il... di più - l'espropriazione dell'indennizzo - quando le si– tuazioni storiche ,glielo consentiranno. Compiuto l'esproprio e fissato e pagalo l'indenniz- . zo, si deve provvedere alla gestione industriale della miniera. Di ciò si occupano gli ar.t. 12, 14, 15, 16, 17 e 18, che io stimo opportuno riprodurre integral– mente, perchè i compagni abbiano un'idea chiara del nuovo organo di gestione collettiva che io in– tendo costituire e che può valere- per la socializza– zione, come delle miniere, cosi - mutatis mutandis - d'ogni altra industria. Art. 12. - La gestione di ,ogni singola miniera, cava, impianto per la lavorazione <lei minerale, o gruppo di cave, miniere ed impianti, viene affidata alla Cooperativa di lavoratori che si costituisca sul luogo e ne faccia domanda, od al Consorzio di coope– rative che associ le Cooperative minerarie dello stes– so tipo o di tipi affini. Solo nel caso che nella miniera o cava non si ·costi– tuisca alcuna Cooperativa, lo Stato potrà esercitare la miniera in gestione diretta od ,affidarla a privati. La gestione privata, però, dovrà soltanto essere consentita, quando il Consiglio Superiore del Sotto– suolo abbi.a dichiaralo, .previ o•pportuni studi, che la gestione diretta non è conveniente per lo Stato. Art. 14. - Una Cooperativa di lavoratori, per tro– varsi in grado di presentare domanda al Ministero dell'Industria e Commercio per l'affittanza di una miniera, cava od impianto, dev'essere costituita re– golarmente a norma di legge, riconosciuta come cor– po morale ed inscritta nei registri di una Prefettura del Regno; deve comprendere tutto il personale ad– detto all'azienda, incluso quello direttivo; deve di– mostrare di possedere la capacità tecnica e finan– ziaria per l'assunzione dell'affittanza e l'esercizio del- (1) L'l\rt. 7 stabilisoe che • io Stato avoca a sè il soprasuolo dei giacimenti minerari aocertati, per le sole nree occorrenti agl'im– pianti esterni della. miniera o cava e per le vie d'accesso, e in– dennizza il proprietario nella misura e colle norme di cui all'ar– ticolo 2 •· · Nel caso che per questo o per altri indenniz~i o compensi non vi sia aocordo fra lo Stato e il proprietario espropriando, l'art. 9 ne deferisce la determinazione a. un Oollegio di arbitri nominati nelle solite forme, oon ma.ndato di deoide)'.'e qua.li amichevoli oom– poaitori. ibliotecaGino Bianco l'industria. .Ali 'atto della domanda, la Cooperati._v,a presenta il. proprio Statuto, una COl!)iadell'atto cos1i– tulivo, l'elenco dei soci azionisti, e-dà la p-rov,a che ciascuno di questi .µa versato ,almeno j tre de-cimi del– l'importo delle azioni sottoscritte. Le azioni sono da lire cento e ci&scun socio ne sottoscrive almeno due e non più di dieci. Sulla domanda presentata, delibera, con proprio decr.elo, il Ministero dell'Industria e Commercio, udi– to il Consiglio Supr.emo del Sottosuolo. Se la domanda è presentata da un Consorzio di Cooperative, questo de\'e dimostrare di possedere 1;1 capac.ità gi ilridica, tecnica e finanziaria ·per I 'assun– zione dell 'affiltanza. Art. 15. - L'affittanza di una miniero., cavia od im– pianto ha durata triennale e ,può essere protogata. Il canone annuo d,a corrispondersi dalla Cooperativa, o dia.I Consorzio, ,allo Stato è stabilito dal Ministero dell'Industria e Commercio, udito il Consiglio, Supe– riore del Sottosuolo. In nessun ,caso detto canone può essere inferiore al 6,50 ,per cento della corrispo– sta fatta dallo Stato come indennizzo ali ',atto dell 'e– spropriazione, nè inferiore al 20 per cento degli utili netti dell'Azienda, quali risultano dall'ultimo con– suntivo. Anno per anno il oanone viene riveduto in b,ase a questi criteri. Se v'è l'accordo fra i contraenti, il ,canone può essere stabilito in base ad una corri– sposta fissa per tonnellata di minerale estràtto o la– vorato. Art. 16. - Il capitolalo d'affittanza d-eve compren– dere tutte le norme che il Consiglio Superiore del. Sottosuolo riterrà alle a salvaguardare le ragioni collettive della produzione e ad' assicurare il -mia.g– gior interesse dell'economia del Paese. Dette nor– me regoleranno il minimum di produzione; il maxi– mum di rendimento nei sistemi della utilizwzione quando si tratti di combustibili; il mpximum <li!ren– dimento delle lavorazioni estrattive; l'obbligo, -da ,parte della Cooperativa, di conformarsi al piano re– golatore della utilizzazione, trasporto e· c·ommercio del minerale che venisse eventualmente decretato dal Consiglio Superior e del Sottosuolo. Lo Stato potrà fra.re obbligo a due o più Coopera– tive di una medesima zona <li ca.nsorziarsi fra loro, sia pel' evitare che fra le diverse .aree si lasci– no barriere di minerale non escavato, sia per abbi– nare i mezzi qi •prosciugamento, a-ere.az ione, illum i– nazione; sia per unificare gl'impianti di traspor.lo e di raccordo ferroviario; sia per creare e co ordinare i mezzi ritenuti idonei per la più razionale ed econo– mica produzione ed utilizzazione del minerale. Art.. 17. - Qualora le ,circostanze e le ragioni della collettività lo richiedano, lo Stato ·potrà far obbligo alle Coope.r.ative od :ai Consorzi aventi g,estione •delle miniere di ·carbone, lignite, torba, olii minerali e gas idrocarburati, d'impiantare centrali termoelettri– che d'integrazione, compensazione e riserva per -le reti statali o private di distribuzione energ~tica, o di fornire il combustibile occorrente, nella quantità necessaria, a dette centrali statali o private. Art. 18. - In ogni caso d'inadempienza alle dispo– sizioni dell,a •pre&enLelegge, od a quelle del capito– lato, il Ministero dell'Industria diffida la Cooperativa ad attuare entro congruo termine gli oneri assunti, senza· di ohe, alla fine dell'esercizio finanziario, il contratto d'affittanza viene rescisso e la miniera ,as- sunta dallo Stato· in gestione diretta. · La ,proprietà del sottosuolo .socializzato è, dunque, dello Stato; J,a gestione dev'essere affidata ai lavora– tori; organi professionali debbono essere le Coopera– tive. Commenterò questi -criteri-base del mio Pro• getto con quanto ebbi a dire alla Camera nel discor· so sopra citalo del 10 maggio, ,col ,pieno consenso dei miei colleghi del G. P. S.: « Viene ancora una volta dimostrato che il regime individualistico -dell'industrta è tipicamente contra– rio, in pratica, ali 'aumento della produzione. « E allora, dice qualcuno, cosa si deve fare? L'in– dustria privata voi non la volete. Volete la statizz,a-

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