Critica Sociale - XXVIII - n. 21 - 1-15 novembre 1918

C.RITlCA SOCiÀLE 249 \ dà. oco_asiolile all 'ap,plio~zi,on~ dei .provvedimenti, çli , cm agh art. 34, 36. Art._ 4.. -:- ~ed~ della Legia delvle Nazioni è l'Aja, do_v.e 1., -suoi a.ftar1_veng,ono sbrigati da un Ufficio b?– ter,1~ç1zwnale. ·ogm Sfato oontede.rato nomi•na, col con– senso. dell;a .sua _rappres.ent~nz,a. popolare, un çlele– gato, c~e lo rappresenta in tutte le azioni comuni. ' fii:i 1 og:n 1 1 s;eduta plenar_ia, salvo s 1 ,0~0 pier I,e . decisioni çb· cm ali ,art. 38, ogm Stato confede riato d1s p,orrn d1 un _voto., La presid~nza, delle s•edute plenar.ie spetta, iavv1cen1ancl,o,s~ ogni ,ain1;1·0, - alle P\otenz,e di prima classe, m ord!ne a,Jf.abebco, seoondo la l'ingua fran-· ces·e. I delegati degli Stati con.federati votano con– forfi'.}e .alle. istruzioni, date dal loro Go-vern0 col con– senso deHa rappresentanza p9polare. La v•otazione ha lu9go s'.econd 1 0 il principio della maggi0ranza ass;o– luta. Art. ·5 • ..:__ L '-Uffi6o · Internazi·onale viene diretto e sorvegJiato dia u:n Consigli9 d'-Ani.minis.ttazion:e per– manente, ,il quale è -composto dai rappresentanti d•i– ~lo-~.at.i•<;,i d_ene P.o:t~nze ,confede~~t~, accredi.,~_ate·.al~ l AJa, sotto la presidenza del l M1mstr•o tlegh affari _esteri di Olanda. L'Uffi.cio trasmette .agli Stati ade– r.ent:i le ,com.unii,eazioni, che si--riforisçono ,alle « L~ggi fondamentali ii, di,rige l'Archivio e -cura tutti gli af– fari• d e'1l ',amministrazione e le pubblicazioni. Il Con– sigl.io d'Amm-i-Il!istrazione cleci-de i,ntorno a~ tutte le ques ti·oni ammi,nistrative, che •si riferi,scono àll 'azi,e,n– cla .dell'Uffici-o, nomina i fuiizion.ari e gli -impiegati del-1 'Uffici•o, fis-sa gli stipendi e le paghe, ha lia s,or~ vegli.anza· della -cassa .. Le al.tre ·man.s.ioni e· compe– t@nze del! 'Ufficio e del Consiglio d 'Ammi-nistrazione vengono· fissate ,con un accordo speciale. -Art. 6.. - Le spes·e. per; CUffìci,o ve~go:n:o ripartiite fra gl,i Stati oon.fede1~ati nel modo seguente: Gli' Stati_ confederati s.i divi-der,anno in tre classi·, ognuna dellie quali verserà un ,contributo secondo il numero della propri,a popolazione: il -contri.buto sarà .triplicato pèr , la prima classe, e duplicato p·eT ,la se-c;.ond.a . Al fine di ripartire l,e ._spese, gli Stati della Leg,a saranno. -distinti nel modo seguente: Prima classe: Tutti~ g·li Stati, che mandano ambasci.atori~; Seconda classe: Tutti gli .altri - Stati con più di 5 milionii d'i ribit.anti ;, Terza classe: Tutti· gli altri Stati so'vrani. Le spese -deil'Uffic,io ven•gono -anticipatamente è.a.1- coJ..:ite per 5 anni. Le sp·e·se, che incombono aglii ·Stati .aderenti, vengono -cakolate dal giorno della loro en– :tr.f!ta Illella Lega.. · TÌTOLO SECONDO. LEQGI FONDAMENTALI. · ... CAPl'l'OLO I. " 1 ''' 1 1ndipehdenza degli Stati deila' Céga.-: ,: Art. 7. - La Le·g.a delle Nazi,oni ga1.,an.tisce il ,p,os– sesso terri·tori.ale di ogni Stato conf.ederato, ,come pure l'indi,sturhato poss·esso delle sue Coloni,e. Ar't. s: .- Ogni Stato c-onfederato è 'pienamente .in– dip·endente nelle sue faccende sì interne che esterie,' nell'àmbito della Costitùzi~ne dell,a Leg,a delle Nazioni. Ogni Stato ,confederato introduce nell,a propria legi; slazi,one p,enale una di-sp6s1izi, one, che s:o ttopone a pe– Ilialità qualsiasi e-spr·essione offen-siv.al od aizzatri,ce contro altri popoli o Stati, contenuta n ei giornali o· .in altri ,scritti stampati. Ogni St;ato confede1~ato si obbljga_, dietro• desider-io di un altro St:ato -confeàe– rato, ad .accogfi,ere nel suo org,ano ufficial,e le r.ettifiche di fatto -ed a riproda11re in esso tutte ·le r-ettifi,che <:li altri• St.-'lbiconfederati. , · ~ CAPITOLO -II. G-U . &t~ti eternamente neutrali_. Art. 9. - Gli Stati, i - cui Governi, col· consenso d,ella :oopp:resienbaoz~r .popolaJ~e, ,dichi~nano J.a.loro noo– tralità duratura, veng-ono ricon·osciuti p_er1,1>•etuamente Bibli-oteca Gino Bianco . . .. ... .. neutrali da tutti i membri deHa Lega, deHe Nazion.i, g godono deHa prot.e~ionie colletti·va della Lega deHe Nazi·oni., _ · . . Art. IO.. --:-:- La Lega ·1eHe Naii•oni proc-edera con tutte le sue forze ·:con.tre qualsi1asi violaziollle di neu– tralità, da qualunqu~ parte ,essa ~vven,ga. CAPI'l'OiL0° III. Tribunale arbitrale obbligatorio. Art. 11. - ·Gli Stati, -conf,ederati nella Lega del),e Nazion.i, s,i impeg·nano a sottoporre al Tri:bunale Ar– bitr.ale, composto di caso in ciaso, tutte· le ,contr.overs.i-e, che ·soTgiano foa due o più ·Stati -confed.erati, oppur-e fra uno o più Stati non appartenenti alla Lega deUe· Naz ii0ni, e: che n on abbi.ano potuto ess.er ri·so:lte per vi.a dipl-omati.ca o éo.i buroni uffici o con· l'op,er.a in– . termediari1ç1.di una o giù -Potenze :ai;niche. Gli Stati, -con federiatiisi• nella -Lega delle Naz-ioni, s'imp,egnano inoltre àd à.ssoggettars.i al verdetto del Tribunal,e Arbitrale. . • ~· Art. 12. ·..,...:... La L'ega de, Jfo Nazio ni metterà in op-eria tutt.i i suoi - mezzi -contro qu el.lo Stato confederato o contr,o quello Sbato non ,apparterne:nte alla Lega delle Nazi:oni, il quale aggredisca a mano ,armata uii,o Stato ponf,eder:a'to, oppure, ricorra a\}e armi senza aver in– .vocato il Tr.ib1:male Arbitrale, o sen1,a avere as,pet- t.ato il ,suo responso, o senza accettaTne la sentenza. . Art. 13. - PeT i buoni uffici e per l,a medi,azionie valgono l,e s·eguenti dispos·izioni: a) In caso ,di,· ,s•eri.a divergenza d'o pini,one·, c he non· abb.i,a potuto ess-ere risolta p,er -via diplon:i.ati, ca, gli' Stati de1la Lega de·cidono, di comun.e acc,ordo, di invocare, .innanzi tutto, i buoni uffici o la medi1a•zi,one cli .una o più P.otenz•e ami,che. b) ·Gli Stati ,confederati ritengono utile e deside– rabile ché una o più Potenz,e, non partecipi iana con– tròversiiia, offrano, d i proprio impulso, i propri buoni uffici o l:a pr9pr.ia mediazione· agli Stati contendenti. e-) Ogni Stato confederato ha il di•ri,tto di offrire i suoi buoni-uffic1il o 'la sua mediaziòne. L'eser,cizio di questo ·diri.tto· non può mai es.sere interpretato da una delle parti -co·ntendenti come .atto non ami·che·vole. cl) Il còmpito del medi,atore sta nell'appianare le oppos,te pr.etes,e e nell'eliminare i di•sacicordi sorti fr.a gli Stati _,contendenti. - e) I buoni uffici e la medi.azi·one, · si.ano essi do– vuti- all\nvocazi•one fatta da parte degli stessi Stati ,con.tendenti, o provengano essi dall'impulso di Po– .tenze non - parte.cip.i alla contes-a, hanno soltanto la impor.tanza di un consiglio e non mai forza irnpe- gooti~. · ·, Art.· 14. - Qualora i buoni uffici e l•a medi .azione no'!ill·p.ortino allia soluzione deHa ,conti, ovérs.ia, si ri– ;oorrerà al1a decisione <li un Tribunale. Arbitrale, e, in ·caso di .appeUo contro J,a •sua sentenza, alla decisione di un Triburna.lie A11bitrale Supremo. ·11 Tribunale e il Trib unale Arbitrale Supremo vengono costituiti di ·· caso.in e.uso. . .I Àrt. 15. - P,er il Triburnal,e Arbitrale ogni parte ,nqmin:a, ,col ,consenso dell,a. rappr-esenta.nza popol,arie, _un Giudic-e Arbitrale: Ambeduè i Giudici Arbitria1i scelgono un Presidente. Qualora i due .arbitri non si possano intendere intorno ,a.Ha nomina del Presi– denté, questa nomina viene deferita a una terza Po– tenza; designata_ in comune ,accordo dalle due parti . Qu:al,om .anche ,SU qrie,sto 'punto non s•i ri-e'.sca, entr:o cin que gio rni, a raggiun,g.ere un· accordo, ognuna delle due par.ti contendenti designia un 'altra P,oùenza e la nomina -d el Presidente del' Tribunale Arbitriale vien .fatta in comune ac,cordo dalle Po_ten'Z•e designàte. ·Qua– lor.a nemmeno queist,e dùe Potenzé ri,escano· a met– .tersi d'-a~oordo entro otto gi·orni, ognùna di e.sse pro– .pone, della lista- di eui _al periodo seguente, i nçmi _di dµe persoll'e, che non. si.:;i,nostate nominate dall,e du,~ parti e che non ,si:ano c-ittìadini di una di esse. La :sorte dec-iderà quale delle persone proposte debba es– Sfre il Preside~t.e. . I

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