Critica Sociale - anno XXVII – n. 9 - 1-15 maggio 1917
CRITICA SOCIALE 129 L'(])n. l'vlaffi, nella affrettata seduta mattutina del 24 · marzo,. _'ha -riaffaooiato la questiiÒne con la •Gon– suetàl pre-t1sione di linguaggio e vivacità, di forma, ohiedlendo « la Jegg~ fondamentale, la legge cl'a -cui de,~e ve,r.arnente venire la sistemazione degli invalidi dii gMerr.a », ed osservando '.giµ:stame1ilte,come l'antica legge Slia inetta ad_ effettuare il minimo cli giusti:z,ia diJ.e in questa· :materia è d'overoso. · · n Mini-sstro Orlando, risponctencl9, clri,chiarò di es~ sere cJ.l'.aecordo nelle criti,ch e e ne lla convinzione dell,a nec~ssità 0 cli collocare su b.a.si più razionali e più larghe le liquidazioni .agli inva lidi dj guerra, anzi aggiunse che gli studi sono già giunti aL loro ter- mine e delineò criteri nuovi ,che, ove attuati, r,isol– verebbero1 alcune dellé molte e più gravi, a.ntiche mende della 'legge sulle perusiioni. ', I Ma si tratta c1i soluzioni di avvenir~. Per or:a, la legge sugli irwdlidi è interamente una legge cli pro– lozvone· è di assistenza. 1 Essa non, dichiara in modo n,perto il dovere dello Sta,tò, nè ·il diritto c~ell'invaliél'o ad un intervento. Ma e l'una e l'altra .e.osa ,balzano fuori cla tutto lo ,spirito, dall'ossatura dei nuovi con- gegni giurid~ci 1 • , · n primo problema •che s-i affacciav,a,_er.a quello cli • determinare quali dove.vano essere gli individui siot– loposti, pei'chè inv.a.liclì clii guerr,a, alla assistenza ·dello Stato. · ·· ; · ·E' facile intendere ,come dùe tenélenze dovessero appalesars,i: quella, che voleva limitare l'azione nei rigu~rdi, d 1 ei J'ra)J!natize:ati clel1,ag~rnrra e quel_la che giuc1i,oav.adoverSIJ. estendere t ass1·stenza a chnmqué ', fps:se r.imasto invalid'o, .in qualunque modo, per c,a.– rrionie <I~el'1a. guerra, 'per occasione della guerra. I ; 0 N'ion s 1 anebbe djffi.cile segtiire, dntrac-ciare i siuc- \ ·cess:ivi am'pliamenti della primitiv,à formula. M.a Sia, , rebbe vi,ceversa opera vana, in quantochè le form ule acl'ottate suoceSISiv:amente dalla Camera, e dal Sen .a.to 1 sono tali da .poter •comprendere i -casi più svari ati. che si, sia-no presentati fin· qui alla ·consi·cleraz10ne del legislatore. . . . . . .. I,'.art. 2 c]ie] testo cl'efinrt,vo pon~ questi prmc1pu: ~li. invalidi', sottoposti al reg;.ime della legge, sono 1 , cruelli. ohe tal.i si.ano d~venuti: · 1. o come militari,. · 2. o come non militari, 3. per lesioni prodobte dal s~rvn10 di guerra, 4. per lesiionii procfotte anche per solo fatto di guerra,, · · ' 5. per infermità .incontra,ta o nell'uno o nel– l'nllro d~i d'ue ca-sii precedenti. Nello stesso articolo è .anche precisato che inva– lidli sono d·a ,consil'.lier.arsi - « coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo o si trovino menomati in r,rado notevole nella loro capacità Cfllavoro». I med 1 esimi vantaggi sono estesi an:e,he.a co~oro che furono ,conged::iti prima della pubbhcaz~one della legge. . . Come si vede, le formule leg-1s,lat1ve~on~ a s,uf ~ focienza ampie, e -complete. Ma, 11:e~l'apphcaz10ne, v1 sarà campo à contras~1 ed a r~~trmom, ,che possono_ render vana la intem;1one, evidentemente larga, del legislatore. • . . . . Determinata la qualità cli mv.ahdo, un problema si presenta ii:n~nantinelùte: ~n qual m~ment<?,. esso pas.'ia d!alla vigilanza ed' a?51stenza, de_l] .autonta sa- 11i~aria militare alla protez10ne ecll assistenza· voluta e determinata dalla nuova l~gge? . . . . La situazione cl~ fatto è guesta, per J m1htan eh~ formeranno il nerbo ìniponente- degli invalidi e~ p;uerra. &si sono accolµ in· condizi?ne pr~sunta _cli 1:iiena valicl.ità nell'ese1,c1to. ~n .seguito ad rnfernutà o ix tra-ttmi ripo~tati in servizio_,. debbono essere <:u– r.ait.ied astsiisititidlalla Samtà militare. Quando la m- ferm.ità, nella-sua f.aise.acuta<, è ,finita, quando le -con- ., -, I Gino·Bianco seo-uenze .acute del trauma sono super.ate e l'individuo è ~rmai segna,to d,al suo tragico. destino,. chi se_ u~ cura? Se òocorrono cure· specializzate, ned:ucaz10n1 cli org.anì e di funzioni, riecL'uca.zioni-semplicemcnl,. fisi,che, dovrà presta rle se mp,te la Sanità militare. giov.ancllosi dei suo.i imp.ia ,ru~io (li Ì!'\lÌtuti pi·ivali o pubbli,ci esistenti? . Il disegno cli legge, presentato cLall:i Con;imissione parlàmentare, era molto oscuro al riguardo e dava a,dlito alla previs,ione clii probabili contrasti -che .avreb– bero potuto paralizz.ame, con contestazi~ni .di com– petenza, i benéfici effetti, che la legge s,1 ripromet– teva di acquisire. Chi scr-ive cer,cò cli mellere in luce -il peri.colo e co11trihuì n diminuirlo, ma tut tora per– sistono oscuritù, le qunli saranno solo s.up~ rale_, ov~ n 1 ella pratica si sia assistiti dal solo . cles H!erio. clrt ricorda'rs,i della sventura umana ,che si ha chna,nz1 e che invoca amore, solidHrietà, nella sua muta tra– gedi.a. Sulla, guida della d 1 isc11ssione avvenuta, si può dir1: che rimarr~1 •<~òmpito della Sanità milita:re curare l''Ìnv.alid'o, rieducarlo anche fisi,camenle, fino a clw egli non possa far anelare di pari passo colla ric– ch1-cazionefisi,ca ,anche la rieducazione profess ionaJ, .. A questo punto interverrà quell'Ente nuov.o c.he la legge ha <?reato, chiam~ndolo « Ope,:a _nazi~ nc_ile per fa protezione ed assistenza 1egli. mvalul_i dello guerra» e il 'quale .avrà còmp1to d1 protez·ione ed as&i8\tenza, per'tuUa la vita cl'ell'infortunato. Si son6 trovHle cli fronte, a questo punL?, due cor– renti: l'una voleva l'istituto cl'ÌStato, funzrnnante per f.orza d'i legge -cJome bra11ca clell'.a,utorità pubbli,c.a, con mezzi 1 e uomini .alla dipendenza diretta dell'Am– ministrazione centrale; l',a,!tra avrebbe desideralo ·chr l'assistenza - agli -invalicti fosse inter.ament.e lasciat,1 ·alle istituzioni sorte spontaneamente nel Paese ed ali.a loro fed'erazid11e. · La prima fbrmula era sostenuta da quelli .......,_ l'ono– i-evole Pietravalle, ad esempio - che, provenendo da -centri di scarsa inizi.at.iv.a privata, dovevano pre– vedere l'abbandono in cui gli invalid•i anebbero po– tuto trovarsi; la ,seconda eia quelli -che', avendo già e.reato i$tituti vivi e vitali ed a,vendo ·sperjrnentato quanto siia necessa,ria la .c1uttilità in materia varia e .nuov.a· c,ome quella che ,c1 occupa, d0vev.ano temerP l'intervento neghit~osio e pesante della· burocr.azia sta- tale. · , L'Ente autonomo creato deve -considerarsi- come una- formula· intermedia, .appesantita però dalla co– sLituzione del Consigl io -dii amministrazione vera– mente i11gombr ,8l11.le . 'E !',-so funzionerà giovandosi di organi locali. La legge .attribuisce all'Opera degli invalidi cò11:1- piti moltephci e vasti (art. 3), e precIEamente questi: 1. Assistenw sanitaria, ortopedica e •prote– ti-ca, in quanto non sia stata compiuta. dall' Ammini– str.a,zione militare, e sia resa necess.ana da succes– sivi biisogni dell'inva,lid'o. 2. Assistenza ·materiale, qumH:lo si.a resa ne– cessaria dalle ·condizioni peculiari de!:!li invalidi, sia collocandoli, presso' ist~tuti .adla,tti, ~i~ pres.?o fami– o-Jie con tutte le modalità e -con tutll 1 poten che sa- :::: ' .ranno disposti nel Regol_amen,to. • 3. Assistem,a sociale degli inrnlicli, curanclonr l'istruzione o-enerale e professionale, al fine di rie– ducarli preferibil1:1ente ~ll'antica . loro profession_<'. ao-ricol.a od opera.La, o d1 educarli a una nuova ri– spondente alle loro atti~u?ifi! e -~ondi2,io_ni sociale ed. economica, ed~Ue cond1z1om e nsorse d1 l::ivoro cleJle località in cui risiedo,10. 4. Collocarqénto degli invalidi per l'eserci-. zio dell'anticai o di nuova professione. 5. Assistenza medico-legale interamenle gr.a-
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