Critica Sociale - XXV - n. 17 - 1-15 settembre 1915

CRITICA SOCIALE zar via· gli ostacoli che si frappongono, e a ciò pos– sono vigorosamente provvedere quegli enti locali che sono animati al _riguardo da buoni propositi. Reoentemente _:_ ci si passi l'auto~cita'zione - scrivevamo in_ un -opuscolo di propagandi (1): « La politica del collooam-ento - che: costituisoe la base d'i ogni seria ed efficace difeoo contro la disoo-– cupazion-e di tutto il proletàriiato, e non soltanto delle _éliles degli operai q'lla,lificati meglio organizroti - dovrà ineviitalbi.J.menteorientarsi, anche in Italia, verso il tipo dell'Uffi,cio paritario ,municipale, per queste precise ragioni : 1° Gli Uffici padronali di -eol-!oèa.mento non pos– sono davvero convenire ai la voratori. ·Essi , non si prefiggono affatto lo scopo di att enua.re- !,a di-soccu– pazione, ma solamente di procurar-e ,a.Jleindustrie là mano d'opera necessaria al più basso prèzzo ·possi– bile. L'Ufficio padronale di collocamento, se bene or– ganizzato, può, in caso di sciopero, esser ,disastroso agiti oper" i. . ,._ · , -l r _ .... ,d • , 1f s . 1 2° Gli Uffici di cla·sse ri-chied-0no tale ).)·rua matu- rità sindaooLe e, una· forza che, da noi, solo in pochis– simi grandi oontri e tra poche oaitegorie• meglio qua– lificate, è dato riscontrare. D'altra parte - e questo è il lato g,ravissimo - es~i !,asciano irnsoluto il pro– blema del collooomento dei J,avorato,ri non qu,a,IJ'ficati, che soffrono maggi_ormente- della disoccupazione,, han– no i più bassi salari e quindi maggior bisogno della difesa socta1le. 3° Il collocamento della m:mo d'opera - o&si,a l'iricontro di chi offre _e,di chi domanda il lavoro - è i-I fatto che, prelude_ at cominciamento· d-el lavoro, al,l'inizio della produzione. Ora, com.e nell,a produ– zione il capi-tale e il lavoro èolliaborano ine,vitabil– me,nte e necessariamente .:._,altrimenti non vi sarebbe produzione - così nel coll~<;,aII\entopuò esservi, ed è giusto che, vi sia, coll,aborazi,one di classe. Il col– locamento avviene, di· ne-cessità, su terreno neiutro.. La !oha d~ classe si svol•ge_prima, qu0Jndo fra. gli operai organizzati e il padrone si stabiliscono le ta– riffe e gli or.art, e riprend-e poi, a produzione com– piuta, ·quandQ- incomincia la distribuzione dei pro– d;otti. Nè' c'è da temere che la lotta di clas-&epossa degenerar.e attraverso il col'loca.mento paritario·: essa rimarrà sempre ·qu-el.Jache è fìn~è .... ci saranno -Je classi. E un,a verità lapa.Ji-ssiana. Tutto questo abbiam detto cons.iderondo· per un momento il collocamento couie fine a se stes~ò; che se poi !,o si ritiene:, con, cri-terio ,più la;go ~•-più giusto, quale avviamento e istituzion~ sussidiatia in– dispensabile alla gestione dell'-assicurozione contro la d!isocoupazione sovvenzionata dai poteri pubblici, e magari dai" padroni, allora .il collocamento ·non -può più esse-re che una .funzione st~tale - nel sistema inglese çl,eHa obbligatorietà _.:_o rina. fu[\zio,ne mu– nicipale o, pro".inciale - nèl sistema dell'assicù,ro- zione libera sovven,zionata ». · E noi vogliamo sperare che gli sfòrzi che andrà tentando, non appena sarà possibile, la « Sezion·e Italiana dell'Associazione 1nternaz"ionaleper la lotta contro la disoccupazion~ )), d'accordo con le Pro– vincie e 1 Comuni d'lta'li~, saranno c'onclusivi e de~ CIS!Vl. (I) n Comune moderno e la dlBOC//l<Pazloneoperata, distribuito gra• toltamentè dall' AssessÒrato del Lavoro del' comune di Verona agli Enti pobbllol ed alle ·or,ranlzzazlonl di operai e di Imprenditori che ne facciano richiesta. · · · · ' · · ibliote.ca G ino Bianco Ormài le maggiori prevenzioni contro il Collo– .camento. di utilità P!,)b~lica ~i ~ono diradat~ attra– verso le mnumerevoh d1scuss10m avvenute, dfll Con– siglio Superiore del Lavoro a tutti i Con~ressi e Convegni delle orgànizzazioni professionali, e dopo quanto se ne è scritto, dalle Riviste più wavi ai ,più modesti giornali ·di classe. . . - Nella seduta del 31 marzo 1914 del Qonsiglio _Superiore del Lavoro il prof. Vincenzo Giuffrida .- allora direttore generale della Statistui,a e del Lavoro - osservava, discutendosi la _jielazione -~eina sul disciplinamento legislativo de)ja rnedia– z10n:e della mano d'opera: « r nostri Mu11tcipl deb,– ·bono adempiere a quelle funiioni sociali (llle quali i Municipi dell'estero adempiono. Io rt.,engo che sia (fSSo_lutam~nte i7:giùsto ~he il Mu~iqjpio: debba fornire i locali per i mercati e per le {ie,re, cioè per lo scambio di merci ordinai-ie, e non dftpba preoc– cuparsi della merce lavoro· che è la piq, importante e la più delicata; QUINDi OBBLIGO AI M-c/J111CIP1 DELLE tRANOI CITTÀ DI Go'MPIERE LE LORO FUN2,JONI SOCIALI, SOPRATUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL MERCATO DEL 'LA'vo'Rb »·(1).' · ,. ' • ;li ,,,. i .. ·' • . Ed Ettore Reina, nella accennata sita Relazione pregevolissima, fissava le seguenti rna,ssirne per il disciplinamento legislativo della rnedinz.ione 'del la– voro, definitivamente approvate nella Sessione XXII (16-18 aprile 1915) del Consiglio l,uperiore del Lavoro a riguardo degli Uffici di collM,amento pub– blici: 1° s·~-~oconsiderati Uffici di co,JJo-~•IJliento pubblki quelli, che siano riconosciuti tali per ,;Jecreto del Mi– ni·stero di Agricoltura, Industria e Cqi;p.mercio, udito il parere· del Com:i-tato p-ermanen-te cj~l lavo,ro. 2. Agli ·effetti de!l,a, legge sul Coljf:),oamento sono Uffici pubb!i,ci quelli dei qu,ali lo St,qto assumerà la g,estione direttamente e quelli istitui~j- da Provincie e Comu ni c he ne abbia-no chi,e1$,ta ,1! Ministero di AgiricoJ. tu.ra, Industri-a e Commercio j'a,utorizzazioae sottoponendogli il reg-olamento relatjvo. Potranno essei;-eassimilati agli Uffici pubblici quelli: a) fondati d:a Istituti di oenefiCE1p.zao da a.ltri enti mora-li, o anche -da semplici as§(}ciazioni m.am– tropiche; b) istituiti in seguito a concordl'\ito fra organiz– zazioni di padroni e, di lavo-ratori. 3° Quando, in località in cui· esi&t.opo Uffici pub– blici- di cui alla prima parte della !,ett@-ra ). dei! n. 2, si veirifichi la costituzio,n,e di alcuni pe-gli Uffici cl.i , cui -al comm,a b) d-eJ.Jostesso n. 2, i i:irimi d_ovroii-no - per i rami di collocamento es-ercìti ç!agli Uffici di cu,i al comma b) - c0ope,rare- con qq(lsti ultimi Uf-– fici p.ubblici tr-asmetten-do ad essi le, do!ll,ande od of– fert•e d'i .I,a-vo.r.o che loro p,erveni·s-sero. 4° Sarà stanziata, nel bi.lancio del Ministero di Agricoltura, Industri-a e Commercio, uì-ia._somma per sussidi integro-tori a favor,e• degli Uffitj pubblici di col I oc;ame,n to. 5° Lo Stato inte-rverrà non solo corrispo-ndendo sus– .sidi in dena-ro, ma anche, concedendo ,a,,fsliUffici !,a franchigia postai-e, te-le-grafica e teleifonjç,a e facili– ,tazioni ferroviarie agli operai collocati fuori residenza, per_ il tramite degli Uffici. 6° Sussidi più eleva•ti saranno corrisposti a quegli Uffici che soccorrano i d"isoccu:pati mediiante presititi di viaggi,o, o li imp,ieghino e li sussidino in altro modo. (i) Ate. del Consiglio S1tpe1•loredel Lavoro. XXI Sessione, marzo 19Ìi, pag. 66.· · ··

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