Critica sociale - Anno XXV - n. 6 - 16-31 marzo 1915
94 CRITICA SOCIALE Per ogni specie di reddito sono a11~messe in dedu: zione le spese in,e,renli alla sua prod_uz10~e, delle qua)1 è OP'portuna una assai m\nuta _sl?ec1,ficaz_1~ne, p~r evi– tare le conlestaziom, altnment1 rnev-1tab1h, fra il con– Lribuenle e l'amministrazione. . La· le-gisla,zione 'prussiana _e quella austriaca, e glt ultimi progetti francese e 1~al-l!llno, sano pm,e con– cordi neJl'ammellere la deduzione delle somme pagat.e come interessi di debiti, d,elle imposte che coJ:piscono i p1·odoW da cui il reddito risulta, e degli oneri, che in virtù di titoli speciali, gravano un 1,edd1to a fa– vore cli terzi. La Legge prussiana e la austriaca con– cedono puu-e la deduziÒnie. deii cont.ributi. ane_ Casse cli assicurazione obbhgatoria c;ontro le malattie, all_e Casse d•i p.revidenw per le vedo~e,. per gli orfam? per le _p,ei:isi,o_ni, oo anc~e, _enlr? 1 lt-f!1•tl1 dalle leg:g1 stesse 11ùd•1oot1, per premi dt ass1curaz1one volontana. La 1'egislazione p_rus~iana, ~ao~ndo un _al_tro p,a:'so avanti in questa d!'rez10ne, d1chmra deducibile p-ersmo la somma pagata pel g,raduale ammortamen.Lo di un debito gravante la propri-età fondiaria, sia pure in quanto esso non superi l'l % del capitale e l'ammon– la,1-eannuo di GOOMk. Per contro il progetto Caillaux e q,uello Lacava non ammettevano !Jali deduzio,n'i, che razionalmente devono pure ,essere rifiutate, perchè il pri,ncipio delJ.a eguaglian:oo di tutti i contribuenti davanti ri~p,os~a vieta dii ,esenta,i,e le spese neoessar1e al raggmi:i-g!– mento di ogni sp,ecie di scopi individuali o soo 1,al1, come la esti,nzi1one d·ei propri deb'Ìti da -par.te d~i pro,pri,eta,ri fondiari, o la volontaria sti,pul azione . di assicurazioni in caso di morte o di sopravvivenza. Altrimenti di.s-ponendo si dà origi·ne ad incong.ruen~ del genere di questa, che l'uomo s.ano e robusto, 11 quale slipu1a un'as'sicuraz-ione sulla propria vita, ot– li,en,e la deduzione del p•remio che egH paga annual– me111le all,a Socieità, mentre l'ammalai.o, che non è ac– cettato da nessun istituto di assicurazione, e che v-ersa per ciò La stessa somma alla Cassa d·i risparmio, nO'n otlie.n-e La d,eduzi·one dell'eseguito versamento. 2. Assai importari-te è la determinazione de.I mi– nimo iinponibile, ma la questione può essere riso,lt.a soltanto con criteri re.Jativi, a seconda c;ioè della com– pl,essiva pres1,ione tributaria e di quella sp,ecialmente delle altre imposte dirette, delle necessità del bilan– cio, d:e,lten,ou-edi viita d,ella p·opolazione e, finalmente, della misura stessa cJ,ell'impos-tasul r-eddito. La J.égislazione prussi,ana colpisce i redditi supe– riori ai 900 Mk., ma ha abolito le altre imposte dirette governative; q,u,ella austriaca i redditi superiori alle 1200 corone; mentre la legislazione inglese tassa sol– lanlo i redditi superiori alle 160 Lst., ossia alle 4000 l~r-e italiane, ed i p·rogetti Caillaux e Lacava colpi– vano soltanto i redditi superiori ai 5000 f-r. Pa·rimenli la misura dell'imposta non può essere fissala che con c-riteri relativi. Le tre legislazioni: inglese, prussiana ed austriaca, ed i disegni di legge francese ed italiano, sono pure concordi nell'esclu– dere la così della diversificazione de i redditi, ossi.a l'applicazione di un'ali{]uota più al.ta ai recidi-ti pro– venienti da fonti continuative e ,sicure , quali la le-rra e il capitale, in ·confronto di .quelli provenienti da altre fonti, meno continue e più incerte, quali le · industrie, i commerci ed il l.avo,ro. Soltanto con la ·legge -ciel oiJancio de-I 1907 la legi– slazione inglese ha ammesso ·una eccezione al p,rin– ci.pio dell'eg,uale trattamento di ogni reddito, quale si sia l'origine da cui · proviene, avendo accolto la norma di colpire in misura più lieve degli altri i redditi attualmente guae/agnati, alla condizione - ve– ramente assai mite - che il complessivo reddito netto ~uad ag,na~o non super\ il rispettabile importo di 2000 L.st ., pari a 50.000 L 1t. Quasi tulle le leggi tributarie ed anche i ricordati progetti francese ed italiano sono pure concordi nel dare all'imposta carattere progressivo. La legislazione inglese segue i-nvece il principio della proporzionalità, ma concede così larghe .deduzioni ai recidili compresi fra le 160 e le 700 Lsl., ossia a quelli compresi fra le 4000 e le 17.000 Lit., che i redditi aventi diritto a deduzione sono oltre il doppio di quelli tassati con la normale aliqu.ota proporzionale. Chi scrive ritiene che il sistema dell'imposta pro- BibliotecaGino Bianco g1-essiv-a meglio corrisponda alle esigenze della giu– stizia distributiva che quello dell'imposta proporzio– nale, sebbene egli riconosoo che la questione non ha quella grande importanza che s•pesso vi attribui: scono i dilettanti di finanza. Ma la tratt.azione d1 qu.esto argomento deve essei-e tralasciala perehè por– l<webbe troppo lontano. La legge prussiana, quella austria~a ed il prog-elto La,cava, oltre all'altezza del reddito, prendono in con– side-razione altre c'ircosla,nze, quali la prole numecr·osa, l'-0bbligaziorue giuridi,ca di provvedere al man.teni– mento <li -parenti poveri, lunghe malattie e certe al– tre disgr.azi,e, che ·rendono minore la capaci•tà con– tributiva, che non è rap,pT•esenlata soltanto daffa1tezza ciel reddito, ma anche dalle spes-e, alle quali esso deve necessariamente provvedere nell'azienda del cont1•i– buoo-te. Ma chi è contribuente? Nella legislazione inglese, in quella prussiana e nel progetto Caill-aux contri– buente è considerata la famiglia, mentre nel pro~tto di leage Lacava contribuente è considerato l'indivi– duo. La legislazione inglese stabilisce però, in vi.a di eccezione, che, qua•ndo il 1-eddito complessivo dei co– ni,ugi non -ecceda le 500 Lst. (pari a Lit. 12.500), e derivi, almeno in parte, da un'attività personalmente esercitata da entrambi i coniugi, senza che le due at– tività p•rofessionali sieno fra lol'o connesse, i due· red– di,ti Slleno considerati e trattati separatamente. La questione è importante, trattandosi di imposta progre"ssiva, o d·i impo,sta proporzion_ale_ c~e, oo~~ quella ingle.,e, conceda larghe deduz 1,om ai red<l1.t1 minori, perchè nel primo caso,_ l'a ~monta.re della somma totale d'imoosta che colpisce 11 redd·1 to com– pJ.essivo della famiglia sarà maggi~ del tot~le _de.Jl~ imposte che nel secondo caso colp1scono d1sgmnt1- vamente i singoli redditi degli appartenenti alla fa– miglia.. L'opinione più corretta è che soggetto ,dell'imposta debba essere considerata la famiglia e non I indi– viduo perchè il soggetto -economico dell'azienda do– mesti,~a--è il• capo-famiglia_, e non ciascun membro deHa medesima. E come il capo di famiglia dispone, secondo iJ su.o criterio, di tutti i redditi degli appa.r– tene,nti alla famiglia, soddis-f,acendo ai loro bisogni (alimentazione, abitazi,on,e, riscalda:~nto, illuf!1ina– ziione, ecc.), con una spesa com.l)less1va m<?lloi:nmore d~ quella che sarebbe necessarrn al sodd1sfac1miento degli stessi bisogni, qualora ogni appartenente al)a famigJiia si provved•esse individualmente, p~•r p.~op·r10 conto, così è giusto com~.i.s_urare la _capac1~à. ~1 P.~– stazione di ciascun.a f.am1gha non a1 reddth rnd1v1- duali di ciascun membro di essa, ma al reddito com– pl,essivo de-lla faimigliia. Deve invece essere ta·ssat? separ.atamente ogni reddi~o. dei compone,n~i la ~am1- glfa, che non sia a dispoo1z1one del capo d1 _fam,1gha, come, per esempio, i reddi~i dei beni par:1'f~nal\ dell_a moglie e quell~ p:rovenienh dalle profess1om dei figli. Insomma ciò che deve decidere in favore o contro della tas;azion,e del contribuente-famiglia, è il fatto che il reddito 'sia o non sia a disposizione del capo- famiglia. . . . . Ome,ttendo di svolgere ora le sottil_1 quest10m eh~ si presentano in rei.azione a,lle conv1,venze d-eterm1: na,te dalla volontà di rag,giu,ngere in comune scopi deiermin.ati, per lo più di o,rdinie religi-0~0-,c~e. i_e:on– soci.ati rilein,gano più diffic1•lmeinle r.aggmngi-b1h 1so– latamente· ,ed in relazione alla tassazione od alla esen– zion,e deJi.e società commerci.ali ed alla nazionalità ed alla re,sidenza dei contrilbuenti; dopo che ~ibbi,amo esposto gli elementi princip-ali della nos~ra 1mrosta: pa-ssiamo ad ind.aga.rne le conseguen:re, 1 pregi ed 1 diretti. L'imposta sul recidi.lo , alla pari_ di qualsiias-i. altra imposta ha na turalmente per primo effetto d1 sol– trorre ~na certa quiantità di ricchezza alle aziende che essa colpisce e di diminuire in corrisp_on?enza la domanda di beni economici o la offerta d1 r1LS1par– mio da parte degli individui la$Sati. Ma nello stessò tempo che essa eserciita questa aizione, il suo p.ro – dotto eg,ua.lmenle a quello di aualsiasi altra im posta. viene' destinato all'acquisto di ·servigi per~on~l~ o di beni materiali da parte detlo Stato, e qumd1 Il suo effetto non può essere aipprezzato in modo assolu!,<J, ma soltanto in relazione e sU'bordinatamente al gm-
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