Critica Sociale - Anno XXIV - n. 13 - 1-15 luglio 1914

ChlTICJ\ SOCIALE 205 LA . PROTEZIONE LEGALE D L AVORO IN !SVIZZERA x. La legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. · Riassunto il libro del Sigg sulla « protezione legalo del lavoro », con;ipletiamo la rassegna della legisla– zione sociale svi.zzera con brevi note su alcuni pro– getti approvati dopq ch'esso ebpe vista la luce (1911). Come segùito logico alle agita7.ioni che condussero alle leggi « sulla responsabilità civile» .delle Compa– gnie ferroviarie (1875) 1 dei pa1.~~ni di fabbrica (1877 e 1881) ,e dei cond~ceriti industrie .pericolose (1887), la, classe operaia s\ accinse· a chiedere a gran voce una « legge generale.» di protezione contro le malat: tie .e ·g'Ii infortimi. stil~r~vo'ro·. ' ,...,. '' . '· · "·., ' ' ' , f • • f "\ Upa legge costituzion~le infatti, nel 1890, autorizzò' la Confederazione a legifer·are in materia; ma il re– lativo progetto di assicurazioni fu respinto dal voto popolare del 1899. Un secondo, rimasto in gestazione per oltre· un èe~ cennio, venne invece approvato, con rilevante· mag– gioranza, il 4 febbraio 1912. Il primo intendeva provvedere all'assicurazione di Stato « obbligatoria » ta nto per l e malattie quanto per gÌi infortuni - motivo ques.to della sua caduta -; mentre' il secon'do progetto, divenuto legge, limita la funzione dello Stato, per le malattie, a sussidiare le– nù-Ìnerose e floride « Casse di Soccorso>> (Società di Mutuo Soccorso) disseminate ·per ogni Cantone e per ogni Comune. della Svizzera. Nel 1899 l'opposizione coalizzata delle Casse e delle Compagnie trionfò sui sostenitori dell'assicurazione di Stato; ma nel 1912, neutralizzate le Casse, le Com– pagnie - che null'a lasciarono d'intentato per far nau– fragare la legge - furono invece battute per l'opera vigorosa, specialmente, delle organizzazioni di me– stiere. Alla propagandà osti'Je fatta iri mezzo all'ele– mento contadino si aggiunse l'ironia atroce- contr.o lo straniero: « il contadino svizzero sarà abbandonato· sul campo del lavoro per sussidiare l'italiano ferito ..:· di coltello ». Ma delle mene interessate, e delle in– giurie incivili degli assoldati dalle Compagnié di As– sièÙrazione, (ece giustizia il ·voto popolare del 4 feb- braio 1912. ' ~ •*• La legge -. che avrà effetto esecutivo appena ulti– mati i lavori preparatorii per il ·funzionamento del– l'Istituto di Stato - consta di due parti. La ,prima tratta dell'Assicurazione contro le mq.latlie. Lo Stato, lasciando ai Cantoni la. facoltà di prov– vedere - quando lo ritengano possibile ed opportuno - all'Assicurazione «obbligatoria» contro le malattie presso Istituti cantonali o comunali, si limita a sus– sidiare le Casse ài Soccorso libere che si atterranno ai seguenti obblighi: iscrizione aperta a tutti i citta– dini svizz~ri - libero passaggio dei soci da una Mu– tua all'altra - uguale trattamento ai soci d'àmbo i sessi - durata del sussidio alle puerpere non infe– riore alle sei settimane - sottomissione dello statuto e dei bilanci annuali al Consiglio federale. Le Casse devono provvedere ai soci: o l'intiera assi– stenza medica, o il sussidio giornaliero non inferiore ad un franco, prolungabile a sei mesi. La scelta del ioteca Gino Bianco medico deve essere « libera » pei soci o limitata ad un dato numero di medici legati alla Cassa con contratto speciale. Lo Stato, allora, fissa alle Casse i seguenti contri– buti annui: franchi 3,50 per ogni fanciullo, sino al– l'età di 14 anni, assicurato per l'assistenza medica - franchi 3,50 per ogni socio e franchi 4 per ogni socia assicurati o per l'assistenza medica o per il sussidio giornaliero - franchi 5 per ogni socio dell'un sesso o dell'altro, assicurato sia per l'assistenza medica, sia per il sussidio giornaliero. Accorda inoltre un sus– sidio complementare di centesimi 50 ·per socio alle Casse che assicurano, in caso di malattia, un sussi– dio almeno di 360 giorni su 540 giorni consecutivi; ed un sussidio di franchi 20 per ogni puerperio, aumen– tabile a franchi 40 se al puerperio segua un sussidio di allattamento per almeno dieci 5ettimane. Pei villaggi od abitati privi di assistenza medica • 11'cale, la Confederazione provvede con sussidii spe– ì ~iali ·aiJé Cll!?s'é o ai' Comuni in ragione di fr. 7 per '. socio (alle Casse) o di fr. 3 per abitante (ai Comuni). 1 Infine, ai Cantoni e ai Comuni che provvederanno all'assicurazione «obbligatoria» contro le malattie, la Confederazione accorderà un contributo pari. ad un terzo della spesa necessaria. La seconda parte della legge tratta dell'assicura– . zione contro gli infortuni. Sono «obbligatoriamente»' assicurati contro gli in– fortuni sul lavoro e contro le malattie provenienti : dall'esercizio del· mestiere, tutti gli operai lavoranti in !svizzera. I premi, presso l'Istituto di Stato, devono esser pa– gati esclusivamente dal padrone: questi non può ope– rare alcuna ritenuta sul salario dell'operaio. Le indennità riguardano: l'inabilità temporanea al lavoro, l'inabilità permanente e la morte. Per l'inabilità temporanea, l'assicurato riceve l'in– tiera spesa di cura e, a datare dal terzo giorno dal– l'infortunio, un'indennità giornaliera pari all'SO % del salario. Mediante contratto speciale, l'assicurato può rice– vere sino il 100 % del salario e, assicurandosi ad una Cassa di Soccorso, anche l'indennità relativa ai primi tre giorni di malattia. Nel caso d'inabilità •permanente, l'assicurato liquida ; una'l'tmdna annua pari al 70 % dell'annuo guadagno: 1 rendita che, trattandosi d'inabilità assoluta, può salire : al 100 % e, in ogni caso, previo accordo, può venire , capitalizzata con un unico versamento. · Nel caso di morte, il coniuge vedovo percepisce ' nna rendita pari al 30 % dell'annuo guadagno del de- ceduto, ed ogni figlio, sino all'età di 16 anni, una ren– dita pari al 15 % del salario del genitore. Il cumulo delle rendite non può però. sorpassare il 60 %- I fra– telli, le sorelle e i genitori, che avessero percepito aiuti dal deceduto, riceveranno pure una rendita pro– porzionata al danno sofferto. Il coniuge vedovo che si rimaritasse viene tacitato con tre annualità di ren– dita versate una volta tanto. L'operaio assicurato può chiedere che l'assicura– zione sìa estesa ai casi d'infortunio sopraggiunti nel percorso di andata e ritorno dal lavor-0. In questo caso, il premio - minimo - viene pagato per i tre quarti dall'interessato e per un quarto dalla Confe– derazione e l'indennità viene fissata à circa la metà del salario.

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