Critica Sociale - Anno XXIV - n.2 - 16-31 gennaio 1914

CRITICA SOCIALE 25 anno aumentabile soltanto da 1/6 a 1/3 per l'aggra– vante di cui nell'art. 373 ! Ed ancora, se un galantuomo sia stato condannato tre volte per àeliilo (vi sono delitti che può commet– tere anche un galantuomo, come l'ingiuria o la lesione colposa o il pascolo abusivo 0 l'esercizio arbitrario, ecQ.) e abbia la sventura di essere imputato anche a torto, di un delitto tra quelli compresi ·nell'art. 313 nuov:o' C,odice, egli deve essere i_mmediatamente arre.stato! "Ed ancora, data la· locuzione dell'art. 313, n. 4 (per cui la· qualità personale dell'imputato è indifferente– mente considerata, or come circostanza aggravante del reato, or come elemento co~titutivo del medesimo) si po'trebbero avere queste applicazioni pratiche: un ma– rito è imputato di concubinato (art .. 313, n. 4); se egli. è ,<tato condannato altra volta per reato della stessa indole (adulterio) o se è stato condannato, una volta, per aver· dato dell'asino ad uno che lo meritava, un'al– tra volta per aver assistito un amico in duello, ed un'altra volta perchè le sue capre invasero ·il terreno del vicino - egli. deve essere immediatamente arre– stato! ,, Se, circa la difesa degli imputati nell'istruttoria, e, circa la libertà dei cittadini il Codice " Finocchiaro– .Aprìle ,, non· ha portato dei benefici notevoli, e si può opinare che abbia, talvolta, peggiorato sul Codice pre– cedente, si sarà, per esso, almeno raggiunta quella ce– lerità dei giudizi che è .pure uno degÌi scopi di un buon procedimento? Io hci, su questo punto, una preoccupazione, ed è che, quanto si è diretto ad ottenere tale celerità, dif– ficilmente sia capace di ottenerla e che disturbi, in– vece, il migliore andamento dei giudizi. Uno dei vantaggi della partecipazione della difesa nell'istruttoria sarebbe quello di risolvere, appunto, nel periodo dell'istruzione non pochi processi che, nel sistema opposto attendono dal dibattimento le prove dell'innocenza degli incolpati. Poichè, però, l'intervento accordato, abbiamo già visto che è più formale che reale, sopratutto in rap– porto a quello ·che sarà la pratica delle cose, e, poichè in molti altri casi proprio per quell'intervento, i giudizi saranno, natn,ralmente, rallentati, non è malevolo il supposto che, in totale, molte delle lungaggini pro– cessuali, sin qui lamentate, si avranno a deplorare ancora. Fra le. provvidenze colle quali si è inteso di rendere celeri i giudizi si eontano le restrizioni nei collegi de- · f~nsionali. Dichiaro subito che io non ho la più piccola sim– patia pei grandi collegi e che li credo, spesso, esiziali; resta però a vedere se non c'erano dei- mezzi più ac– conci a frenare le vane chiacchiere dei patroni, come anche i 101•0 frequenti pettegolezzi e le loro non rare prepotenze. Un solo avvocato è concesso ali' imputato nel!' istrut– tòria, e due sono ammessi al pubblico dibattimento nel quale la parte civile non può portarne che uno! Ciò è assai semplicista per tagliar corto alle intem- - paranze curialesche ! Mancano, intanto, delle disp~sizioni che valutino la necessità, per l'istruttoria di una delegazione, da parte dell'avvocato prescelto o nominato: e tale mancanza alla quale non rimedierà, in maniera sufficiente, la giurisprudenza, non sarà ultima causa della rilassa– tezza dell'intervento istr11ttoi:io. E perohè un solo difensore di parte civile contro i tbliotecaGino Bia_nco due difensori dell'imputato che nel caso di imputati divengono quattw, sei, dieci? Fatta la legge, trovato l'inganno, e si parla già <;li pluralità di parti civili per conguagliare il numero dei difensori avversari! Nè, con due patroni si sopprimeranno le difese pro– lisse o le eccessività di taluni difen~ori nel sollevare incidenti stuzzicare vanamente testimoni, ecc., ecc. Mi osservava. un esperto e pn1dente giureconsul~o ~ " dieci avvocati come me sono meno. pericolosi di u~ avvocato come ..... il tale !!! ,,. Io sono un modesto legale; posso però ripetere, - per mio conto - quello che ha rilevato il mio illustre– amico! L'indole della Rivista nella quale scrivo, non tollera un'indagine troppo minuta e curialesca; io debbo, quindi, sorvolare su parecchie ·considerazioni, ma non credo superfluo di accennare ad alcuni altri disposti del nuovo Codice, poco rispondenti, secondo me, alle– ragioni della riforma. Perchè si è e~tesa la riparazione pecuniaria, indipen– dente dal danno, ad altri reati che non siano quelli coutro l'onore della persona o della famiglia (art. 7, art. 38 c. p.)? Qual'era l'urgenza di acuire l'interesse alle querele •giudiziarie? Non è soverchiamente dottrinaria la distinzione della. competenza in base al tecnicismo della natlll·a e riel– l'accertamento dei reati? Le due giustizie, del 'l'ribnoale e della Oorte d' As– sise, costituiscono già spesso una grande ingiustizia in favore dei grossi delinquenti, perchè non vi fosse pro-. prio bisogno di accentuarne il triste privilegio. Un povero diavolo, reo di delitto " colposo ,, si tro– verà spesso in peggiori condizioni di un omicida per brutale malvagità nei paesi nei quali i giurati dànno a questo il nome di ... legittima difesa!!! Nè il momento sembrava il più opportuno per affidare , ai giurati l'esame di taluni delitti sociali, nei" quali essi sono. giudici e parte. E non è sconveniente l'art . ./8 che ammette il magi– strato ricusato a compiere atti di urgenza? È ben congegnato l'art. 246 che dice : " I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati; non possono essere interrogati, sulle voci correnti del pub– blico, intorno ai fatti nè sulla moralità in genere delle parti o di testimoni.. .. " Si è abusato dei testi "Laudatoi·es ,,, ma proscriverli addirittura può in certi processi rendere impossibile la difesa di un imputato. Coll'art. 301 si :stabilisce che il condannato per de– creto che invochi il dibattimento, può vedersi revocare dal pretore l'ordine di sospensione· della ,esecuzione della condanna " e an,~he infliggere, entro la misura stabilita dalla legge, una pena maggiore,,. Si è voluto, con tale disposto draconiano, solleci– tare alla accettazione dei decreti e perciò il disposto è doppiamente censurabile. L'articolo -U7 attribuisce al magistrato il diritto di definire il fatto "in modo diverso da quello enunciato nella richiesta, nella istanza, o nel decreto di citazione, o nell'atto d'accusa, o nella sentenza di rinvio, e in– fliggere !a pena corrispondente, quantunque più grave, purchè la cògnizione del reato, non ecceda la s•1a com– pet~nza ~- .Appartengo alla scuola positiva, che fu considerata punto tenera coi violatori delle leggi penali, ma que-

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