Critica Sociale - Anno XXIV - n.2 - 16-31 gennaio 1914
24 CRITICA SOCIALE Orbene, il nostro, dopo aver contribuito, in termini assai modesti, alla discussione generale, ha trascurato, talmente, di seguire il Codice nella sua relazione defi– nitiva, che, a taluno è sembrato, non sia, il Codice entrato in vigore, quello voluto dalla Camera. Colla quale osservazione io ho mirato a rilevare, fuori della questione co_stituzionale, la probabilità che, il sistema adottato, abbia intluito sul Codice, nel senso di fargli rispecchiare più delle opinioni individuali che delle esigenze e delle aspirl!-zioni collettive. Ed eccoci alla breve disamina da un punto di vista generale e da quello particolare delle differenze sociali dei cittadini. Uno degli addebiti mossi al Codice del 1865 era eh.e fin nella stessa sua divisione in libri, titoli, capitoli, sezioni, mancav1;1,di un ordine sistematico ed era, nelle,-' sue disposizioni, così poco chiaro e preciso da render– sene difficile la consultazione e da lasciare dell'incer– tezza snlla applicabilità, in questo o quel caso, delle singole prescrizioni. Vi è chi dubita che il nuovo Codice non abbia prov– veduto ad eliminare l'inconveniente e che la sua strut– tura esterna si presti a non lievi biasimi ('). Io non contesto che sarebbe stata preferibile un'im– postatura più pratica e meno professo~·ale, ma non mi pare equo negare che, se si esclude l'abuso veramente enorme dei richiami di articoli, nel complesso il Co– dice si presta ad una consultazione abbastanza rapida e sia sottò questo aspetto, assai pregevole. Nè mi paiono esatti i rimproveri di deficenza lette– raria e grammaticale che vanno sino a censurare il participio di concedere in conceduto che- non è d'uso comune, ma che io ricordo di aver riscontrato in Carrara e di recente trovai adoperato da un maestro di cor- retta dizione· ( 2 ). " Non perfetto, ma non indegno di qualche elogio,'l'in– volucro, risponde il contenuto a quelli che furono. i motivi impellenti della riforma? La società non è sempre più ·armata, a danno dei furfanti, di quello che costoro sieno agguerriti contro di lei; agguerriti pel maggior senso del personale in– teresse; per l'omertà dei sozii; per la paura dei timidi; per una bene o male intesa pietà; per tutta la poca solidarietà che, specie da noi, si ha colle leggi e coi loro amministratori! Posto al bivio della difesa 'sociale e della tutela in– dividuale, il procedurista si· ripara in una transazione che, per rispettare questa o q ueÌla, sacrifica, per con– verso un po' dell'una ed un po' dell'altra. -I difensori delle parti, dice l'art. 238 del nuovo Co– dice « hanno diritto di a8si~tere agli esperimenti giu– diziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle, ricognizioni, salvo le eccezioni espre!lsamente stabilite dalla legge. " Il giudice può autoriizaré anche l'assistenza del– l'imputato o della parte lesa agli atti suddetti, se i1 pubblico ministero ·od i difensori ne facciano richiesta,. o la. qualità dell 'at.to lo tenda necessario.,, 1 • " E vietato a coloro che i1ùervengono a questi atti: di fare segni di approvazione o di disapprovazione e di rivolgere la- parola o far cenni ai periti, ai testimoni · o alle parti ,,. · E dice l'art. 200: "Il gindice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno· diritto di assistere, avverte, a pena .di nuJ.lità, per mezzo del can– celliere il pubblico ministero ed i difensori di presen:... tarsi nel luogo designato, _assegnaòdo un termine non minore di ventiquattro ore dall'avvertimento . " Se il pubblico ministero o :i difensori non compa– riscono, il giudice procede senza il loro intervento. Nei, casi dL assoluta urgenza può procedei'e anche ·senza dare l'avvertimento o prima del termine fissato .... ,, È palese che, con· queste disposizioni, se la dif~sa. nell'i~truttoria ha fatto un passo, il passo non è grande particolarmente ove ·si badi all'ordinamento odierno dell'avvocatura che non permette, praticamente, ai di– fensori, nel maggior numero· dei casi, di ·dedicare nel– l'istruttoria, colla diligenza dovuta, l'assistenza consen: tita _dalla legge. · Gli addebiti più vivi,· fatti alla passata procedura si riferivano al divieto della difesa nella istruttoria; alla ·mancata disciplina del carcere preventivo che ·poteva protrarsi, come replicate volte si protrasse in modo esorbitante a tutto il vizioso congegn~ del periodo inquisitorio che dalla base del dibattimento, contraria alla celerità dei giudizi; ad una serie di atti non con– formi alle esigenze della libertà dei cittadini ed ai di- Nè un gran guadagno si è conseguito colla regola-'-. ' mentazione della custodia preventiva. ritti dell'imputato. .. ,. Ba il Codice, adesso vigente, provveduto a qu~sti differenti bisogni e, nelle disposizioni di novella crea– zione ha evitato inconvenienti di altra o più pericolosa · natura? Il segreto istruttorio lascia adito a sopraffazioni ed arbitrii e, per ciò solo in una società. progredita si deve _pretendere che venga sostituito da un regime di maggior garanzia. · Ma perciò il rimedio al gravissimo male si pres1mta agevole, e l'intervento della difesa nell'istruttoria può produrre un intralcio assoluto nella persecuzione dei rei, i quali non sono dei poveri untorelli la eui libera circolazione torni salutare al benessere di. tutti e ad un civile conso1:zio. ( 1 ) LUCCHINI: Il 1Ut0V0 Coàlce at procedw·a penale in 'Rivista pe– nale, VOI. LXXVIII, 1913, pag. 42. ( 2 ) FERDINANDO MARTIN[: Lettera al signor TTergamtnl Gio,•nale à'ltaUa, 10 novembre 1918. "Leggo l'lntervlsta conceduta ~l Glornaie tZ'ItaUa .... 11 • • BibliotecaGino Bianco Basta leggere gli articoli del· capo II, titolo VI, li– bro II, messo in rela,zione con quelli eh~ riguaÌ·dano– la libertà provvisoria ed il mandato di cattura, per· convincersi. che il carcere preventiv0rcontinnerà a ,for– nire argomenti per le più sacrosante proteste contro le, iniquità della giustizia. Vavvocato Vincenzo Macherione scrivendo sugli " Eccessi e d~fetti del nuovo Codice di Procedura pe-· nale ,, ('), a proposito della "libertà" sotto il governo di questo Codice, èsaminando l'art. 313 in relazione al 314, fa i seguenti casi : " Un individuo, che sia imputato (art. 372 e S'i'.3C. p,)· ~i una lesione guaribile da dieci a venti giorni, commessa m danno del pubblico ufficiale (e la categoria dei pub– blici ~fficiali è pur troppo molto estesa e comprende anche persone daHe funzioni molto umili), solamente, per il fatto che sia stato condannato una sola volta per lesione lievissima, reato della 8tessa indole (arti– colo 82 Cod. pen.) (l,eveesse1·earrestato subito, benchè– la pena sia relativamente mite, cioè da un mese aq un ( 1 ) Relazione al Congresso Naz,ouale fo.-ense ,ii Napou, maggio 19!5, pag. 17-18. - Roma. • Ottlclna ttpogratloa Bodoni. • J
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