Critica Sociale - Anno XXIV - n.2 - 16-31 gennaio 1914

26 CRITICA SOCIALE st'articolo non mi sembra in veruna guisa accettabile, <lato che i delinquenti vanno puniti ed anche con se– verità, per le loro infrazioni, ma vanno messi in grado di provare la loro innocenza, e questa si prova male, allorchè si può essere incolpati di un fatto e puniti per un altro. E perchè si è conservata l'assoluzione per insuffi– -cienza di prove, che tanto male arreca ai prosciolti per la loro assunzione o riassunzione ad impieghi pub– blici o privati, e rimane un marchio indelebile nei rapporti della pubblica opinione? Il Lucchini non ha saputo essere obbiettivo nell'ana– lisi del nuovo codice, ma fra le sue censure che mi paiono fondate, si trova quella rivolta alla formula ·assolutoria per insufficienza di prove. Egli sc~ive: (1) " Taluno viene imputato di aver commesso un de– terminato reato. Il èòmpito del procedimento è di as– sodare, prima rli tutto, se il fatto sussi~ta; poi. se il fatto costituisce reato_; infine se·· vi siano prove cqe l'imputato l'abbia l'ealmente commesso. Ebbene, si pone in sodo che il fatto realmente sussiste, e non meno cb'esso costituisce reato; ma non emergono .a carico del prevenuto che alcune circostanze, quelle medesim·e. e sole per cui si è stati autorizzati a proce– dere contro di lui; non tali però, da poterlo· convincere di reità.. Esaurite tutte le ricerche, e dovendo pur prendere una decisione, questa, si dice, perchè corrf– sponda a verità, non potrebbe es8ere se non nella for– mula del codice vigente o in quella del nuovo -codice: si proscioglie percbè la prova non è sufficiente per <iondannare. ' "Ma qui si affaccia to;,to la considerazione che la formula di simile proscioglimento deve applicarsi tanto 11el caso che le prove raccolte, bencbè insufficienti, sien molte, quanto se sien poche, quasi niente. " Onde già si vede; da un punto di vista empirico, <ihe la formola può riescire sommamente ingiusta, po– tendo ·bastare l'artificio d'un farabutto a rendère ine– luttabile codesta pronunzia. Poiohè l'avervi messa poi accanto quell'altra, dell'assoluzione perchè " l'imputato n_onha commesso il fatto o non vi ba concorso ,, (e in -ciò il nuovo codice non fa che seguire Ì'an~ico) lascia facilme!lte intendere al profano che dunque c'è un.bel divario tra un'assoluzione e l'altra e che il prosciogliere nel primo modo non fa molto onore all'imputato: d'onde i diritti d'appello e di cassazione nel .nuovo codice. Deesi peraltro cominciare con. l'.atfermare, pregiudizial– mente, che, o le due formole non ci d~vrebbero stare, il si dovrebbe senz'altro assolvere senza specificare il motivo, presso a poco com'è disposto nel giudizio per gi_urati; ovvero la formula ,fovrebbe essere la sola che il giudicabile non ha commesso il reato. · "Imperocchè l'ufficio del proced;mento penale è quello soltanto di 1:icercare e accertare i reati e i delinquenti, app1·estando agli imputat,i tutte le guarentigie che, .senza comprome°ttere gl'interessi della reprèssione, li facciano salvi da accuse ingiuste .o· infondate; il suo vero e precipuo tema, in ogni singolo caso, _è adunque quello di stabilire se un reato sussista e chi ne s•a l'autore o vi abbia partecipato, ed è il còmpito poi del– l'accusa, ossia di c_hi esercita l'azione penale, racco– gliere all'uopo i mezzi di prç,va e di convinzione. " Sarebbe rovesciare i termini. e sconvolgere tutti i rapporti e uffici in materia attribuire al procedimento ( 1 ) Rivista penale, agosto 1918, pag. 145. BibliotecaGino Bianco · e ai suoi organi il còmpito di ricercare ed accertare l'innocenza e onestà dei prevenuti°,,. Ed il metodo di votazione dei giurati? Riporto qui, quello che ho scrit.to' in altro luogo ( 1 ). Ciascuna questione e ciascuna domanda son.o formu- late in modo che si possa risponder~ con sì o no. Per la formazione ·del verdetto i giurati non si ritirano più, ' ma restano presenti nella sala dell'udienza, col presi– dente, il pubblico ministero, il cancelliere ed un difen– sore per ciascuno degli imputati. In ogni singola questione o domanda tutti i giurati devono votare simultaneamente. I pratici .del Foro, magistrati ed avvocati, avranno subito tentato una previsione sugli effetti. di questo sistema di delibe1:azione. Quale influenza esercita sul giudizio il dovere di prendere una decisione rapida non·, p·receduta da un'ul– tima disputa dei membri del collegio? È sempre prudente astenersi dalla profezia, ma è ,.,\J-,ncl}e, .~erq,,ç)l.e ogn\ ~~ qufthrn!lu,~ ::iM,ç g"P,l'OP,<?M}}o è il prodotto d'una specie di profezia, vale a dire di una rappresentazione mentale delle conseguenze dell'atto o del proposit.o. Si sarà preveduto bene, in ordine ai fini del .:verdetto costftllendo il giurato nella " solitudine ". della sua co• scienza e obbligandolo ad un voto a " scatto,,? Sorio non poco perpleisso nel rispondere, nè mi sento · troppo tranquillo rimpetto alle sorprese psichiche dalle quali scaturirà, da oggi in poi, la giustizia popolare. Per mio conto penso che " obtorto collo ,,, scriverei più facilmente:. no. · E chiudo colla riforma " democratica,, ·della aboli– zione del deposito per multa nel ricorso in Cassazione. ·ro bo polemizzato, _al riguardo.,, coll'amico pro~essore Florian all'epoca del " Progetto· Merlani ,, e mantengo · l'opinione allora sostenuta (2). · .L'articolo 656 dell~,cessata ·procedura che esigeva il deposito era pessimo; ma l'abolizione pura e semplice dei. deposito che apre la via ai rico~si più sconside11ati, danneggia i riéorsi fondati (legge del Gresham) e- im– pone a tutti i ricorrenti, anche a quelli che non avreb– ·bero ricorso, il deposito per gli .... avvocati temerari. Quale sarà la posizione dei ' 1 poveri ,, davanti al ri– formato procédimento? Tiene conto il Codice della ·inferiorità della p_overa gente· rimpetto alla " gius-tizia,,? O continuerà,. chi è sprovvisto di beni economici ed . è, per riflesso, sprovvisto di ogni influenza sociale, a . . cadere più facilmente nell'ingranaggio della repressione, nial riuscendo a valersi. dei mezzi di difesa consentiti ai ricchi ed ..a ·c~loro che sòno, socialmente, forti? ·· _ Se la legge è uguale per tutti, essa è, inesorabilment~ matrigna pel misero, tranne che propr·io il misero non sia l'esponente, la pietra di p~ragone di quel u·tutti ,,'. · Rip_eterei banalissime cose se dicessi che la sola condizione di povero ·è un indizio di colpevolezza per molti reati;. che la miseria preclude q uslla solidarietà cosciente ed intelligente che può presidiare. un preve•. nuto dall'irretirsi a suo carico di una quantità di prove anche artificiose; che al povero è vietato il soccorso dei patroni più esperti e valenti, ma .... piiì costosi. Se il lagislatore, adunque, non crea, lui, gli organi ( 1) Nel Secoin, 11 maggio 191S. . C. 2 ) Q,v,sta di V.ruto e l'fOèedtwa penale (diretta da FJorlan e Zet•· bog-Jlo), 1910, I parte, pag. 294 e 588. ·

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