Critica Sociale - XXIII - n. 18 - 16-30 settembre 1913

CRITICA SOCIALE 285 Questo primo saggio di legge, entrato in vigore il 1° giugno 1875, non stabiliva gran cosa: i casi d'in– fortunio avvenuti durante la costruzione di una strada ·ferrata restavano sotto il regolamento del diritto co– . mune privato; si· aveva invece una responsabilità ag- gravata nel caso di accid'enti su ferrovie in esercizio, salvo però alle' Imprese il diritto d'invocare la discri– minante della « forza maggiore,,. Nel 1881 le stesse Camere dettavano una legge sulle « responsabilità civili dei fabbricanti», e, sei anni dopci,· le Imprese di trasporto venivano sottomesse alla medesima per il trasferimento della responsabi– lità dalle Imprese concessionarie (Società ferrovia– rie, p. es.) alle Imprese costruttrici. Ed allora, an– che per gli infortuni su ferrovie, gallerie, ponti, strade, lavori idraulici, ecc. -- salvo casi speciali - l'indennità non poteva superare i 6000 franchi. La insufficienza cli queste disposizioni non tardò a manifestarsi e, in seguito a gravi accidenti che com– mossero l'opinione pubblica, un gruppo cli deputati chiese, nel 1893, la revisidne parziale della legge 1875. I dibattiti parlamentari, che ne seguirono, dimostra-' rono la necessità cli una revisione totale, per cui - nel 1901 - il Consiglio federale presentava un nuovo progetto, basato su queste idee fondamentali: la co– struzione deve essere assimilata .all'esercizio e, per le strade ferrate in costruzione, non vi può essere un regime legislativo eccezionale. Il progetto governativo, dopo lunghe discussioni che lo tennero in gestazione per più anni, divenne la legge federale « sulla responsabilità civile delle Imprese ferroviarie e di navigazione a vapore e delle Poste,,, entrata in vigore il 28 marzo 1905 . . Ai termini di detta legge, le Imprese di strade fer– rate sono responsabili « dei danni derivanti. dal fatto che una persona sia rimasta uccisa o ferita nella co, struzione o nell'esercizio o nei lavori accessori dalla medesima Impresa dipendenti ,,. Se l'Impresa può provare che l'infortunio è dovuto a forza maggiore, .o a colpa di un terzo, o della vittima stessa, la sua responsabilità sparisce. L'indennità può essere ridotta se la vittima, per il suo lavoro, realizzava un salario relativamente elevato, o se nell'infortunio vi sia stai.a in parte sua colpa. Viceversa, se nell'infortunio vi è stata colpa dell'Impresa, il giudice può assegnare alla parte lesa, b alla famiglia della vittimq, oltre al-. l'indennità normale, una somma di equa riparazione. Al giudice spetta. la determinazione del sistema di , indennità: ·capitale, rendita an'nua, o capitale com- · binato con rendita annua. * ** La «responsabilità. civile dei fabbricanti» fu af– fermata ed introdotta per la prima volta nell'art. 5 della legge 1877_ « sul lavoro nelle fabbriche ». Ma, in -attesa di una legge speciale che provvedesse defini– tivamente in materia d'infortunio e di responsabilità padronale, fu lasciata al giudizio del magistrato la valutazione dei danni dovuti all'infortunato o alla famiglia della vittima. Una situazione similè ,però non poteva durare a lungo. La diversità di trattamento, che si verificava quasi di caso in caso, le incertezze e le contraddi– zioni frequenti dei giudicati, finirono per rendere malcontenti tanto i p~droni quanto gli operai, per cui il Governo si decise, nel 1880, a presentare un progetto di legge speciale, determinante: la respon– .sabilità completa del fabbricante nel caso di colpa propria o di un suo rappresentante, la responsabi– lità attenuata nel caso di colpa delle due parti (pa– drone e operaio), o quando· concorra una causa estra– nea da non ,potersi però definire « forza maggiore», o quando concorrano alla gravità dell'infortunio le conseguenze di un accidente anteriore. Ed infine, la cessazione d'ogni responsabilità del fabbricante nel caso di forza maggiore, di crimine o delitto dei col– laboratori o di persone estranee, di colpa assoluta dell'infortunato. Il massimo dell'indennità a respon– sabilità attenuata veniva fissato in sei volte l'ammon– tare del salario annuale. Il progetto incontrò una forte opposizione nel Con– siglio degli Stati, tanto che la Commissione incari– cata di esaminarfo propose· senz'altro la non presa in considerazione, rinviando il regolamento della que– stione alla discussione del Codice civile. Ma il Go– verno sostenne con energia le sue proposte e otten– ne, un anno dopo, l'approvazione da entrambe le Ca– mere. Nel corso dei lavori preparatori per la legge 1881 cc sulla res·ponsabilità civile dei fabbricanti», alcuni Cantoni avevano espresso il desiderio che il « prin– cipio,, venisse esteso a tutte le industrie e i mestieri non soggetti alle disposizioni della legge 1877 sulle fabbriohe. Questo desiderio venne esaudito nel 1887 con l'estensione della legge 1881 a tutte le industrie che producono o impiegano materie esplosive, a un grup,po di altre industrie che occu:pano più di 5 ope– rai, alle _costruzioni edili, alla posa e riparazione dei fili telefonici e telegrafici, al «montaggio>> e « smon– tag.gio ,, delle macchine, alle installazioni di natura tecnica, alla costruzione di ferrovie, gallerie, ponti, strade, lavori idraulici, alle miniere, alle caYe, eco., comprendendo nella responsabilità dei padroni, ol– tre gli infortunì, anche le malatt,ie aventi origine esclusiva dall'esercizio della fabbrica. · L'indennità in riparazione dei danni sofferti per un infortunio non può - per la legge suddetta - sorpassare i 6000 franchi, nè- può essere sequestra– bile in nessun caso. È ammessa una ritenuta sul salario per il pagamento di una parte del premio di assicurazione. Le contestazioni sono regolate dai Tri– bunali cantonali, salvo ricorso al Tribunale fede– rale. La ,pr<::scrizione si determina in un anno. I Can– toni si adoperano per l'assistenza giudizia'ria gra– tuita agli indigenti e per il sollecito disbrigo delle cause. d'infortunio ... , ciò che spesso, invece, non av– viene. e. m. NOTA.- La legge 1887 « sulla responsabilità civile dei fabbricanti » è tutt'ora in vigore e vi resterà sino al 1° gennaio 1915. Dopo sarà sostituita dall'altra sulla « assicurazione obbligatoria sugli infortunì », appro– vata dal referendum popolare del 4 febbraio 1912, e di cui parleremo prossimamente, essendo posteriore alla pubblicazione dell'opera del Sigg. e. m. Per la battaglia elettorale imminente Abbiamo stralciatn in opuscolo: DISOCCUPAZIONE E P LITICA SOCIALE DILAVORO Interpellanze del Grnr,po socialis,ta RllR CamMa, 5 giu– gno 1913; diseor~i di Turati, Bentinì, Quaglino. Samr_q– gia, Catn·ini, ecc. - aggiuntovi: La piat1af01·111a eletto– rale dei sncialisti. 72 pagine con copertina: cent. 25 . (Presso li\ Critica Sociale: Portici Galleria, 23. ?-filano).

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