Critica Sociale - XXIII - n. 18 - 16-30 settembre 1913

284 CRITICA SOCIALE spesso a crisi generali, a rivoluzioni di pop?li, a dissoluzioni di antiche egemonie; ponele: .la rivolu– zione italiana contro l'Austria, la insurrezione balca– nica contro l'Impero ollomano, la crisi del!'Jmpero Marocchino, persiano, ecc. In guerre come quella di Crimea, come quelle del '59 e del '66, come la guerra d'Oriente del 77-78, o questa più recente dei Balcani, i contendenti sono parecchi, gli interessi che s'intrecciano e collidono sono molteplici e della più varia natura. E vi sono interessi di collettività non organizzale a Stati, inlere~si di genti _101:tane, di genti non ane:or nate ... Imagmale sul ser_10 Il de: creto cli un arbitro, che provveda ·a cotesti grandi assestamenti di popoli, di razze, di continenti, con degli « allesochè »? Un tale arbitro sarebbe senz'al– tro il pacl rone del mondo! E chi mai vorrebbe ac– cettare un simile padrone? . Da· qualunque punto si consideri, l'arbitralo m– lernazionale, come antidoto• della guerra e degli ar– mamenti, è una colossale illusione. Si, ripropone quindi la domanda:. - e alloira in qual~ altro modo? (La "(I.neril p1·ossLmn nwnero). MAmo Gov1. LAPROTEZIONE LEGALE D L AVORO IN !SVIZZERA IV. La soppressione del fosforo bianco. Nel marzo 1876; allorchè le Camere federali sviz– zere si occupavano della legge sulle fabbriche, la Soci'età dei Medici del Cantone di Berna faceva per– venire al Governo un memoriale sulle condizioni di lavoro e sui pericoli sanitari, in cui incorrevano gli operai addetti all'industria dei fiammiferi, chiedendo l'estensione della tutela legale, proposta per le grandi fabbriche, a questa industria, unitamente a severe misure profilattiche. Un anno dopo, il Consigliere Nazionale Joos doman– dava l'interdizione pura e semplice della· fabbrica– zione e della vendita dei fiammiferi fosforici. La pro– posta sollevò una fiera resistenza, ma il Joos trionfò. Gli Ispettori delle fabbriche, in una loro Relazione di inchiesta, conclusero pure per · la soppressione del fosforo giallo (bianco) nella fabbricazione dei fiam– m,iferi, e il Governo federale presentò un progetto 'di legge, che vietarn la fabbricazione, l'importazione e la vendita dei fiammiferi e dei cerini al fosforo bianco; progetto accettato dalle Camere il 23 dicem– bre 1879. Ma bentosto recriminazioni si solleva-rono contro i cosidelli « fiammiferi federali». Vari incidenti, avve– nuti nell'uso dei fìammiferi senza fosforo, furono esa– gerati e portati come prova dell'assurdità dei prov– vedimenti governati'vi. Il movimento di reazione, ar– talamente sfruttato dagli industriali interessati, .si allargò rapidamente, ma il Governo tentò ogni mezzo per resistervi. Chiese, infine, alle Camere il « potere eccezionale>>, per un periodo di due anni, per prov– vedere alla sistemazione della industria dei fiammi– feri - nella speranza di à~sopire così le opposizioni e poter provvedere ad un tipo di prodotto comodo ed inoffensivo - ma le Camere non vollero impe– gnarsi per quella via e soppressero brutalmente la legge 1879, senza altrimenti provvedere con efficacia. Il Regolamento, sostitutivo della legge, contenente poche disposizioni di prevenzione sanitaria, non fu osse.rvalo nè dai padroni, nè dagli operai, special– mente delle piccole fabbriche a domicilio. I casi di necrosi fosforica aumentarono subito' tragicamente. Ancora una volla si. sentì l'urgenza d'intervenire. Gli Ispettori delle fabbriche, incaricati di una nuo– va i~chiesta, richiesero o il ri,stahilimento dell'inter– dizione del 1879, o il monopolio di Stato sulla fab– bricazione ·dei fiammiferi. E la lotta s'impegnò su questa proposta. Tre anni dopo, il sempre solerte• consigliere J oos strappava al Consiglio Nazionale un voto per la sop– pressione del fosforo bianco; e nel 1891 il Governo federale si decideva a proporre un articolo aggiun– tivo alla Costit.uzione per essere autoi·izzato al mono– polio dei fiammiferi. Il popolo però, chiamalo a re/ erendum il 29 set– tembre 1895, ·rigettò il progetto governativo, ub– bidendo anzitutto allo spauracchio del collettivismo. Il m'onopolio, si disse, costituisce un passo avanti nella via pericolosa del collettivismo, perchè l'indu– stria dei fiammiferi non ha, per nessun titolo, carat– tere di servizio pubblico! Questo l'argomento massi– mo di opposizione e che trionfò nel referendum. Tuttavia i-I Dipartimehto federale dell'industria e del commercio non si diede per vinto. In seguito a nuovi rapporti degli Ispettori delle fabbriche e a nuovi studi, il Governo ripresentò un progetto di legge sull'interdizione della fabbricaz.ione, importa– zione e vendita dei fiammiferi e dei cerini al fosforo giallo; progetto approvato e divenuto legge definitiva· dello Stato il IO maggio 1899 - tutt'ora in vigore. Nei quattordici anni della sua applicazione la legge ha dato risultati efficacissimi. Il numero• degli st.abi.– limenti è considerevolmente diminuito; e così il nu– mero degli addetti all'industria malsana. Un movi– mento d'accentramento va pronunziandosi con la spa– rizione delle piccole fabbriche, che sono le più pe– ricolose per la salute e la vita degli operai. .· La conqu.ista va seg~alala come una prima e im– portante vittoria dei fautori della legislazione sociale contro la reazione industriale, con salutari effetti sul movimento legislativo di poi, sì nazionale che inter– nazionale. V. La responsabilità civlle delle Imprese di trasporto e dei fabbricanti. Man mano che in !svizzera il regime industriale andava affermandosi e trionfando sul regime agricolo, la nozione del « rischio professionale » andava del pari modificandosi e precisandosi su altra base che non fosse quella sorpassata del diritto privato. La « colpa diretta» del padrone non poteva più essere il solo estreJI!O determinante la responsabilità civile padronale di fronte all'infortunato; i cresciuti peri– coli derivanti dall'applicazione delle macchine nel– l'industria richiedevano un nuovo regolamento delle respo_nsabilità per le conseguenze materiali dell'in– fortunio sul lavoro. Sulle norme. dettate dalla legge 1871 dell'Impero tedesco « sulla responsabilità civile dei fabbricanti », le· Camere federali svizzere regolarono anzitutto le responsabilità delle Imprese di trasporto, in appli- · cazione dell'art. 38 della legge 1872 sulle ·fel'rovie e .dell'art. 26 d_ella Costituzione federale 1874.

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