Critica Sociale - Anno XXIII - n.15 - 1-15 agosto 1913
CHITICA SOC~ALE 231 Se il sovraffollamento è più intenso nella zona periferica del Comune, dove pure vigono norme edilizie ed igieniche abbastanza severe, quanto esso non sarà maggiore e più penosa la vita nelle case, sorte al di là del. confine comunale appunto. per sottrarsi alla seyeri tà dei regolamenti? *** Ecco dunque per i Comuni circostanti alle grandi città, a differenza di qualsiasi altro Comunello di– sperso, la necessità di considerarli, se non pro– prio incorporati nel Comune principale, a'lmeno collEigati ad esso da speciali norme amministrative, che ne armonizzino la vita e lo sviluppo allo svi– luppo e alla vita del centro di cui sono la irra– diazione estrema. E anche per un'altra ragione : più ne cresce la popolazione, per immigrazione o dalle campagne o dal centro principale, e più i contatti con quest'ultimo diventano frequenti, si eleva il tenore di vita dei lo~·o abitanti, e il bi– sogno di una maggiore civiltà nell'igiene, nella viabilità, nell'istruzione, ecc., batte allà porta del :Municipio, il quale, tuttora in mano dell'elemento agrario o esE;1rcentesco, geloso sopratutto di man– tenere basse le aliquote dell'imposta sui terreni e delle tasse di esercizio, non ha redditi che bastino alle nuove esigenze; o se venga conquistato dalla gente sopravvenuta, industriale ed operaia, e questa aggravi quelle aliquqte, o minacci la tassa di fa– miglia ai benestanti provenienti dal Comune prin– cipale appunto per sottrarsi ad essa, ed ecco pro– teste, insurrezioni, inchieste prefettizie, crisi' con– sigliari, minaccia di secessioni.. .. e sempre uno squi– librio irremediabile tra le finanze e i bisogni. Prima necessità, adunque, l'estensione dei piani regolatori anche ai Comuni contermini. In Francia, sta davanti alla Camera un disegno di legge, che fonde i tre distinti progetti: Beauquier, Siegfried, Chenal, tutti miranti al medesimo scopo (1). Ogni città di 20.000 abitanti, oppure di oltre 5000 ma che tra due censimentL sia aumentata di oltre il 10 per cento, come pure le stazioni balneari, ter– mali, marittime, climatiche, sportive, ecc., che in date epoche dell'anno aumentano di oltre il 50 per cento, e i gruppi di abitazioni creati o sviluppati da associazìoni ind.ustriali; agricole, fin.anziarie o anche da privati per ricevere una popolazione di 2000 o più abitanti, debbono stabilire, in un periodo di tre anni, un piano regolatore. Questo dovrà ab– bracciare altri Comuni o Provincie qualora si pre– veda che il Comune principale estendendosi possa penetrarne il territorio. Dalla pubblicazione del decreto che dichiara il piano regolatore di utilità pubblica non si potrà costruire in fregio ai viali .e alle piazze progettati, se non giusta .le prescri– zioni dell'autorità municipale. Inoltre, in ogni provincia, entro tre anni dalla promulgazione della legge, verrà fatto, dal Servizio delle vie e strade, uno studio sommario. delle mo– dificazioni e dei miglioramenti, e delle creazion_i .diventate necessarie nella viabilità provinciale per a.ssicurare la circolazione nelle migliori condizioni, e tenendo conto dei bisogni nuovi e di quelli pre– vedibili in ragione dell'estensione delle agglome– razioni urbane. . Uno studio di ugual natura dovrà indicare e valutare i boschi, i parchi e gli spazi liberi che in– teressasse di riservare od acquistare per guarentire alle agglomerazioni esistenti o future le risei;-ve rii aria e i terreni necessari. (1) N. 2818. .d.Nntu au procès verbàl de la 2• &lance du 5 j1dn 1913. 'Roppa,·t faU a11 no,11de la C-Ot11ml.ssl-011 de l'admlnlstrotlott gl.nl.ral, dépa,·temmtale et communiile, des ciÌltes n de la dl.ce11trallsatlott, p_ar ~- Cornudet. · Questi piani regolatori e questi studi, quando tocchino più Comuni o più Provincie, verranno ese– guiti coll'intervento e sotto l'autorità dei Prefetti e, occorrendo, dei :Ministri dell'Interno e dei La– vori pubblici. L'inizio della procedura per l'acquisto dei ter– reni compresi negli studi indicati sospende.per sei mesi il diritto dei proprietari di ·éostruire, e di rinnovare o prolungare per più di un anno con– tratti di affitto dei terreni suscettibili di espropria– zione. Si tratta, insomma, di costringere i Comuni in via di sviluppo ad un atto di preveggenza circa lo spazio onde abbisogneranno in avvenire, subo,·– dinando alle necessità pubbliche l'interesse pri– vato. Per l'Italia basterebbe che i piani regolatori, oggi facoltativi• e limitati ai centri maggiori, fos– sero resi obbligatori anche per i Comuni circostanti entro un raggio determinato. :Mila:p_o, per iniziativa privata, ha ai suoi con– fini due piani regolatori parziali, l'uno della So· cietà Quartiere inriustriale Nor<l Milano, l'altro della Società del "Milanino n, già tradotti dalla carta nella realtà. Allacciarli alla città; estenderli alla zona circostante residua, insieme alle norme edi– lizie e di igiene, e sospendere il diritto di abbat• tere certi tratti di bosco o certi punti ombrosi sui corsi d'acqua, costituirebbe un programma di azione immediato di grande interesse, e un ri– sparmio' futuro certo. Conseguentemente, occorrerebbe che certi ser– vizi, .come fognatura, acqua potabile, ga8, luce elettrica, viabilità, tramvie, spegnimento incendi, sorveglianza urbana, fossero coordinati fra il Co– mune principale e i Comuni minori con criteri e norme stabilite per legge, sotto la forma sia di un Consorzio, sia di una· Federazione dei Comuni minori collegati col principale, o di un organo speciale sul tipo del "Consiglio di Contea ,, che regola siffatti servizi generali per la metrop,,li londinese e fra i boroughs che circondano la City. ALESS4NDRO ScHIA VI. LAPROTEZIONE LEGALE D L AVORO IN !SVIZZERA I. Sul lavoro delle fabbriche. I Manoa,va,i,n !svizzera - come· forse manca anoora · in diversi •pae,si d'Europa• - u:n'opera completa,, un quadro largo e sintetico suUa legislazione sociale p,a– tria, ,con la ,raccolta e la g-enesi delle leggi in, vigore, col riassunto delle d,i,scussioni e dei documenti che le prep,ai,arono e le elab,QT,arono,còn acce,nni a1le pub– blica,zioni rispecchianti ,le idee, i pregiudizi, gli in– teiress,i ohe si c,ontrastavano il te~no ,nel momento stori,oo in oui le rif.oTme s'impooevano ·a1ropinione pubblica e aUegislatore;· con fa dimostrazione - in– fine - deg,li arresti, deUe modificazioni, dello svilup– po ,ohe ciascuna provviden:m ha dovuto subire nel tempo. A questa lacuna ripara opportunamente i,l re– oonte volume di JEAN SIGG, deputato soci,a,Ii·staper Ginevra al Parla,niento nazionale, sulla « Protezione lef!ale del lavoro in /svizzera» (1). (1) J. smo: La protectio11 légale a.. travail e,i S11isse. - Llbratrle Féllx Aican, Parls (fr. 6\. - In vendita presso le principali Librerie della svizzera.
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