Critica Sociale - XXIII - n. 11-12 - 1-16 giugno 1913

188 ClHTlCA SOClALE sovente sono uniti e nascono l'uno dall'altro. Ora, fra la taverna e il Circolo, quest'ultimo è senza dubbio preferibile; perchè, anche se .non ha esplicitamente fini politici o di organizzazione o di coltura, s'informa sempre a qualche concetto morale .e sociale, se non altro di af– fratellamento o di mutuo soccorso. Dipende poi dai pro– pagandisti, dai cittadini illuminati, innestarvi i germi di altre opere educative e di miglioramento. In Lom– bardia, in moltissimi luoghi, fu appunto a mezzo dei Circoli, anche vinicoli, che si potè incominciare a in– trodurre magari il germe dell' antialcoolismo, ciò che non si può fare nella osteria, di fronte all'oste nt-mica. (Ilarità). Questo è evidente! Ora, il fare entrare l'auto– rità di pubblica sicurezza, sotto pretesto che possa ven– dersi qualche bicchierino di liquore, in questi primi nuclei di associazioni sparsi nelle campagne, che sono quasi un prolungamento del domicilio privato, mi Hembra già un peggioramento del disegno di legge, ed è legit– timo il timore che tale disposizione, nei Comuni rea– zionari o dominati dagli esercenti, possa prestarsi a fini che coìl'antialcoolismo non hanno nulla da fare! Lo strumento attivo per l'applicazione della legge sarebbe, come è noto, la Commissione provinciale per– manente. Tutto dipende, quindi, dalla sua composizione. Ora nel progetto, quale ci venne dal Sailat0, tale Com– missione provinciale è ancora in prevalenza di origine governativa. Che cosa fa la nostra Commissione? Vi ag– giunge altri due membri: un rappresentante delle Ca– mere di commercio, presumibilmente a favore degli esercenti, e un rappresentante dei Comizi agrari, a fa– vore naturalmente dei viticultori. Questi ritocchi sono sintomatici, in quanto rivelano la tendenza a rendere la legge affatto innocua. Questi due nuovi membri, uniti al designato dal Consiglio provinciale, che probabil– mente rappresenterà anch'egli gli interessi' dei proprie– tari di fondi, nel caso più che probabile dell'as~enza di uno o due degli altri membri, costituiscono la maggio– ranza:. Il testo ministeriale e il testo senatorio proibivano di distribuire liquori a parziale pagamento di mercedi ai· lavoratori. Anche q nesto, che non era che il di vieto della peggiore forma di h·uck-system, non è completa– mente accolto dalla nostra Commissione! MOLINA, 1·elato1·e. No. TURATI. Ma sì; il vostro emendamento importa che, quando, a completamento di salario, 8i distribuisre il vitto, si possono da:re insieme non solo il vino, ma per– fino i liquori ... " Qualsiasi bevanda alcoolica ,., è detto ... MOLINA, 1·elatore. Non i liquori; il vino soltanto. Forse la dizione dell'articolo non è chiara; ma la cor– reggnemo. TURATI. Proseguiamo. Il Senato aveva già fatto una sin·golare riserva: aveva accordato una speciale fran– chigia per la diffusione dell' ubbriachezza ai proprie– tari terrieri. A costoro era assicurata piena ed intera facoltà di vendere al minuto, come e finchè volessero, il vino dei propri fondi. MOLINA, 1·elatore. C'è nella legge di pubblica sicu– rezza. TURATI. Sarà benissimo: ma non c'era nessuna ra– gione di riportarla e dade nuova vi.ta é nuovo valore, proprio in una legge che si dice contro l'alcoolismo ... Ma non basta; tale diritto di libera ubbriacatura in libero Stato "era sancito a favore dei soli proprietari,,; ora la nostra Commissione si preoccupa di estenderlo espres– l!amente " ai fittavoli, ai mezzadri e simili,,. Vi' racco-· mando questo "simili", dal quale non si sa più ·chi rimarrà escluso l Come ho detto già, il braccio della legge dovevano essere le ricordate Commissioni provincial,i. E i mezzi, di cui potevano servirsi, erano essenzialmente tre: limi• tazione degli orari di apertura degli spacci di alcoolici in genere; Emitazione delle ore in cui gli spacci a ciò specialmente autorizzati potessero vendere anc_heliquori; e infini>, ed era il più importante, limitazione del nu 7 mero degli spacci in rapporto alla popolazione. Per i primi due punti - limitazione degli orari generali e speciali - era dato alle Commissioni un certo potere. discrezionale, cori l'obbligo di tener conto della diffu– sione locale, maggiore o minore, dell'alcoolismo. Pel terzo punto - limitazi~ne del numero degli spacci -· la legge stessa stabiliva la proporzione, s'intende per le nuove licenze i non più di uno spaccio d' alcoolici ogni 500 abitanti. Ed erà già troppo. Ora, quanto al potere di limitare gli orari.. .. MOLIN A, relatore. C'è anche adesso. TURATI. ...Nossignore. La cosa fu anzi completa– mente .invertita. Le Commissioni provinciali avrebbero bensì un potere quanto agli orari, ma unicamente nel· sen~o di prolungarli. Il nuovo testo stabilisce l'o,rario normale di apertura fino alla mezzanotte. Le Commis– sioni possono prolungarlo, ma diminuirlo no. La libertà di ubbriacarsi, fino alla mezzanotte, è sacra ed inviola– bile. (Ilarità). E il più singolare è che questa innova– zione verrà introdotta da una legge che s'intitolerà: " Provvedimenti per combattere l'alcoolismo ,, ! La chiamo innovazione, perchè è tale. E dichiaro che preferisco di gran luriga il v.ecchio sistema, che rimet– teva questa materia al più o meno prudente arbitrio della Pubblica Sicurezza; almeno c'era il Prefetto, il Questore, il Sindaco, ai quali si poteva ricorrere per protestare; c'era il Ministero dell'interno che rispon- deva... · PALA. Non rispondeva niente! TU.RATI .... Se p,resentiamo una inlerrog~zioni>, l'ono– revole Falcioni fa sempre, ,se non altro, le viste di ri– spondere qn~lche cosa. Ma'almeno non era sancito dalla legge il diritto di tutti gli spacci ad ubbriacare gli i~a– liani fino alla mezzanotte, che, 116lle campagne Npecial– mente, è un'ora inverosimile, più prossima al mattino che non alla sera, e ciò anche a dispetto delle autorità e delle Commissioni provinciali! E la- proporz_iorie, per le nuove licenze, di non più di uno l'paccio per 500 abitanti? Anch'essa è abolita dalla nostrà Commissione. È abolita (leggete l'articolo 7° del nuovo testo), prima di tutto perchè non è mau– tenuta per gli spacci di liquori; ho già. notato come l'alcoolismo in Italia è dato nella quasi totalità non dai liquori, ma dal vino; e taccio della impossibilità pra– tica di controllare sul serio lo smercio dei liquori quando la taverna 'è in funzione. In secondo luogo, anche per i liquori, quella limitazione è abolita per i piccoli centri, dove, non superando gli abitanti i 500, se la si appli– casse, non sarebbe possibile più di uno spaccio. La Commissione teme che il difetto di libera concorrenza sia pregindicevole ... ai consumatori. Quindi gli assom - moir· vadano sempre, come i frati, almeno a due a due! Tutto questo, e potrei dire· dt:11'altro, mi pare che imp0nga la sospensiva per una ragione di serietà. Me, se non volete rinviare, torniamo per _lo meno al testo del Senato, e facciamo la d scussione su di esso. Se in– vece la iniziassimo sul testo della Commissione, e cioè sn un testo che, 'facendo le viste di voler combattere

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