Critica Sociale - Anno XXIII - n. 7 - 1 aprile 1913
CRITICA SOCIALE 109 discorso) alla co-nciliazi'0ne, a.Jla<lecisi-onecontenziosa e alla -so-Luzione arbitrale -delle ~ontroversie e dei con- flittii fra· capitai~ e lavoro. · La <liooiplima legislativa del contratto di •lavoro·,de– finendo con criteri' <li ugÙaglianza i diritti e i dove·ri rispettivi · de.Jle ·parti comtraenti, e presidian<loli di opp-ortune garanzie, contri-buiTà grandemente a pre– venire e. render meno frequenti le .,controversie. Que– sto· particolare argomento sfugge al n·ostro studio; ma ,Ja Commi-ssione Pifepente su l'ordinamento giuri– sdizi@na-le · d-eJ.Javo-ro non può esi,mersi d'allo e-spri– mere i.I voto ·e •l'augurio _..: e la Cimera, confidiamo, vorrà farlo suo - che la· disciplina legislativa del con– katto d,i lavor.o, vuo,i con una J,egge di ·carattePe 1 gene– rale (su l''esempi,o di quella presentata nel 1902), vuoi con leggi di carattere parti-co.Ja,reper i. più importanti contratti di. lavoro·, non tardi oltre ad· aggiungersi al · patrimoni-o· di civiiltà del •nostro· paese, , .. Gii~or,gani.ipeci_a-li,,che I~ Stato deve' porre a d'ispo– s.izi,oné delle_parti .in .con!,esa; sono, ·secondo la natura dèHe---rdi-v'ergenze'·· :e•.giusta'·i, · criteri ·p:ireeedentemenite ,esposti, i Collegi prnbivira·li e i Collegh1.rbit:ooli: gli uni pe,rmanenti, gli altri ,costituiti volta per volta. E, poi -che -questi· no·n hanno carattere di stabiHtà, è ne– cessari-o, per provocarne J.acostituzione; d:i' innestarli sui Go.Jlegi·pr@bivirodi,· nel s-ensò che si,ano i CoUegi di probiviri investiti dell'ufficiio di sollecitare dalle ' parti -in contesa la costituzione del CoHegio a·rbitrale, quando la natura del conflitto lo richieda; è di com– pletarne la oomp-osizi-one,con la nomina del presiden– te; quand-0, le parti rion riesca-no a nominarlo di oo– rù·une acco-rdo. Questo ordinamento, per esser posto in azione, e per essere efficace, ha bi:sogno di ùna spinta iniziale e •di una -sanzione. '·Poil(/,,hè la controversia o il conflitto coJJ.etti-vb 'non ri'mane circosàitto nei, confini dei· rapp-òrti indivi– duali tra singoli, lavoratori e padroni, ma investe l'in– teresse· della col.Je.ttività e tocca aHe sorgenti 1Stesse de-ll'e◊onolliia nazionacle, cosi, s•enoo.accedere al p-rin; . cip'io detl'arbitrato obbligatorio, è pur lecito, anzi è dove,roso,. richie<lere che lo Stato inte,rvenga di sua iniziativa al sorgere• dei conflitti ,coJl.e-ttivi:per eserei– tare. ,u,n'bbbi-ettivà funzione d'imperium • rispetto aJJ:e -0ontroversi-e gi:uridiche, da risolversi ,contenziosameri– te; _e per esercitare una subiettiva funzione, interme– dia frà .J\am,ministr.azione.sociale e la poli:r.ia, rispetto ai ·conflitti eeonoq:iki•,·.da c~µipo,rs-i arbit·rialmente.'' " Su J'esempicf<l1 aMunè J,ég.i;Ìa~ìon( straniere (léggé sivM'.esel'aè'l ì!lò6, legge 21 novembre 1907 del Cantone di 1 Berna, legge 23 ma,rzo 1907 del Canadà), e richia– mando 1e disposizioni su le controversie oolletti,ve contenute nel· citato disegno di legge Coooo-Ortu Bac– oelfr su•! contratto di lavoro (26 novembre- 1902), nòi proponiamo che sia introdotto nel nostro dì:ritto 'i,J principio del tentativò o_bbli-gatorio ,di conciliazione per le controversie- è i èonflitti collettivi di lavoro, da esercitarsi - nell'-inerzia delle parti - spontanoo– mente. dagli organi probi,virali; . Qnesta sarebbe la •spi,nta iniziale, <lana qua.Jè l'a– zione contenziosa obbligatoria dei' CoUegi probivirali, o l'azione arbitrale facoltativa dei costituendi Collegi arbitrali, tr,arrebbe origrne. La sanzione, poi, che dia effioa<Ciall'i•ntervento con– ciliativo dello Stato, può ess,ere diversa rispetto al,J,a parte ohe si rifiuta ed a quella che aderisce., e secondo _la ..natura: deUa ,contr0versia. e del eanflitt-o. Il rifiuto di aderir-e al tentativo di conciliazione co– stituisca, per il .rifiutante, motivo. di risoluzione del contratto e del concordato. di J,avoro, e di liqui-d,azione di danni a carico'. suo; l'adesione alla conciliazione o alLa ris;0,Juzione arbitrale· importi, per. gli ade·renti, 1 !',effetto retro-attivo dell'una o <lell'altra. Contro i reni– tenti a deferire la soluzione _del :conflitto al Collegi-o arbitrale·, si eserciti una sanzione sociale, mediante l'« opinamento >> del CoHegio probivirale sulla contro– versia -economica, ad illuminare quella grande arbitra che è !,a pubblica opinione. Su questa trac-eia, e per le esp-oste ragioni, la rife-. rente Commissione p-rop-one al.Ja Camera le disposi– zioni co-p.tenute nel titolo IV aggiunto al disegno di legge. E le prop.òne non senza aver avuto· q-ua:lchee-sitanza su l'opportunità di p,rospettare, insieme oon i• grovi pr-oblemi ché al di•segno di 1-egg-e governativo si con– nettono, un altro così arduo e complesso argomento. :~,,M;a nnteresse e. i voti del-paese, e i.preoodenti par– .Jmnenfari,·•p-ersuascerola 'Commissione :a so.Jlecitar-e·an– che su· di :esso lo studì-0-e le deli-berazi-oni del Parla• mento. , Omettiamo l'iHustrazione dei -singoli articoli, p-erchè ri-teniam-0.che essi troggano daI!e precedenti pagine suf.fi.ci ,ente luce; e maggiore la trarranno dal \Senno de– gli -o•norevolicolleghi. Le norme procedurali- per le controversie collettive sono fissate negli arti•coli 37,bis; 37-ter, 38, 39, 58. Ql!lesti articoli comprendono norme fondamentali che non si possono rimettere al reg,dlamento. Le dis– posizioni degli ,articoli 37-bis, 37-ter e 38 sostituiscono que.Jle contenute nell'artioolo 38 d:el disegno governa– tivo, sec·ondo gli emendamenti proposti dal ministro Raine-ri. E-sse !')rovvedono al regolamento deHe contro– versie -collettive, distinguendo queile che dànno luogo ad un consorzi-o di lite necessario, da ·quel.Je nelle quà,li si ha una somma di azioni e processi, quale si riscontra in oasi di connessione nel processo comune-. Per ·le prime, manca nel diritto vigente ogni disci– plina; per ;Je seconde, essa vi-è, sì che non occorrono molti ritocchi pel caso di contr-ov,ersje collettive circa rapporti di lavoro. Ma, in materia così nuova, molto de-ve esse,r lasciato alla formazione spontanea; nè si può pretendere ohe la legge a tutto provveda e tutto disciplini. ·, Approvand'O i-I presente disegno, il Parlamento adempirà una ptomes-sa e un dovere. La legge 15 giugno 1893 è stata una legge di esperi– mento. Nei vent'anni trascorsi, il nostro p•aese ha fatto un _grande progresso -eoonomi-coe -civi,le, che lo ha reso ,capace dell'esercizio di maggiori diritti. La legi– slatura, che ha deliberalo l'allargamento dell'eletto– rato politico, compirà degnamente l'opera sua esten- . dendo ai principali rami della produzione,· in ogni parte del paese, la magistratura popolare del lavoro. Così il popolo nostro avrà effettivamente, nella ge– stione politica e nell'amministrazione della giustizia, il governo -cli se stesso. E, ,con l'es-ercizi-0'di maggiori diritti, avrà pure - confidiamo - i.J sentiment-ò di maggiori responsabi– lità-.. Compr,enderà che,- ad instaurare la giustizia e la pace nel lavoro, non basta istituire organi giurisdizio– nali ed arbitrali, ma oocorre :rltr,esì disciplinare il la- i , voro e la produzione, ed iiltrec-ciarne e fonderne in– sieme gli interessi.
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