Critica Sociale - Anno XXIII - n. 7 - 1 aprile 1913

108 CRITICASOGIAtE dello Stato; rispetto ai conflitti economici, invooe, pu9 esercitare una f.unzione di conciliazione, cioè a dire una funzione sociale, che non ha il carattere diffe– renziale proprio delle. funzioni di Stato. , Lo Stato, quindi, nel nostro regime giuridi-co, sa– rebbe autorizzato ad intervenire nelle controversie giuridi,che, per risolverle con atto sovrano; mentre non potl'ebbe intervenire nè a reprimel'e, nè a com– porr,e con atto sovrano, i conflitti ec·onomici. . P~r auto[>izzar,ee provo-care l'intervento dell,o Stato. nei conflitti economici, bisognerebbe modificare ·il sistema del nostro diritto. Si presenta a questo punto il problema de.Jl'arbi– trato facoltativo ed obbligatorio nei conflitti del la– voro, che ha -laboriosamente occupato i Parlamenti d'altri paesi; poscia ehe, col crescere dell'importanza s·ociale deJ lavoro e col costituirs·i delle org.a:ni:.1:z.azioni padl'onali e operaie, .dopo la proclamata libertà di associazione e di ,coalizi•one,.Jedivergenze fr.a_ impren– ditori -ed' operai, mediante la sospensione ooncòrd-ata e contemporanea ·del lavoro l(sci('}p•EH''o e< 1 se,rrata1),'rmH nacciarono -la vita de!J.e industrie, la p-roduzi,one -ai regi.oni. intere, e J.e p. iù gravi jatture pe,r le parti .e per l'e,conomia generale. Gli Stati non poterono, di fronte al grave danno so– ciale, oonservare un atteggiamento di stretta neutra– lità. Intervennero•, nel pubblico interesse, per disci– plinare e dirimere i conflitti del lavoro. E l'intervento degli Stati mutò di natu'ra e di· forma secondo la ci– viltà, le tradizioni e gli istituti dei si-ngoH paesi, e i rapporti intercorrenti fra l'economia di ciascuno e quella degli altri. Gli uni mi-sero a disposizi,one delle due, parti fra foro contendenti gli organi· per la conciliazione e l'arbi– trato, senza però far obbligo di ricorrere ad essi; gli altri resero obbligatorio il' ricorso alla conciliazione e all'arbitrato. Il primo si.sterna è adottato da alcuni Stati eur-opei e da parecchi americ:ani; il secondo dalla -legislazione australiana (Nuova Zelanda, Nuova Galles del Sud, Australia o,ccidentale e Federazione australiana) e dal Ca,ntone di •Ginevra. L'arbitrato obbligatorio ebbe in seno alla riferente Commissione un autorevole sostenitore, limitatamente però all'industri-a agri-cola. La pl'Òposta era collegata al conferimento della personalità giuridica alle .asso– ciazioni di proprietari, coloni e contadini, e alla co– st\tuz,ione p.i fondi di garan:i;ia per l'osser.vanza delle obbftigazioni e del lodo arbitr.ale. Il proponente 's'i ri– ferì alla maggior gravità, per --l'economia italiana, de– gli s-cioperi agrari rispetto agli scioperi ,ind 1 ustriali; quelli potendo causare I.a perdita dei raccolti ..d'un anno intero in zone estesissime, e -detèrminar,e, se frequenti, una trasformaz.ione ne.J sistema di condu– zione agricola, con un cambiamento delle coltur,e in- . teso a ridurre la mano d'opera ed à limiW!.rela densità della popolazione agricola. La magg:ioranza della Com– missione, tuttavia, non convenne nel sistema dell'ar– bitrato obbJ.igatorio, _per molte considerazioni che rias– sumiamo. Chi studi la legislazione australiana riconosce che l'arbitrato obbligatorio inel~ttabilmente conduce alla regolamentazione _del lavoro da parte del potere pub– bli-co. Ora, se, in paesi nuovi, -senza tradizioni seco– lari, con scarsa popoI-0!1.ione c·on-organizz.azi,oni ope– raie economieamente· e politicamente potentissime, in paesi sottratti alla concorrenza internazionale, come gli Sta,ti <l'Australia, quel sistema è pratioamente pos– si,bil,e; lo -sa,reb~e ugualmente nel nostro paese, -che vive in condizioni, <li vita tanto di.tie.renti? In quegli Stati p.rotezionisti, ehe non esportano pr-0dotti d'indu– strie manifattrici, il produttor-e è libero di fissare il prezzo di vendita <lei -suo prodotto, e può quindi ac– •Cetta,r,eJ,e condizioni di lavoro stabilite, ed estese a tutta l'industria del paese. Ma, nel nostro paes-e, nei paes,i della ve.oohia Europa, soggetti a.J.laconcorrenza interna ,ed e•sterna, il -produttore -non, è -l'arbitro del pr,ezzo del s-uo prodotto. Onde il, sistema australiano presso di n_oi•urterebbe contro difficoltà i·nsormon– tabili. · Nè le v-0ci che giungono dall'Australia son0 favore-, voli all'audace esperimento. · E poi, l'adozi,one dell'arbitrato obbligatorio è -su– bordi,nata all'efficacia della sua sanzione. Una sola è la sanzione valida, ed è· di carattere intrinseco: la disciplina dell'o.rganizzazione, l'autorità .. m-0rale, di questa sugli a s&ociabi . Disciplina ed autorità, che de– •ni,vano <la una lung.fi, J e l~nta educazione de•He'm'fissè, acquisita a tra,ve·rso-le dofo1:1os,e p,ro~,edell'esper.ienza. Ma, in Italia, I.a disci'Plina e !\autorità delle ,organiz-. z,azioni di clas-se, la cosdenza civile delle due class•i produttrici, sono ·giunte a tal segno,, che l'arbitrato possa, per virtù ·proprfo, sostituire lo scioperò ,e l'l serrata? Bi-sognerebbe ricorrere : a sanzi-0ni di carattere estrinseco. A quali? Vane sarebbero le sanzioni penali, restrittive <lella libertà personale,. oontro le quali insorgerebbe la co– s,cienz.a pubblica; e delle 'quali nes,sun Governò po– trebbe valersi contro migliaia di lavoratori sciope– ranti. lneffi·caci sarebb~ro le sanzioni pecuniarie, in un paes,e come il nostro:. dove, in maggioranza, -i la– voratori hanno . tenui salari; dove 1e orgimizzazion_•i operaie (pochissime eccettuate) •S:onodeboli e povere; dove la responsabilità civile delle .associazioni profes– sionali gene,ra vi.vis,si!ffi·~ r-e·sistenz,e, e sarebbe -difficile da dete,rminare, difficilissima da perseguir:e. Vane, infine,· sai,ebbero le sanzioni morali (sospens-ione o privaz-io_nedi aktini diritti, quale, ad .'esempio, l'elet– torato professionale), perchè esse presuppongono una coHettiva educazione oivil'e <lelle mas-se, tale che, q1,1an– d.'e!lse l'avranno raggiunta, nessuna sanzione estrin– se•ca occ-0rrerà •per l'osservanza della legge. ~-L'arbitrato obbligatorio, .pe_rtanto, non potl'ebbe es– ser_presidiatp. d,,a, una ~aµzio11~, P,ai:imen_ti · effi-yç1.ce, v r ~p !',una e verso l'altra delle pairti- in contesa. Una dispo– iqjzione ,legislativa, che lo impones,se, difficilmente ..sa– rebbe o-ss,erv-ata;e niente più che l'ipo,sservanza dell,a legge nuoce al presti,gip e all'autorità dell-o Stato. Queste nostre affermazioni traggono luçe e confer– ma da,IJ'.esperime,nto del èantone •di --Ginev,ra,-do,ve la 1-egge26 marzo 1904 appar,e sprovvista di sanzione. 'ARBITRATO LIBERO E SUA ORGANIZZAZIONE, TENTATIVO OBBLWATORIO l>I CONCILIAZIONE lj:D • OPINAMEr,TO ,,. LE SANZIONI,· LA. PROCEDURA.. · · Per queste consid-erazioni, la riferente Commissione non accoglie l'obbligatorietà dell'arbitrato. E ritiene che l'azione dello Stato, di fronte alle controversiè e ai conflitti collettivi, debba essere duplice: di preven– zione, col d·isciplinare legislativamente il contratto è il • concordato di lavoro; di giui,tizi,a e di p,acificazione, cçm .J'i,stitu,ire·e 01ettei:e a disposizione_ delle parti in · contesa gli Organi idonei (dei quali abbiamo prima

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