Critica Sociale - Anno XXIII - n. 7 - 1 aprile 1913

CRITlCA SOCIALE 107; ra, :recarono un pl'.egevole _contributo alla soluzione deffarduo problema, attes/,;lndo, rispetto ad esso, la preoocupazione e la •sollecitudine di .ogni parte- del Pari-amento: )'on.ore.vole Giulio Alessio, con un dise– gno di legge per le controversie oollettiv,e. del lavoro agricolo; l'onorevole BissoLati, con una p·roposta ri– guf!rdante i •CJQnflitti.collettivi,. industri.ali ed agricoli; •e· l'onorevole !ll'i-0colini,cqn un p•rog,etto complesso.,. riguardante il l.a:voI"o ,agri-colo, ,e tendente· ,a co·stitu~re la rappresentanza uffici,a,le-deJ.l ecJ,ass.i_ag ricole, a re– golare il c,ontr.atto di lavoro•, .,e a preven.ir, e e dirimere le controversi,e. •indjvidu.ali e· .coJl.ettive. , E i tre pro– g!)tti furono argomento ai esame, di dis,cussione. e di proposte, d,a parte del Consigli-o superiore del la– voro. Intanto, nel paese,.suc,cessivamente ali.a legge 15 giu– gno 1893 sui _probiviri, per inizi.ativa delle Camere di commercio•, di associazioni industriali ed operaie, di Comuni e di Prov·in~ie, si costituivano ioon cresoente frequenza, Commi-ssioni di concil_iazione· e di arbitrato per·:i:· ,aonflitti 1,co.JJ.ettivi: segno, ·ad un ..tempo, della de(ìcienz,a funzi.on, ale dei CoJl.egi probivirali, e di una diffus,a -aspirazione alla, co,stituzione di organi di pa- , cifiçiazione tra capita•le e lavoro. CONTROVERSIE GIURIDICHE E CONFLITTI ECONOMICI. Orbene, risponde, a tanto fervore di studi e di ini– ziative ,e di aspirazioni, il disegno di legge che esa– mini.amo, e ,che riguarda appunto la giustizia del la– voro per l'ordinato svolg,ersi della produzione ·nazio– nale? La promessa fatta dal ministro d'Agricoltura .nel 1907; che con la riforma dell'istituto probivir-ale si sarebbero• attooti più ampi provvedimenti per· i ,conflitti del lavoro .in genere, è stata nel presente di– segno mantenuta? .Come abbiamo già detto, un.a fondamentale car.atte– .ristka della proposta che esaminiamo è di av,ere ,espressamente •esteso la giurisdizione probiviral,e alle controve·rsie ,coilettiv,e, .attinenti all'·interpretazioQ•e, esecuzione e risoluzione dei -concÒrd.ati e dei contratti di lavoro. (articolo ,1). Invero, per la vigente legge del '1893, tali contro– versie non sono escluse dalla competenza per materia' della Giuria; ,anzi vi sono, per I.a dizione dell'.arti– colo .9, incluse .. Ma, in realtà, ne sono poi escluse per la limitata oompetenza del valore; chè una contro– v,ersia tl'a uno o. più imprenditori e una pluralità di lavoratori non può esser ·compresa entro il valore •di 200 lire.'' Ma -la legge vigente ~onferisce al Collegio probivirale, funzionante in '.Sededi. concili.azione, una c01:npetenza assai più lata, gi.aQchèl'ammette, oltre ,che per le oontroversie_su p;a,tti-stipulati, .anche per quell,e ,conc,ernenti patti eia convenirsi, attribuend-o ad esso una funzi-one di medi.azione. In prati,ca p,erò questa funzione è mancata, , . Il problema vuol essere pro.spettato sotto un tri– plice a,spetto, con riguardo alla natura delle ~ontro– versie e dei oonflitti oolleltivi; all'idoneità degli or– gani per risolverli, alla funzione che lo Stato debba rispetto ad essi esercitare. ' · .Quando, tra uno o più imprenditori e un.a pluralità di lavoratori, sorge divergenza per ragione di ,lavoro, ,allora si svolge, una oontroversia oollettiva. La quale può esser di natura diversa,. secondo che riguardi J,a interpretazione e, l'osservanza di patti precedè-nte– mente ,stipulati, ovver-0 la modificazione di contratti esistenti e la determinazione di• patti nuovi. Nel pri-" · mo caso, la controversi.a .è di natura giuridica, perchè impli.ca una oontesa di diritti subiettivi per .contratti costituiti; -nel ,secondo oaso, la controversia è di na– tura economica. E, ,corri-spondentemente alla <liy,ersa natura deJJ.e oontrovel'sie, diverso è .•rispettivame,nte il oor.attere -deJla.loro soluzione: per le controversie_ -giuridiche, la s,o,Juzion,e.d,eve e.sser contenziosa; per quelle eco– nomi,che,. deve ,essere di carattere ,arbitrale, con una ded,sione chè .s'identifica col concordato di lavo·ro. .Ond'è che la conoscenza e la valutazi-one degli eJ.e– menti neoossari per un',equ.a soluzione delle une, e d·elle,altre pr,esuppongono o.apacità tecniche differenti nelle persone chiamate a deciderl,e. Altra cosa. è giudicare in via equitativa, in base alle norme generali del diritto comune, •aHe consue– tudini e alla specifica conoscenza di un particolare lavoro, ,.se, ad esempio, un determinato patto sia stato bene, -os,serv.atoo trasgredito; e.altra cosa è determi– nare, ad esei:np·i-0,entro quali limiti. un'industria possa , s{1:ppo·rtareun m.agg10,rcost"Oper salari, v·alutando gli svariati ele·menti che influiscono ·sul mercato di la- voro. . L',esempio degli Stati più ,avanzati nell'ordinamento industriale,. ed anche J',esperi,enza nostrana, dimostra– no .J,aneoessità di diffe.renziare gli ,organi destinati a riso.Jvere le oontroversi,e giuridiche da quelli desti– nati a comporre i ,conflitti economici. Chi studi l'evoluzione dell'istituto probivi,rale nei "..ari pae·si, vede come esso sia stato da per tutto em– piri,camente conoepito con una. competenza mista, giu-. dizi,aria ed arbitrale insieme, per un'azione di paci– ficazione fra le due classi produttrici; e come, nel progressivo suo .sviluppo, all'urto della realtà, la ne– oessità di differ,enziarne le funzioni si sia in .atto im– posta. Ondè l'istituto probivirale si è venuto caratte– rizz~ndo in organo giurisdizionale, ed ha ceduto la funzione• .arbitrale ad ,organf sp,ecifi,cidi ·arbitr::imento, costìtuiti volta per 'VO]ta,rispond-enti .alla oontingen:z.a delle•,èontrqv,ersie, e composti delle persone ohe, nelle' particolari ,condizioni di cose, di tempo e di luo~o, so,no, per così dire•, rappresentativ-e del conflitto, ne conoscono tutte le ragioni apparenti ed as-cos-e,imme– diate e remote, e hanno ],a maggior autorità per do– minarlo è comporlo. GIU.R.ISDIZIONE CONTENZIOSA E CO1'CILIA7,IONE. CIRCA L 1 ARBITRATO OBBLIGATORIO. Quale dev'ess,ere p~rtanto, di frorite allé controver– sie giuri.diche e ai conflitti e,conomici, l'atteggiamento dello Stato? P.er ri·spondere a questa domanda, bisogna conside– rare q~ale -si,ç1 la patura della tìunzione, che lo Stato può, rispetto ,a _queJl.ee rispetto 8, questi, esercitare. NoJ pres-cindiamo in questo esame dal oonsiderare i pubblici servizi, s,iano ,es-sieserciti dallo Stato -0 as– sunti ,da imprese private .. P~r essi ri-corrono partico– lari oondaizioni di fatto e di diritto (]',argomento meri– terebbe _un lungo discorso, che non ,avrebbe qui la. sua sede opportuna}, per oui debbono esser sott,opo– sti a un.a legislazione speciale. '- Noi or.a consideriamo i conflitti del lavoro libera– me,0:tesvolgentisi sotto l'egida del diritto comune. Orbene, rispetto .alle oontroversie giuridiche, lo Stato può èsercitare una funzione giurisdizionale., cioè ,a dire una funzione sovrana di imperium, che ha il carCTttere differenziale per ec,celhmza delle funzioni

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