Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913

92 cnttICA SOCIALE' Questo, in p,allidissi·m-0 riassunto, i•lcontegno degli Istituti a,ssì,curatori. E s-io-sa paTlare· dò.abusi d,a,parte d-egli operai! Or.a, per rimediare a questo sco,ncio, il rimedio è semplicissimo. Basta a,l ,capoverso dell'a,rt. 11, sosti– tuire: « Nel caso di ritardo nella liquidazione della inden– nità, l'Istituto sarà passibile di ammenda da L. 5 a L. 5000, e, nel caso di ritardo al pagamento, di am– men_da da L. 50 a L, 6000, salvi sempre gli interessi nella misura commerciale,. In tal m•odo i.I malvoler-e sarebbe vinto•, o, quanto meno, attenuato. E così il nostvo, còmpito è finito. Co.Jla massima serenità, .abbi,amo ,esposte ·quali - secondo, noii - devono· ,esseFe l,e proposte, del p,roJ.e-· tari,ato italiano- in materia, di inde1nni,tà, da introdursi nella vigente 1egge inf.o,rtunt Confidiamo che il proleta,ri,ato saprà, ((,Ollasua ,az· u– ne ,cosci•E1nte',e si,cura, vigilar.e sui propri interess-i, ofo più ,che mai mina-cci.a.ti dalle sempre p,iù forti bra– mosie del capitalismo ,e, oo.Jla sua pressione -di cJ.ass-e, ,conquistare• una l,egi-s-lazione, che valg,a a tutelarlo s-empre meglio nelle do1orose ,eveni•enze·degli infor- tuni sul lavoro. · LODOVICO D'ARAGONA. In seguito alla ,avvenuta discussi.on ,e, le ,conclu– si-oni· del Il.•.el,ator-e v,ennèro, con Ji,evi ritocchi, ap– provate e concretate· nel seguente QRDINE DEL GIORNO: Il Congresso:. dichiara la necessità di trasformare il. vigente si– stema delle indennità in capitale, in quello, più ri– spondente ai criteri di giustizia, delle indennità in rendita; ritiene però che ta-le sistema no.n pilò andaT1 dis– giunto dall'elevamento dell'indennità in misura tuie,. che la sua con.versione in rendita rappresenti la refo– tegrazione della parte di .salario perduta per cerri– spondente diminuzione della capacità lavorativa; e . dallà istituzione della Cassa V nica di Staio per le Assicurazioni sociali; afferma la necessità che la legge .tenga conto, per' le indennità da liquidarsi, della diminuita capacità lavo_rativa in rapporto ,al mestiere e. all'età del!'« infar,– tunato JJ, e, nei casi gravi di deformazione e di sfre– gio, all'alterata cosmesi dell'operaio; e reclama: I. --:--- Nei casi· di inabilità temporanea assoluta: a) correspons:ione dell'intera giornata s.ino al limite di lire IO ,di ·salario e con pagamenti rateali non sup•eriori ai 7 giorni; b) indennità dal giornd susse– guente l'infortunio, quale che ne sia la durata; cj ob– bligo del'l'industriale di pagare la ·giornata in cui av– vie~e l'infortunio, quale che sia la durata dell'infor– tumo stesso; d) abolizione del limite massimo· dei tre mesi, quando sussegue liquidazione per invalidÌtà permanente (art. 2); e) che sia stabilita la presunzione della continuità dell'invalidità temporanea fino a cer– tifìc_ato di gu,arigio~e, ~ cura dell'assicuratore, e fìrio a rifiuto del! operaio di sottoporsi alla· visita di con– trollo; f) che il magistrato, incaricato del primo ac– c~rtamenfo sòmmario dell'infortunio, abbia l'obbligo di ri/Qsc1cwe l!n ?rcline di pagamento ciel/a indennit<'i , temporanea in•forma esecutiva, sufficiente ad' escut-ePe il debitore dell'indennità senza obbligo di dichiara– . zione giudiziale; Il. - Innalzamento del minimo di salario annuo, base de.l/e liquidazioni per inabilità permanente e per morte, a L. 7_50, e del minimo della ,mercede gior– naliera, base delle liquidazioni per in-abilità tempe– ranea, a L. 2,50 per. gli uomini e a L. 1,25 per le donne; abolizione ciel salario annuo massimo di L. 2000; cor- ,_responsion·e, in caso di morte, di un indenni;:zo pari a sei salari annui; pareggiamento dei lavo.rator.i d'el · mare, per quanto riguarda la· liquidazione della inva– lidità permanente e la morte;' · III. - Abolizione del: versamento delle indennità non minori del 50 per ce.nto alla Cassa di previd~nza; IV. - Diritto dell'operaio. ((infortunato» di ottenere il risarcimento integrale del danno sofferto, anch~ 'nei · casi nei quali, per mancata assicurazione,· l'onere ' gravi sull'imprenditore, eventualmente insolvente, chiamando, con opportune norme, a rispondere obbli– gatoriamente il competente Ministere di A. I, e· C., con fondi ap;posltamente dest'inati; esonero. dall'im– posta di R. M. degli in-teressi maturati sulle indennità; V.-- Ammissione della domanda d·i revisione senza ' limite di tem;po, o·quanto meno, sna-ammissione àl di ' là del .termine di due ann'i, nei casi· in cui le conse– i guenze dell'infertunio si siano manifestate oltre il ; termine suddetto e sia inoppugnabilmen.fe stabilito il '. nesso di co,,sualità tra sinistro ed invaiidità; vietdte , , assolutamente le transazioni con rinuncia al dir.itto di ; revisione, eome fatte in frode alla legge, con divieto ' ni sindaci di omologarle e, e'on assoluta dichiarazione della nu/.lità di esse, in q,uàlsiasi forma stipulate; t VL - Considenato il rni,nore .che ha compiuto· i 18 anni. come maggiorenne per tutt't, le controversie rela.five alla legge; assicura,to l'indennizzo agli aventi causa, anche se -non vive.ssero a carico del defunto; . VII. ~ Ammenda da .L, q a L. 5000 agli Istituti assi– mratori in caso di viel!l'Ùone' dei termini per la li– 'Jlliclazione delle iridennit!i ..di cui all'art. 2 della ,legge;' ammenda da L 50 a L.. 6000 in caso di ritardo nel pa– !Jllmento . (violazione di ciii sempre ·al'l'ar't. 2), o/.tre l,1 co'rrespon,sione degli interessi agli « inf,~rtimatì JJ. [ Anche fu ·notèvole, dello s•tesso DIAraO'ona una ' seconda Relazione, sul Procedimè'Yl,tO cq;tenlioso i che lo spazio µon ci consente di riprodurre te~ . stnalmente. . , ;. . ., ' n.relat0re si pro:nunzia anzitutto - e· la tesi r non passò senza, vivaci: contrasti - per la prefe- r~ :p.za ~a darsi a u~a _-magistratura teenica spe– ciale_,d1 natura prob1v1rale, anzichè alla ordinaria mag1st~atlilra, come nella legge vigente. Egli pro– pone, m conseguenza, un Tribunale ar'bitrale presieduto d3: un magistrato di Corte d' Appell~ e c?mpo~to d1 quattro rappresentanti degli operai ' assicurati, da eleggersi a sc:rmtinio segreto e di– r retto -- fra essi un avvocato ed un medico - e t di qu~ttro _ :appresentan.ti degUiimp:renddtori, scelti ) colla identica norma. Alla tanto spesso lamentata I -~iser~ione dalle urn.e, o -avveBga per colpevole merz1a o a scopo ostruzionistico, s>tovvia prescri- 1 vendo _eh~, n~l ca_so, il Tribunale si costituisca I e :funz~o~n coi s?h eletti della parte , diligente. P3:troc1mo g!atmto, ape leg.is , per la parte .ope– raia; proced1me.nto rapido, orale,. giusta norme 1 analoghe a qll;elle c~e reggono i processi penali i sentenze rese 1mmed1atamente e i.mmédiata:mente esecutive) anche in caso di. coJtumaeià. Circosori-

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