Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913
CRITICA SOCIALE 91 bilir·e il ·1,1esso cli crw.wl_ilà Ira l'infortunio e l'ina– bilità, il « sinistrato » polr.à sempre r·ichieclel'e la· in– dennilà ». D.ovrebbe quindi modificarsi a,nche l'arU-co·lo 17 deHa legge, e allargaTsi il termine a-tluale cli un anno per la pre1,crizione dell'azione di indennità. 5° Sanzioni penali contro gli Istituii Assicuratori, in caso cli violazione de:i termini perentorii dalla legge s tr:ibiliti. La legge cl-emanda agli Ìsti,tuti .assi-curatori '1a .JiqUi– daz:ione dell-e ,ind,ennit;l. Giustamente notava il Fab– bris, ex di1·ettore della Cas,5a.Nazi,onale In-f.orrtuni, -che molto inopportunamente si demandava ,al debitore la liquidazione d,el suo debito. E proponeva di adottare il sistema dell'Olanda e della Danimaroa, di -inca,ri– C:are un, Uffici-o-oentraJ.e di Stato di -liquidare tutti gli infortuQi, anche a cari-co cl-elle Compagnie pri– vate. A!nch-ealtri compe~nti, -come il prof. Luigi Bema-e– chi - e la stessa maggioranza de!l,a Commissi-one Parlamenta4•e ,che riferl su-I .disegno di legge Cocco– Ortu ~ sostennero un',a·naloga tesi. E indicav:11110 al– l'uopo la Cassa Nazionale Infortuni, « ,altrimenti e meglio modellata - e organizz,ata __:_ · dioeva !'on. Fer– rero di Cambiano nella Relazione al progetto Cooco– Ortu - di· qnello che ora possa essere; riformata con nuovi -congegni ,e -con nuovi intenti, ta-li -da da-re, sotto og'ni rapporto,_ le garanzie di tecni,cità e speditezz,a -che oo'co·rrono ». T-eo-ricamente - di fronte all'attua,le stato di cose - la proposta è ottima. Ma ci sembro p11aticamente inefficace in -Italia. Si capisce -come u-n Uffic-io cen– lrole d~ liquidazione abbia funzionato- e fu-nzi·oni be-ne in piccoli paesi, quali l'Olanda e la Dànimar-c;a; ma, :i-n una naizi.one come la nostra, temiamo forte divenga - un ingranaggio di più nella già ingombrante mac– china burocrati,oa deUa · liqui-dazi,one amministrativa ·e umi nuova fonte d·i ulteriori ritardi nelle liquida– zioni. · Pensiamo invece che, finchè non esista la Cassa unica di Staio per le assicurazioni sociali, a cui de-e! tend-eJ"letutta l\ 1.zi- one del proletar.iato i,n, questo -cam– po, non ·giovi parlare di Ufficio uni,co di liquidazio,ni e tanto meno pensare per questo a.J.ia Cas·sa Nazio– nale I>nfortuni - -che non sappi.a.mo se oro, sotto la presidenza dell'on. Ferrero di Cambi{lno, si darà que,JJe riforme e -quei_ nuovi congegni oh-e assi-curi;no maggiori garanzie di tecnicità e speditezza: i:na ci si -debba limita-re a dei ritocchi, alla legge vigente. I termini della legge attual,e sono continuamente vi-ol,ati dagli Istituti assicuratori, i quali liquidano le ind-enni,tà come e quando I-oro pare e piace e non pagano mai gli interessi d-i legge. ' È noto eh-e _ l',a-rl. 11 della legge stabi-lisoe che le indennità per in"1.bilità permanente e in caso di morte debbono- liquidarsi entro o,tto giorni d-al.l,apresenta– zione dei necessari documenti e pagarsi entro'. otto gioJ>ni da, que-Ilo in -cui gli opera-i o -i loro aventi diritto hanno a.coettata la liquidazione prop-0sta. Ebbene, questo arti.oolo è sistematicamente violato. Giammai una indennità è liquidata entro gli otto gi-om;i•;trascorrono settimane e mes,i; o•ra mancia l'e– stratto-paga, ora la conferma dalla Sede centrale, ora un lavoro ~ssivo grava_ sul liquidatore, ecc. eoc.: insomma, la liquidazione_-avviene i-n me-dia dopo un tempo qu-intuplo di quello prese,ritto. · Anche il pagamento raramente avviene nei termini: occorre l'autorizzazione ciel direttore, il mandato, il passaggio in cassa, la spedizione del ·vag,l•ia alla diUn, l'avviso ali'« infortunato », ecc. ecc. Queste pratiche uggi-ose, cl-ekltiga-riti, assorbono talvolta dei mesi. Così <li.casi -della domanda di re,visione. L'art i– ·colo 117 del Regolamento stabilisce che, entro 1111 mese da-li.a domanda, l'Istituto cl-ev-eo respingere o liquidar-e l,a nuova indennità. Talvo.Jta-, dopo due mesi, non s.i è pera-neo ri-sposto! Si interroghi qualsiasi opera-io che abbi:i sofTerto un infortunio e si vedrà se esageriamo. L'art. Il stabi,lisce però che, in caso cl-iritardo, dc– •corra sulla indennità l'interesse commercia-I-e, ma an– che questo non fu nmi pagato, tanto che !'on. Bel– trami, discutendosi al Consiglio Superiore• del La– voro, -su -relazi.one Magaldi, l'inchiesta sul funziona– mento cl-ell'-assicurazion-e infortun1 in Roma, di,chia– rava: « Se d-ov-ess·efarsi il computo degli interessi · do,vuti pe-r liquidazioni di i,nfortuni fatte ·non dopo tre mesi, ma dopo u-n anno, troveremmo centinaia rii migliaia -di lire detratte ai lavoratori >J. Anche l'articolo, 107 del Reg-olame~to, pel quale l'I– stituto assi,curatore d-eve nel più br·e11etermine (e-vi– dentemente quello d-ell'arti-co.Jo Il) comuni,ca,re a.Jl'o– peraio fer.ito la misura dell'indennità liquidatagli,, e gli elementi-base di tale liquidazione - ci,oè la spe– cie e i•l grado della i,nab.ilità; i motivi per cui la -in.a– bilità fu -così qualifi-cata; }(IJ misura del salario; la ri– duzione -che il saforio può subire ne-I ca-so di inabiliti\ parziale;. l'ammontare delle anticipazioni· o d-elle in– dennità provvisiona.Ji già percepì~ - viene semp,rc violato dagli Istituti ass,icuratori, che eia esso si Cll'C– dono autorizza,ti a risponder,e anche dopo mesi e an– -che-a ... ,non rispondere, -chiamando i,n.vece l'operaio all'Isti-tuto, ove - senza comÙn,i·ca-rgli alcuno di que– gli elementi - gli offrono un tanto, lo consigliano ad a-ccetbarlo come il massimo possibi.J.e, ecc. ecc. Molte vo.Jte, bencJ:iè l'indennità sia irrisoria, l'operaio è colto à.Jla sprovvista e preso per f.ame, e... il co,lpo è fatto. Ancora: - per l'art. 17 l'azione d'indennità s,i pre– scrive -nel termine di un anno dall'i-nfortuni-0. MÒ!ti Istit\lti p0-rtavano in Jungo le pratiche a-mmin-istI'aLive, fino a far tras-correre l'a-nno, per poi opporre la pre– scrizione. La magistratura, per altro, reagì, procla– mando, con numerosi p,ronunciati, che -le trattative, anohe stragiudiziali, inte'l;rompono la presorizi-onè an- nua-le in co111frontodell'assicuratore. · ' Altro metodo in uso pr,esso vari Istituti (non ignoto alla stessa Cassa Nazionale): liquidare I-e inden,nità sotto forma di generosa erogazione di sussidi, per poi - in -c-asodi revisione - sostenere che non d'infor– tunio s-i trattava, tanto è v-ero r,he !'-operaio lo ri,co– nobbe quando accettò il sussidio, firmò' la transa– zio•n.e, ecc. E, a proposito cli trnnsazi,oni, non è inutile notare la vergognosa incuria, colla quale le Consul-enz,e le– gali degl,i Istituti assicuratori si occupano <li omolo– gare gli -atti di tran.sazione. Passano mesi e mesi e le transazioni rimangono sul tavolo degli a-vvoooti degli 1-stituti, che, quando se ne ri,cordano, li por– tano alla Cancelleria- del Tribuna-le. Talvolta l'« infor– tun:ato », soo:noo, spicca citazi·on-e, e .allora, ecco ,l'Isti– tuto scendere -contro di lui, armalo di ·tutti i cavilli -curiali, e J'.infelioe riscuoterà la sua indenruità ... -nel– l'anno 2000!
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