Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913

CRITICA sqcIALE 89 Ormai il garzone non è più che un v-ero e propri-o .appre,ndista; è il futuro· operaio ,che· si prepara. Nel– J'i.ndustria metaUurgi•ca, nell'ooilizia - le, due indu– s.tl' li·epiù importanti per la -Iegg,e infortuni - non vi è distinzione f.ra apprendista e garzone; l'uno equivale .all'altr.o. Nè. si ,dimentì,chi che, per la ·J.egge·attuai-e, non ,esiste la piocola. industria, -0ve talvolta quella distinz,i1onies-i può / orse ancora trovare. Urge quind,i ·fissave -i•l .minimo anche per ,le inden– .n,ità tempo,ranee. E noi l'abbiamo proposto, anzièhè nena misura deII,a legge attua-le per ·le indennità di inabilità permanenti, in L. 2,50, stante l'aumentato wsto della vita e pe,r non rimanere al disotto del continuo tendenz,iale aumento, deUe mercedi. L'arUco,lo 11 della -legge stabilisre che l'Istituto as– s,icurato·re·, oltre a.lJ.eindennità di oui a•i commi 1° e 2° de.Jl'arti,oo,J,o, 9 - indennità per inabilità permanente, assoluta o parzia,le - pagherà l'indennità asso.Juta temporan•ea per tutto il tempo nel qqa.Je l'operaio do– vrà astenersi dal lav-oro, con un massimo di tre mesi · dal giorn'o dell'infortur;zio. Le .somme corrisposte al cli là dei tre mesi saranno · considerate come prqvvi– sionale su 0 ll'indennità spettante per l'inabilità perma– nente assoluta o parziale. Non sono i•nfoequenti i -casi di inabilità as-soluta tempo,ranea -superiore ,ai tre mesi, suss-eguiti da,lla inabilità permanente, asso•luta o· parziaJ.e. La Iiquida,zi-0ne peir inabi,lità permanente tende a indennizzal'e l'« infortunato » del danno deriva:togl.i dall'infortunio,, le cui cons-eguenze· dovrà sopportare per tutta la vita; l'indennità tempor.ane•a, invece, pro– •Cura inden.n.izz,are !'cc infortunato» per tutla e sola– mente la durata della cura. L'arti,colo 11 in paroJa, però, volle limitare il ri– sarcìinento per l'inabii<ità, temporanea a un massimo d,i tre mesi, oa-ricando sull'indennità per invalidità permanente !',eventuale -continuazione d-ell'a t;emp,ora– nea. _Ingiustizia, pare a no,i, -che si dovrebbe ,cor– reggere. Ail'ccin.fortunato» vuo,J essere garantita J.a -compJ,et,a ind,ennità per invalidità permanente, &enza far pe– sa.11e,su questa, alcuna quota della indennità per in– V{').!idità tempo-l'anea. L'indennità per inabilità .assoluta temporanea non dp·v-eavere t~rmini fissi; essa dev-e liquidarsi i;ndipen– dentemente da quella per i,nvalidità permanente, sia -essa assoluta o pa.rziaJ,e. 2° Abolizione del mas.simo convenzionale (L. 2000) del salario annuo e fissazione del minimo in L. 750 nella liquidazione di indennità per inabilità perma- nenti e per morte. · · Crediamo necessario domanda.re l'abo.Jizione della ncxrma, oggi sancita dall'art. 12, oa-pov-erso II, -che fissa - agli -e.fletti della J.i-quidazione per inabilità permanente e per morte - il massimo del sa.Jario annuo in L. 2000. Innanzi tutto, è limitazione ingiusta, dac-chè il pre– mio p~gato· dall'assicurante ,all'assi-cur.atore è basato :;ul salario,' e non è equo che, al momento della Iiqui– dazfone ·de·! danno, la legg,e intervenga per ,attribui:rr un arbitra-rio indebito arricchimento aJ,J'assicurat-0-re. In second·o luogo, i salari el,evati essendo percepiti da oper,a,i pr@vetti ,e specializzati, quando questi han– no sofferto un grave infortunio, ben dfffici.Jmen,te è poi dato loro toil'nare a quel lavoro, per i,l quale hanno spesso perduta ogni efficace capa_oità; il risarcimento ha da essere quindi - per quanto possibi:Ie - almeno approssimativamente proporzionale al danno• reale.· Quando aU',elevamento del limite minimo, -0·ra sta– 'bilito in L. 500 annue, a L. 750, ess-0 si giustifica oon le r.agi·oni già dette· per l'a,umento de.J minimo ·della ind,ennità per inabi.Ji.tà tempora.ne -a. Anche a questo proposito non wrà inuhle ri-cord,aire ,che, mentre il minimo della nostra l,egge, ad es·empio, per !',indennità .in caso di morte, è d·i L. 2500, nella Columbia Inglese è di L. · 5000; ne,Jla Nuova Zelanda :e nell'Australia del Sud è di L. 5050; in quasi: tutte le ,altre legi&lazioni è superi-ore a quello d•eHa nostra legge. , Cosi noi p•roponiamo ·che anche J,e indennità in -caso di morte s,i•paghino in base .ai sei sa,Jari annui, e non ai cinque. È infatti natura.Je che, ne.J caso d'info~tunio più grave, !,a mo,rte, si c,o,rrisponda un'indennità al– meno uguale. a quella per invalidità permanente as– so·luta. L'on. Zanm·d-elli, nella sua relazj.one del 1901, a giu– d ifk,are ~Ia differenza di, un anno di salari fra le in– dennità di inabilità perm,a,nente assoluta e quelle per morte, aff.e•rmava: « Non è economi-camente giusto ohe l'indennità sia, come è ora, egua'1-e nei due oasi di morte e di incapacità permanente assoluta, perchè in quest'ultÌmo ,caso l'indennità deve servive al s-0sten– Lamento di una persona di più che nel ooso, d'Ì morte: al sostentamento, •cioè, dello stesso operaio ferito; il quale, .a,nzi, per le sue -condizioni, h~r bi·so,gno di 1as– sis,terua e di cu:re, e quindi di un trattamento assai ' più oo,stoso dell-e ia.Jtre pers,o,ne di famiglia ». L'o-s·s•ervazi:oneh,a del v,eJ'o, ma è unil.atfil'a.Je. L'ono– revo.Je Zanardelli non osse,rvava che un solo lato della condizione fatta alla famiglia dell'ccinfortunato». È vero che il dispendio della famiglia è· superiore ·in caso di inabilità permanente asso-Iuta, dovendosi pensare al s·ostentamento di una persona di più; ma è pur vero -che altri fattori concorrono a determinare H maggio,re o ,minor benes•s-e,re di una famig!i{').. L'opera,io, ,c:o,Jpitoda un infortunio permanente às– soluto, -reso inabile fi-sicamente a compiere le sue fun– zi•oni di ,Javo,ratore•, può tuttavia rimanere - -ciò av– viene quasi sempre - il direttore morale della pro– pria famiglia. E chi ha anche una lontana -conoscenza deHe famiglie operaie, intuisce tosto •come le condi– zioni e-conomi,che della famiglia stessa siano ben su– periori quando un capo .autorevolmente consiglia e dirige 1\l gestione famigliare. L'operaio colpito da infortunio, greve è messo· in condizione di non po-ter più compi·ere il suo lavoro specifico, ma può -compi-ere un lavoro più limitato e contribui:re così, anche economicamente, al migliora– mento del bil,a,nc,ì.ofamigliare. Non d-0·bbi.amomai dimenticare che, finchè le liqui– dazioni si faranno in ba&e ai sei anni, l'ccinfortunato» non sarà ind,ennizzato -che di una minimissima pa,rte del da•nno soff,erto. 3° Abolizione del versamento delle indennità non minori· del 50 % alla Cassa Nazionale di Previdenza. L'art. 15 della legge p,re&crive che le indennità non minori del 50 % sieno versate a.Jla C,assa Nazi.onale di Pr.e_videnza e oonvertite in rendita vitaJ.izia. Malgrado le nostre simpatie per le ind,ennità iu rendita, dissenti.amo da questa disposizione. L'indennità. in rendita presuppone, per riescire ef– ficace, liquidazioni meno vergognose di queHe del-

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