Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913

88 CRITICA SOCIALE nazioni, hanno la indennità in capitale, I.a G,ermani.a, l'Austria, la Franci.a, l'Olanda, la 'Norvegia ed a,ltre hanno adottato quella della rendita. J,n Germania, in caso d'i,nfortunio mortale, gli ere– di _:_ -0oniuge e as,c,endenti - hanno diritto a una rendita vita.Jiz-ia; se disoendenbi, si ha inveoe •una pensione, sintanto che essi siano in grado di prov– vedere .a se stes,s,i. L'indennità non può mai supe– mrè il 60 % del guad,a-gno dell'.operaio « info.rtunafo ». L'incapacità totafo dà diritto ,a una pensione uguale ai dure terzi del guadagno, oltre alle cure mediche gmtuite., La legge germani-ca non contempla l'infortuni:o tem– poraneo, e i•l.perchè ne è intuitivo, data -l'e·sistenw. della assi-curazi,one malatti-e. In Austria, in caso d'infortunio mo,rtal,e, gli eredi - ·che dimostrino il danno loro der.ivante - han di– ritto a una pensione ,n-0n superiore al 50 % del sa– lari,o dell'« infortunato», oltre a.JJ.espese f-unerari•e. P.er l'incia,paoità tio-tale, 13! pensirone è d•e.J 60 % del s,a,iaTi<>. L'incapacità p,a,rziale dà diritto a una rendita non · sup,erior,e, al 50 % del salairio ed è misurata su la natura e gravità deJ.l'inabilità ral lavoro. In Austria, vige il sistema della capitalizzazione; in German,ì,a quello della ripa,rtizi·one. J,n Francia, in -cas.o di infortunio mo·rtale, il con– iuge ha diritto a una rendita del 20 %; i ,figli, sino ai 16 anni, a un'ind,ennità dal 15 al 60 %- Gli asoendenti ,che stavano a ,cari,co dell'« infortunato», a un,a rendita , drel 10 % per ciascuno, sino a un massimo compJ.e?– sivo del 30 %- I,n caso di-inabi-lrità permanente assoluta, l'« infortu– nato >> ha una rendita pari ai 2/3 'del salari-0. L'inabi– lità pérmanente p,arziale dà di·ri.tto a una -rendita pari al 50 % delira riduzione ·sofferta per l'infortun:ilo. In Olanda, l'infortunio mortai-e dà diritto ad una rendita del 15 % ai figi-i sino al sedi,c,e,simo anno d'età; ai genitori ed al -coniuge, del 30 %- Le rendite compleissive degli eredi non possono -sorp,assare p-erò il 60 % del salario dre1'1'« infortunato». L'inabilità to– tnJ.e dà diritto al 70 % del rolari-o; ,l'inabilità par– ziale, alla d'ilffe,rem.afrn i-I salario precedente e il sus– seiruente l'infortunio. In Norvegia, J,a mo-rte per infortunio dà ,agli eredi (coniugi, figli, as,cendenti) una,- pensione non supe– riore ,a,J 50 %· del guadagno del!'« infortunato». L',infortunio ·permanente dà diritto a un asl!le-gno del 60 % del safari 1 o annuo, ,c,on un minimo di L'. 208; il temporanéo· a uri: assegno del 60 %, con un minàmo <li L. 0,70 al giorno. .Da questa brevissima corsa attTaverso la legi 1 s.Ja– zi-one di alcuni Stati ov,e vig-e il sistema dell',indenni-tà in rendita, I'i'sulta chiar-0 come questo s,istema ri– sponda a un -criterio di maggior giustiz,ia. Noi non siamo quindi alieni ·dall'acoettaire una tras– formazione della ,J,egge itaJ.irana in. questo senso, pur– chè aocomp-ag-nata d,a n-0·rmeche garantiisoano u'n ,retto funzionamento del servizio di liquidazi-O'lle. Sol-o la Cassa Unica di Stato per le Assicurazioni sociali - infortuni malatti,e, pensioni, eec. •- gua– rentiI•ebbe l'appli-oazi'One onel,ta e rigida dell'inden– nità -in rendita. f: in-uti,Jequindi, dire ora se J.enostre preferenze sia– no per l'uno o l'a4tr.o dei tipi adottati dai vari Stati; pul'br-oppo, tale riforma è in ltaJ.ia ancora molto lon– tana e dovremmo augurarci che non avvenisse se do, vesse permranere l'attuale sistema di Società d'Assi– curazione e di Sindact1.ti; que•sti anche peggiori di queHe. AUMENTI DELLE INDENNITÀ E. PROVVEDIMENTI PER LA LI– QUIDAZ!ON,E E IL PAGAMENTO DI ESSE. 1° Inabilità temporanea assoluta: giornata di lavorq senza limite massimo cli salario e per tutta la durala dell'inabilità stessa; minimo convenzionale in L. 2,50. Quando l'infortunio colpisce l'operaio, è di matema– tka ev-itdenza che i bisogni di quesito (alimentazione, -cura, ec,c,), nonchè diminuire,- ,come pare creda Ira legge,. aumentano ìn grande misura. Perchè a.JI.o-ra corrispood,ere al « sinistrato» la mezza gi-0rnata? Per– chè ,esc-Iuder-eda ind,ennizzo- gli info.rtunl -guaribili in meno d-f cinque giomi? Ciò, è illogi-co, .às,surdo, inu– mano. V,e:r;o ehe ranch-e a1tr,e nazioni sanoirono neJ.Ia·1,egge infortuni il ,con<~ettodella ·carenza; ma è anche vero che, in parecchie di esse, l'as-sicurnz.i,one infortuni è accompaganata dall'assi,curazio11e malatti-e; in Itali.a questa rnon c'è; e lo Stato dovr-èbb-e decidersi o ad introdurla o a togli 1 ere dalla J.egge ,infortuni quella anomali.a che è -la carenza, utile f.o.rseagli industriali, ma dannosissima per gli operai. E, mentre gli Istituti assi-curatori si ,agitand per ottener.e che la l,ègge stabilisca il massimo d,e.Jsala– ri-o a,[J,e L. 7 per le liquid,az~oni in caso di inabilità. tempo•ranera, i,I proJ.etari-ato deve soJ.ennemente- affer– mare j,[' S<UO diritto a percepiTe, in •OO·SO d'in.fo.Ì,t,u,n,io, l'intera paga, senza akuh limite massimo. Notiamo che è tendenz.a delle legisJ.azi-0ni più mo– de·rne portare la i-ndenn,ità tempo,rane-0. al 100 % del salari,o gforna-Iiero. ' ' 1 · Lra Germania, infatti, corrisponde una ind:e<n<nità che va fino ai due terzi; l'.4ustria ,e la Norvegia il 60 %; l'Olanda il 70 %; La Svizzera il 100 1 %; e ,l'Inghil– terra, ooJ.l'ultima legge-, corr,isponderà -iI 100 %, quan– ·do i•l -salrario settima<na·le sia inferio-re a una sterlina ,e la età del « sinistrato » minore dei 21 a:nni. Quanto poi a stabilire il m-i<i1,imo ·-conveis1zi.ona,J.e d l safari,o giornaliero in L. 2,50, ciò è ovvio' ,e naturale.; infatti la -legge attuale stabili-sce il miI).imo per le ,in– dennii>tàdi inabilità pe•rmranenti in L. 1,67 - ,e anche qu-esta voglijlmo .eJev,ata a L. 2·,50 -. e non parl,a a,f– fatto di minimo della indenn-ità temporon,e,a, per cui talvolta, a bambini e a donne specìalmente,' pròprio nel momento più grav,e e più a,cuto del danno, si -0or- 1·ispondono irris-ori,e . indenrnilf.à di 30, 25 ,e \perfino 15 centesimi! La J.egge stabi-lis-ce boosi che l'apprendista saITà in– d-en<n,izzato . .in ba:s-e,al s,a 1 Ja11Ì-o minimo dell'o,perraio del– lo stesso mesti,ere o di mesti-ere affi,ne -occupato ne-Ilo ,stabi,limento, ma, colla interpretazione ,che ora si vuol • dare, negrarndo,,a.I gaTzone la qua,J,ifioa di apprendista e ritenendo ,che la legge lo ,consrideri v,ero ,e proprio operaio, si -scende -a inélenrni1.àveramente vergognose. S·idioo ehe i gra,rzoni hanno per J.opiù mansioni spe– ~iali, e -costituiscono quindi- una categoria di operai, mentre agli -apprendisti, retribuiti o no, si affidrano orrdina·riamente gli stessi lavori ohe agli opera:i, cui più tardi subentreronn-0 . .Basta unra lontana cono~nza del sistema dÌ ireclu– tamento e di a.vanzam-ento adottato -0-rma-i n tutti gli stabilimenti, per ,oo•pire quanto· si-a arbitraria siffatta dilstinzi-0ne.

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