Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913
CRITICA SOCIALE 85 deferito al màgis•Lraito ordinario. A questo deve,. in ogni caso, essere deferito il ricorso - fondamental– mente òostituzionale, - per incompetenza e per ec- . cesso di potere, che dà luogo a <l,i·samineessenzial– mente gluridiche, per J.e quali il giudice tecnico (ehe non ha nessun obbligo di p:reparazione giuridka) è meno atto del magistrato ordinario. Ma l'.appell-0 nel merito vuol ess,ere def,erifo a un Collegio probivi,ra1e d.i second,a; istanza:, ,e·J.ettoe ·composto, ,e funzionante con .1estessé norme de.I Collegio di prima istanza. Il ri,chiamo, che balun.i fanno, ali.a in.appellabilità delle sentenze degli arbitri ami,c!JevoE .compositori (Codice proc. ,civ., art. 20, 28 n. 1), non regge. QuelJe sentenze derivano da un compromes•so ·liberamente stipulato· fra le parti, da arbitri che le parti hanno scelto• per una determinata contr-0-vel\Sia, autorizzan– doli ad una pronuncia inappeUabile. Il Collegio pro– bivi,rale, invece, secondo le •no·rme del presente dise– gno, è una magi·stratura permanente, non fa.coltativn ma imposta dallo Stato con .atto sovrano, e alla cui competenza nes·suna cont:r ,overs.ia può ess•er sottratta. La differenza è. profonda; il confronto non regge. In due casi si può rinunciare s·enza timori e preoc– •Cup.a,zfoniaJ.l'appello nel me-rito dalle sentenze, pro– bivirali: quando la rinuncia derivi da.Jla v,o.Jontàd•elle parti, ,e quando la sentenza sia pronunziata con l'una– nime consenso dei giudici. Nel primo caso•, i probi– vir,i assumono, per l',espréssa o im.pli.cita· dichiar,a,– zione delle parti, J,a veste <li ami•chevo,Ii compòsitori; nel see-0ndo caso, l'identità di vedute di pensiero e di •Sentimento di tutti i probiviri, dell'una· e dell'al– tra ,classe, e del presidente aHe due ola·ssi estraneo, in un giudizio equitativo, affida e gamntisce l,a co– scienza pubblica. · E pe•rò la riferente Commi,ssione - accogliendo in massima il voto del Consiglio superio,re del lavoro - propone ,ohe l'.app•ellonel me•rito d.aHe sentenze probi– virali sia ammes,so, alla stessa mag,istratura probi– virale, pe·r tutte le controversi,e coUettive; e ,che, p<>r le controversi,e individuali, sia ammesso solo quand , eooedano il valore di 500 lixe, e la sentenza non si 1 stata pronunciata a voti unanimi del 'collegio, e· ' · parti, nella eitazi.one introduttiva, si ·siano riserbah il diritto di appellare. Con queste limitazioni, sono sottratte all'appello h maggior parte delle controversie rim~sse ai probiviri; e, mentre si eliminano, per J.e controvers-ie più rile– vanti, legittime ragi0ni di .apprensione nella cosciénza pubblica, a,umentandone 'liJ.confidenza verso l'istituto p,robivirale; -non si vulner,a, di questo· uno dei p:r,egi maggiori, •connaturato alle necessità deJ.1.aproduzione e de!J.o•Scambio, che è la rapidità d,el giudizi,o. -L'organo d'appello deve esser ,costituito e funzio– nare ,con le stesse garanzi,e di tecnicità e con ,J.eme– desime norme dell'organo giudicante i•nprima istanza. E però vi proponi,amo, on. colleghi, una Com.miss.ione probivir.ale d'appelJ.o, nel ,capoluogo di ogni provin– cia, divisa in tre Sezioni,, rispettivamente giudicanti per le controversie nell'agri·coltura,_ nell'industria, e nel •commerci.o 'e im9iego pri:vato; composta di pro– biviri rispettivamente eletti dai probiviri dei CoHegi di agricoltura, industria e commercio della provincia, e rispettivamente scelti ne.J.Jeliste eJ.ettorali di q.uei Collegi; presieduta d-a .cittadini eletti o nominati con le stesse norme che i pr,esidenti dei Collegi probivi– raJ,i. Il sistema, da noi proposto, dì assoluta obbligato- rietà dell'istituzione dei Collegi per i tre speciali rami del ·lavoro, assicura in ogni pr-0vincia Ja costituzione di una Commissione di appe.Jlo tripartita. E la isti– tuzione delle Commi,ssi-9ni provinciali completa e co– ordma, ,j,n tutto iI paese, la magistratura probiviraJ.e; anche per ,l'es,ereizio di un'azione di prevenzione so– ciale, che sucoe•ssivamente iHustl'eremo. FUNZIONAMENTO DEI Cou,EGI. PENALITÀ, INDENNITÀ, NORME DI PROCEDU)lA. A garantire il funzionamento· del Collegio, H pro– getto ministeriale commina, .da un lato, penalità per i probi·viri che non .adempiano la loro funzione (ar– ti•coli:> 12); e, dall'altro, assicura ai probiviri operai, i•nsi,emecon la libertà di disimpegnare -la funzione, il salario delle ore di lav•oro trai.asciato per essa (arti– colo 15). Pare alla rife:r,ente Commissione che la penalità (da 25 a 100 lire), p:ropo,sta per i pr-0biviri negligenti o riluttanti, sia .troppo tenue; insensibile per i pro– biviri 'di clas•s,e padronale. Giova inalz.arne i•l m,a,s,si– mo fino a 1000 lire, lasciando al prudente arbi,trio del Presidente del Tribunale di ,09mmisurarla .. Ed .anche ne pare necessario di statuire, oltTe alla penalità, la d•eoodenza per dkhiarazione d'uffido del probiviro negligente, dopo alcune (proponiamo cinque) assenz.e conseC1Utivenon giustifi,cate. Che gli imprenditori siano obbligati ,ad accordare ai p·l'Oprii dipendenti, eletti probiviri, le sospensioni del favoro neoessa,rie al disimpegno della funzione, è 'manifestamente giusto. Conviene, per le ragioni dette, elevare •la pena pecuniaria fino al massimo di 1000 lire contro i trasgressori. Dissentiamo, per contro, d,alla proposta ministeriale di obbligare gli imprenditori al pagamento del sak1rio ai J.oro •operai, anche per le ore di lavoro che tr.ala- • sciano nell'esercizio del.Ja funzione probivir.ale; con tale disposizione addossando agli imprenditori l'in– d•ennità per i probiviri operai. Ciò •che è ingiusto, e poco dignitoso per i giudid della classe sovvenuta. , A questo proposito ricorre la molto dis,cussa que– stione de1la indennità ,ai probiviri, della sua esten– s·ione, e della competenza passiva di tale spesa. Ad as.siourare il :r,egolare funzion,amento dei Col– legi, mentre, da un lato, si statuisce la obbligatorietà della funzione e si comminano pene ai negligenti, dall'altro, è necessario ed equo indennizzare i probi– viri per le ore di lavoro che perdono _esel'citando la loro funzione. C'è ,consenso quasi generale (risulta dall'inchiesta dell'Ufficio del lavoro, <lai voti del.Je organizzazioni e de·i Congressi) su que-sto punto. E l'esempio degli al– tri Stati (Frand,a, Belgio, Austria, Germania) oorro– bor,a, quest-o pr-0vvedimento. Ma, per evitare di,sp-arilà di trottamento che possono creare menom,azioni di carattere morale, e in omaggio al principio democra– ti,co dell'indennità per i pubblici uffici, noi proponia– mo che l'indennità sia datai·a tutti i membri del Col– legio probivirale, presidente e vicepresidenti com– presi E, siccome si fatta indennità costituisce un onere del fonzfonamento dei Collegi, deve essere po– sta .a ,carico dell'ente a cui le spese pel funzionamento competono: cioè a carico dello Stato, perchè l'ammi– nistrazione de1la giustizia è funzione ed onere statale. La riferente Commissione conviene nelle agevola– zioni che il disegno governativo, per rend•ere più sem– plice e rapido il giudizio, reca alla prooed·ura dinanzi
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