Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913
84 CllltlCA SOClALE disegno di legge, noi cons,igliamo· di so-stituirne un'al~ tra, più compl'ensiva. Quello, dichiara .Ja.competenza per le controv-ersie ,attinenti all'int-erpl'etazione, ese– cuzione e risoluzione dei concordati ,e oontratti di la– voro•, omettendo nella ,enume,razione talune questi-ani (queJ.Ie, ad esempio, sulla validità dei cont!'atti), c~e pur dovrebbero essere di competenza dei pr-0biviri. Noi - adottand•o· un emendamento d-el ministro Rai– neri - proponiamo la formula più esau-riente .di << controversie• che nascono dai concordati o dai con– tratti d'i lavoro ». Una car.atteristi•oo fondamentale del presernte dise– gno è di .avere ,esplicitamente compreso, neil'9rbit1 della giuri•sdizione probiviraJ.e le controversie, oollet– tiv,e sorgenti da controtti e concordati di lavoro, e -di averne escluse l,e controv,el'sie, e· i conflitti intesi ,a modificare patti ,ooncordati o a stipulare patti nu-0vi; non ,consentendo• pe-r queste nemmeno ,l'azione conci– liativa ,ed arbitrale, ,che la legge- vigente ammette. Ques·to ar$'omento- è di massima importanza, .e lo tNi~tiamo il,J,un parti,colai,e oapito.J@-. , , ":, L'artici@Io 30 · del prog,etto in esam,e, fissando o:riteri de.cisivi a determinare la competenza per mate,ri,a dei Collegi probivirali, dirimer~ molte divergenze ·-s·orte con' •la vigente J.egge. Con pari intento noi propon.iàmo una più completa e d,ecisa dizione dell'articolo 31, p~r riguardo alla competenza territoriale. . Tolto ,ogni limite alla competenza pe-r valor,e dei probiviri - in ossequio alla natura specifiç.a della funzion:e affidata ai Co.J.I,e,gi,ai voti g-enerolme,nte espress_i, e al sentito bisogno di attrarr,e. J.e contro– versie coUettive nella competenza probivirale - è rne– ,cessario ,ooordinare, questo disegno- di le,gg~ c~n'Ja leg,ge ·sugli infortuni del lavoro. · Il silenzio del prog-etto intòrno ;alla .materia degli infortuni può far -sorge,re i•l dubbio, se la remozio-n,e d'ogni· limite àl.Ja competenza per valore ·dei probi– viri valga anche· per le ,c:ontrov-ersie :relative ad i'nfor– tùni. Il Congresso dei• pl'oàiviri italiani ha dimostrato di ritener-e ,che il Coilegio probiv,i:mJ.ep0ssa __'.in base alle disposizioni del presente disegno, -: giudica,re, . senza limite di valo-re, d,e.J.l'impo·rtodo·vuto _pe,r ,!'as– sicurazione infortuni. Pare a noi ohe siffatta interpre– tazi,one d,ell'artkolo 1° non -sia sostenibi,\e, di fronte · alla precisa disposizione dell'artico.Jo 13 del testo u~i– co 31 gennaio 1904, n. 51, che deferisce al Co.Jl~gi-o pro-bivirale, ,inappeJ.labilmente, fino a L. 200, il giu– dizio sulle indennità pe-r inabilità temporanee. La ri– forma, •che si· spera pr-ossima, 'della legge sugli in– forfani rigual'derà ,a.n:chequesto particolarè argomen– to, tenendo ,oonto di tutti i r-ifl-e·ssiofferti dalla spe– ciaJ.e materia, e cihe ora ·non si p-ossono prendere in esame. Intanto, ad evitar dubbi e divergenze, noi ri– teniamo ,convenga richiamare n-el progetto in esame _(art. 32-bis) la precisa disposizione della legge sugli mfortu~•ì, pur esprimendo il V'O-lo ,che quel.Ja dispo– sizione sia s•ollecitamente modificata. APPELLABILITÀ, SUOI LlMITI E MODI. Comla. remozione di ogni limite ali.a competenza per valore de' Collegi, dev,e tuttavia esse!'e· mante,n,utà la ina_ppeJ.labHitànel merito delle sentenze dei probiviri, sancita 'dalla legge vigente? · La Relazione ministeriale risponde, .affermativamen– te, illustrandone le ragioni, che si riferiscono aÙ~ fun– zione specifica assegnata ai Collegi e alla lor-o naturo tqq1ica .. È questo un punto d,i c,apita:le iIIllportanza, ·sul qual,e 1-a-rif,erente èommiss,ione non concorda con fa propç>· -sta governativa. · Invero - oo,m,eappa·re daJ.l'lnchiesta deU'Uffi-c!i-o del Lavol'o, ,e dalle discussioni seguite nelle organizza– zionì operaie e padrornali è nei Con~gres,si - l'avvis~ degli interessati e degli studiosi non è coneorde. Di– ,cono,.gli uni ohe « l'appeUo nel mer'ito uccider~bbe l'istituto ·de~ probivi,r:i », il qual,e-non giud,ica juxta jus, ma ex bono et aequo, com•-un apprezzamento, dei fatti -e·un sentimento di equità, ,che sfuggono ad ogni giu– dizio ,d'appello-. Dicono gli altri che, to-lto -0g,i-ilimite di valore alla ,competenza dei probiviri, deve ammet– tersi ..J'appeUo ,nel merito, in _consideoozi,one del rHie- · vo delle ,controversie e degli eff.etti della e-osa giudi– cata. Altri, in.fine, v-orrebbero esolud 1 e-re· l'appello per J.e controversie individuali, e ammetterlo per .Je ,col- 1,ettiv,e. Le legislazioni estere in genere amm•ettono, l'appello nel merito•, ,e~,cJudendolo soltanto per .Je ,i;:a,usemi- no,ri. , Il Cons-igl-io -superioré del J.avoro, pronunciando-si sulla R-efazi.one-Turati che esclud,eva l'appello, con– -eluse « ammettend-0 l'appello, din,anzi alla Comrn-is– sione provinciale permanente dei probiviri, es-elusiva– mente per le contl'ov,ersie eecedenti il valore di lire 500,, quando .Ja -sentenza sia stata delibeoota con la ma,ggi-o,ranz:adi un, soJ.o voto; se .le parti non vi ab- biano previamente rinunciato>>. · La« Unione, d-eUe Ca,mere di comme,roio », nel,l'ap!l'He 1904, dre.a l',app,eUo nel merito .da!J.e -sentenze d,ei probiviri, espres,se il voto. di de.f.erirJ.0,ad una Com– mi,ss-io,n-e provinciaJ.e proliivirale soltanto- ne,J caso in cui· '1a sentenza dj primo grad0 sia stata p,roinmdata con un sofo voto di ·maggio-ranz·a., . . , . II secondo Còngresso dei probiviri italiani -deJib·erò di es-eludere· ogni appello pel me•rito-,-d-òpo un.a ,lunga laboriosa discussione; ne,lla quale fa tesi deU'appella- bilità ebbe convinti -ed autorevoli sostenitori. · Non •riti.ene la: riforente Commi-ssi·one che ,l',esclu– sione d'ogni lim~te _allia',oompetenza pèr vaÌÒre dei 1,robiviri potrebbe consentirsi, se altre&! si ,esoludessf il rimed1io dell'app ,el.fo -ne.Jmerito per' le 001ntro,v:e.rsie di riJ.eva,nte, valore,. Gerto, ,Je C'lassi inter,es:sati!' e il .paese ,non accògli,er,ebbero u,:ia taJ.è di'sposizione legi– s:abv(l -senza g,i:;av-i timo,r-i'e preoocupa_r,ioni, che nuo– cerebbero a,l f,unzionament@ e allo svi,luippo progres– sivo d-e-Ll'istituzi-one. Q,u.ando c,onitro,versi-e,indi,,ddll!la,ijo colletti,ve,, di va– lore ohe può essere rilevantissim-0,,· vitale per ,l'esi– stenza di una impresa e talvolta anche per .J'econo. miia d'una l'egione, sono affidate al giudizio equo di un oo,rpo, tecnko, n-0rn è prudente è non è giust0 to– gliere, 'in ogni· caso, la po,ssibihtà d-i urn riesame del merito e di ~na riforma del giudiciato. Dimostrano · implicitamente questa convinzione ,color-0che ricusano ,l'appello per le controversie, individuali, e lo ammet– tono ·per' -le coHettive; ma si corntoodicono,, poi, con– sentendo, l'appello per l'alto valore delle co,ntrove-rsie coHettive, e negandolo per. le individuali che abbilln-0 pure un ri,leva-nte valore. S.i ucciderebbe l'i.stituto pr-obivi.rale, se, -invece che ad una: magistratura tecnica, direttamente eletta dalle classi inteTessate, munita delle medesime facoltà d'iln– dagi.iJ.e :e giudioarnte ,oon le stes.se sp~i,fiche. cono~n– z,edella materia e col medesimo orite·rio di equità del . Coll-e'gio di prim_a istanza, l'appello nel mèrito iqsire
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