Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913
CnITICA SOCIALE 83 che hanno, per Ia maggior parte, r-ispondenza nelle disposizioni del presente disegno. Il quaJ.e introduce profonde rriodifi.oozioni neH'or– din.amento attuale, cosi rispetto ali.a costituzione, co- . me aHa competenza e al funzionrimenlo dei Collegi probivirali; e provvidamente statuisce, per ·i nuovi Col– legi dell'agri,co-ltura.• e del oommercio, l'ordiname,nto s-Lessode·i Coll-egi industriali, -emend{l;tO se.condo i pre– ce-tli dell'e-speri,en,za e i. voti degli interessati. Le modifi.cazioni sostanziali, propo-ste dal disegno di legge sul quale riferiamo, sono: Rispetto alla costituzione dei Collegi: a) la obbligatorietà dell'istituzione, subo,rdina- 1:amenle all'•esis,Lenza di un mh1imo di ·operai e indu– striali nella ,cir,cos,crizione del Co],J.égio; I>) la nomina del presiden,Le e dei vicepr-es-identi da p,arle dei probiviri, tra c·ittadini non· compresi nelle lisle degli elettori; e l'accl'escimento dei poteri della presidenza; c) l'unificazione• dell'Uffi.cio di concili.azione con .Ja Giuria, in un solo Uffi.cio giudioante; .... cl) l'allargamento del,l'elettor.ato agli stronieri e a talune· ,categorie- di individui, oro ineJ.eggibi-li per motivi ,che talvolta hanno -c,aratter-e politico,; e) la soo-lta discre.zionaJ.e dei probi~iri da parte d,ella presidenza del Tribunale, quando gli eJ.etto,ri non proc,edano a,ll,a -el,ezione d_e·iprobiviri. Rispetto alla competenza: a) .J,a rimozione di ogni. limile al valore delle oontro-vers-i-e; b) l'inappe.JlabiNtà deHe sent-enz,e; c) la de,ei,si-0ne di controversie collett.ive, rela– tive a ,contratti e concordati stipulati; cl) J.a fissazione di ,crileri decisivi per delermi– na'!'e la competenza per materia dei Collegi. Rispetto al funzionamento: a) .Ja ,coattività .della funzione d,e] probiviro, e i•l conseguente obbligo per gli imprenditori di con, cede11e-1,a -neoe•ss-a,ria ,sospensione del .Javoro· ai ·p,ro,pri operai probiviri; b) l'indennità di trasferta a tutti i probiviri•, e la garanzia del salario, nell'eserc-izio deJ.la funzione, ai probiviri operai; c) alcune agevolazioni nella procedura. Queste riforme la vostra Commissi.one, on. colleghi, in mas•sima accoglie e raccomanda aiJla vostra appro– vazi.one: proponendo modificazioni ed emendamenti, dei qQali .alcuni non hanno bisogno· di es•sere· illu– strati, menrtre alt.ri rkhiedono una breve giustifi.ca – zione. COSTITUZIONE DEI COLLEGI. Le ragioni -ché indussero ]a Commissione a pro– porire l'assoluta obbligatorietà della istituzione dei Collegi, ,cosi per l'industria ,come per l'agricoltura e il commercio, abbiamo già precedentemente dichia– rate. O.e! Comitato centrale probivirale, disposto dal– l'art. 7, non ravvisiamo l'utilità; e proponiamo la sop– pres·sione di quella disposizione, per avversione al su– perfluo e per eviitare equivoci. Per ,la nomina del presidente dei probiviri (art. 8), di questo primus inter pares, che spesso è l'arbitro de.Jla causa e del quale l'autorità è essenziale· al retto funzionamento del Co,JJegio, noi riteniamo insuffi– ciente il voto della maggioranz,a dei probiviri. Un pre– sidente eletto con tale votazione può appari,re come il · presidente di una par,Le -contro l'altra, subire diff.ì– denze ed osti,lità, con grav,e pregiudizio della sua au– torità morale. E però proponiamo che, alla validitù della sua elezione, oooorra il voto favorevole di al– meno tre quarti dei' probiviri. Ci,rca la composizione d-ell'Uffì-ciogiudi,cante nei Col– legi per l'ag,rico,Jtur.a (art. 11), 0000.rrono alcune pal'ti– coJ.ari disposizioni in r,elazione alla complessità dei rapp,o,rti di lavo,ro che l'agrico-lturo presenta, e ai qunl.i abbiamo precedentemente, accennruto. Diversamente daH'industria (dove La controversia si determina ,e si svo.Jg.e,fra due soli -elementi, capitale e lavoro), nella agrico.Jtura, l'elemento capitale scindendosi in ,oopi– ta,le fondiario e -capitaJ.emobi 1 lia,re, le contro·v•ersie pos– sono sorg-ere -cosi fra proprietari e conduttori tra loro, come f.ra questi e i lavoratori. Donde la necessità (poichè il v,alore peculiare della magistratura prol;,i– virole risiede nella diretta specifica rappresentanza degli interessi in contrasto) di procedere alla nomina di tr-e categorie di probiviri, co:r,rispondenti ai tre in– te.ressi sovra indi~ati; ,e di sostituire nell'Ufficio giu– di,canle gli uni agli altri, sec-ondo· gli inle.ressi in con– trasto. Da questa necessità traggono ragione le disposi– zioni che, in aggiunta e modificazione al disegno di legg-e, la rif,ere,nte Commissione propone per la com– posizione dell'Uffido giudicante (art. 11), e per la for– mazione di tre lisle elettorali (art. 21) per i Collegi d~J.l'agricoltura. A questi concetti s'informava il di– segno di legge Bruooelli del 1902; e successivamente s'informarono le citale deliberazioni del Consiglio su– periore del lavoro, nel 1905. Il particolare atteggiamento d-el Collegio probivira.le riguard-o ai lavoratori immigrati, là dove avvengono ,correnti migrato-rie periodiche, è quello previ-sto e fi-ssato daHa legge 16 giugno 1907, n. 337, sulla risi– -cultura, e dai r-elativi Regolamenti. Il presente d-ise– gno di ,legge, riproducendo quelle di·sposizioni, teso– regg.i,a un ,esp,e-rimento localizzato•, che non è stato ,sce– vr-o di qualche buon risultato,. e predispone i nuovi ColJ.egi probivirali alle funzioni che dalla ·legge sulla ,ri•sfoullura so:no già stati, preventivamente, ad essi ,c:on fori te. L'.esclusi,one ·deg],i analfabeti .da]]'.eletLorato, sancita dal disegno di J.egge (art. 23), è una limitazione allo stato di foatto pI'esente (così per i Collegi industriali, come per ,le Coi;nmissioni di conciliazione in risaia), che ,nessun inconveni-~nte lamentato, nessuna tichie– stà degli interessati giustifica. Che l'analfabetismo sia ,oausa di ineleggibilità, è ovvio; che pr,ivi il lavora– tore del diritto <li elegg.ere il proprio giudi,ce, è in– giusto. Noi proponiamo che· tale esclusione sia can– •cellata. Proponiamo ino.Jtre - a colmar-e una ,lacuna del di– segno - che sia designata l'autorità competente a convocare gli elettori per l,a costituzione dei Collegi (a,rt. 26). E tale autorità è naturalmente quella che la legge designa per l'istituzione d,ei Collegi: il Mini– stero d-i ·agricoltura, industria e ,commercio. COMPETENZA DEI COLLEGI. Della estensione della competenza per materia già abbiamo discorso appr-ovando l'eslensi-0ne del probi– virato aH'agricoUura e al commercio, e proponendone una maggiore estensione riguardo al contratto d'im– pi-ego. Alla formula usata nel primo commi;!.dell'art. l del
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy