Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913

CRIT.ICASOCIALE 81 si è :r-istretto nei oentri indm,triali più p,r-0grediti del nost:r-o paese), reclama la riforma strutturale e funzionale dell':istituto, e l'estensione della dupJi.ce -eompetenz,a, territoriale e per mate:r-ia. D-0vunque si lav-0ri, ivi deve· essere l'-0rgano giuri– sdizionale del lavoro. E un plesso di codesti orga– nismi dell'equità, integratoci e novatori del diritto vigente ed eJ,abor.atori del di-ritto nuovo, che abbracci tutta la Penisola, può. ess,e,re valido strumento j'.}er !,a tutela del diiiritto e<l efficace mezzo: J'.}ercompiere ed affrettare J,aeleivaz-ione d·el n-0stro popoki .. Nè la mancanza <li una legge sul oontratto di la– vo,ro è rag.i-0ne pe,r pi:ocra,stiml!re ,!'es.ten,sione de·! pr•o– bivirato. Gi,ova creare gli organi per. la nuova fun– zione; tanto più giova, quando in atto si è sperimoo– tato che cotali -0rgani supplis-cono alle deficienze del diritto vigente, e lo ,innovano, dimostrando come l'or– dinamento degli istituti giudizia,ri abbia un'influenza di merito sul diritto sostanziale. Urge, anzi, esten– de,re i,J _probivi-rato, poichè, se ancora manca ·ne!La nostra legislazione una legge di oorattei:e generale sul ,contratto di lavoro, sono però già in essa alcune provvide leggi sociali e qualche particolare legge sul contr.atto, di lavoro (que.Jla pe,r le risaie), che esigono ,come. orga.n,o gi-urisdizionaJ.e i'! CoHegio pro– bivi-rale. II. 11 ·probivirato per l'agricolturae per il commercio. Obbligatorietà e circoscrizioni. ·Per queste ragioni, .Ja vostra Commissione, ooo– rev-0li colleghi, ha accolto i ooncetti informatori del disegno di legge ministeriale; e ha pi,enamente con– sentito ,nella Òpportunità di una reg?lamentazione co– ·mune per il probivirato industriale, commel'ciaie ed .agri,colo. La tutel,a giuridica del contratto di lav,or,o,.rigual'di esso -l'industria o H comme11cioo !'agri-col.tura, è ugual– mente sentita da!J.e diverse categorie di lav,òratori, si e•splica con ide•ntità di mezzi, ha identità di ef– fetto sociale. Nè akiuna essenziale differenz,a giuri– dica passa tra il ,contratto di lavoro· di una categ,o– ria· di lav,oratoi,i e quello, di un'altra categoria: le " diff,ere,nze, che fra essi intercedono, hanno soltanto un valore di fatto. L'organo sp-eciale della tutela giuridka delle varie forme del lavorò, deve essere unico. Se l'ag;ri,coltura presenta, nei rapporti di. lavoro, una maggiore com– plessità, che richiede norme particolari, queste pos– sono ,esser fi.soote nella J.egge comune, senza che oc– •CO.rrauna legge -specia.Je per il probivirato agricolo. Invero, nel pr,esente disegno, il probivirato agri, ,colo (secondo- i voti espressi da,i Còns,igli superi,ori dell'agricoltura nel 1893, e del lav,oro nel 1905).è pr-0- posto per le controversie Telative al contratto di la– voro in agriooltura, e ri-0n per quelle relative ai con– tratti agra,rii. La competem,a del Colle,gio, per le con– trov,ersie nascenti dai contratti d'affitto di fondi ru– stici e di ool-0nia parziaria, è ammessa (seco.ndo i.J v,olo <lei Consiglio supe·riore del lav_oro nella ses– sione <lei marzo 1905) solo quando gli .affittuarii o i coloni impieghino nel fondo pvevalentemente .!'opera p•ropria, siano cioè Javorato·ri piuttosto che imp,ren– di.tori; onde, il l-0ro contratto, alla •stregua di tale oriterio economico, piuttosto che· un_ patto colonico, sia un .patto di lavoro. Per questo oriterio appunto, in alcune regioni dove I.a mezzadria prevale, le, Le– ghe dei contadini a,ocettano o rifiutano l'iscrizione dei mezzad,ri fra i propri soci, ,secondo. il rapporto che intercede fra la mano d'op,era dia lor-0 peorsona.lmen,te prestata e quella às•soldata. Ùnico, si,a dunque l'organo de.Jla tutela giuridica del contratto di lavor.o: e, per le ragioni che abbiamo• esposte, obbligatorio. Dovunque una forma di lavoro si espli,ca, ivi può sorg,e,r,eil bisogno de·lla tutela. E, poichè, ad eseTcita,:r-la,è rko'nosciuto• opportuno· un org;ano speciale, questo deve essere a disposizione delle due classi: produttrici, in ogni pa:rte dello Stato. Per il quale i.Jdo,vere di costituir-lo coin cide e si con– fonde con la ,sua funzione essenziale di amministr.ar,e la giustiz,ia. L',obbligatoria istituzione dei Collegi eserciterà pure un'azi,one educativa. E, quando poi si voglia - co– me la Commis·si-0ne i,ntende .....-avvivare ed estendere la funzione di mediazione e coricHiazione dei Col– legi probivir.ali, facendoli valere. per la prevenz•ione e la composiz.ione deUe contr-0veir-si,e ,collettive e dei con-. tratti di lav,oro.,ooche maggio·re appaTirà la nooess·ità di -obbligatoriamente estenderli per tutto• il paese, a fine di ,comprenderlo in un plesso di organi paci- , ficatori ,e r,eg,olam,e,ntatori del lavoro•. L'obbligo dello Stato di istitui,rli risp,onde, oltre che ad una sua es– senziale funzione politi,ca, ad una sua funzione eco– nomica ed anche sooiale. li disegno di ,legge stabilisoe la ,obbligatoirietà della istituzione dei Collegi soltanto per l'industria ed il commercio, ma in via :r-elativa e n-0n assoluta; subor– d;iniain<lofaa,1Ja esistenza, nell'ambito oir,condairiale, di un numer-0· minimo di ope•rai, industriali e com– messi. Per l'ag,ri,coltu,ra, il disegno di legge non san– cisce, nemmeno in via relativa, la obbligatorietà dei CoJJ.egi: dei quali la istituzione è rimessa .a.Ilafaooltà del· Governo. La vostra Commissione p,i,op,one in via as·soluta la obbt.i-gatoria istituzi,one · dei C9Uegi di probiviri p,er l'industria,· .J'a,gri,coltura e il ,commer,cio; sì che non vi sia alcuna parte de,! territorio deUo Stato, neHa quale il contratto di lavoro, in• agri,co.Jtura, nell'indu– stria e nel commercio, possa sottral'Si alla competenza probivirale, conformemente anche al voto espresso nell'apriJ.e 1904 dalla « Unione <lelle Ca.mere di ,com– mercio »: « che le classi lav-0ratrici abbi-ano ·dovunque « il presidio dii questa giustizi,a tecnioo, esente da « spese e da formalità di procedura». Ri,c,onosce poi 1a Commissione l'opportunità, anzi la ne•cessità, per la libera e idonea &celta dei probi– viri, c1'e la ,ci,:r-coscrizioneterritoriale del Collegio ,sia estesa oltre i confini noTmali del Ci:r-condario, quando un numero minimo di operai, industriali e com– messi non sia in esso raccolto. P:er J'agrico,Jtura, irn– v,ece, che, a differenza dell'indu:stria e del commer– cio, è eser.citata con m!!Jggior uniformità in ogni re– gi,one d'Italia, e impiega una p,arte p,revalente dell.i popolazione del nostro Pa,ese, ritiene la Commissione non opportuno di estendere Ja circoscrizione del Col– legio oltre i ,limiti normali del Mandamento, per non spostare interessi e consuetudini radicate e non osta– colare, con la distanza dell'organo giurisdiziona-le dal sito del lav-0iro, la sollecita e regolare ammini– strazi,one della gi4stizia. Con la obbligatoria istituzione dei CoJ.legi speci– fici, il beneficio della giurisdizione probivirale è as– sicurato alla massima parte dei lavoratori, senza ·ri-

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