Critica Sociale - Anno XXIII - n.5-6 - 1-16 marzo 1913
CIUTICA SOCIALE altra volta oppugnammo recisamente ( 1 ); pur do– vendo onestamente anche riconoscere il peso no– tevole delle considerazioni, che a fayore di esso pone innanzi il nostro valoroso collega. Verrà il problema innanzi la Camera, prima che questa si sciolga? ·Dovrebbe ritenersi che sì, _pen– sando quanto l'argomento possa dirsi maturo, e ricordando che il Ministro competente, l'on. Nitti, intervenuto testè nella Commissione, non fece che due sole 'riserve : appunto sulla questione del– l'appello e - come è ormai di prammatica, se non si tratti di Dreadnoughts .o di artiglierie - sull'altra, in questo caso minuscolissima, dell'onere finanziario. Ma la lo&:ica dei Parlamenti non ha troppo stretti rapporti colla logica comune.' Comunque, qualche iu:fl.uenza potrebbero e do– vrebbero spiegare - nell'interv11,llo pasquale - le organizzazioni dei lavoratori, che sono le diretta– mente interessate. Ed è altro dei motivi che ci indussero a pubbli– care nella Critica questo documento; afilnchè cioè la " Confederazione generale del lavoro" e in ge– nere i sodalizi operai possano non soltanto pro– nunciarsi su taluni punti del disegno di legge an– cora discutibili, ma sopratutto far sentire la loro voce sulla inopportunità, di un nilo:vo eventuale rinvio. Con che cediamo la parola all'amico relatore.- Onorevoli Colleghi, Il disegno <li legge, presentato all'inizio di questa legislatura dai ministri on. Cocco-Ortu e on. V. E. Orlando, propone: la riforma nella struttura e ,nelle funzioni ciel probivir.ato per l'industria, istituito con la legg-e 15 giugno 1893; l'istituzione di Collegi pro– bivirali per l'agricoltura e per il commercio; l'esten– sione della competenza giurisdizionale dei Collegi di pi·obiviri alle ,controvel'sie di lavoro •co-llettive. Basta questa e-nunciazion-e ad afi-ermare la impor– tanza de·! disegno di J,egg-ee .J{I -oompless.ità de,i pro– bi-emi -che ad -es-sosi -collegano. Nei tre anni decorsi dalla pr-esentazione del pTo– getto aHa Camera dei deputati, quattro Ministeri si ,; o.no succeduti, che lo hanno mantenuto integro, salvo lievi modifì-cazioni proposte, nel marzo 1911, d.all'ono– revole Raineri, ministro cli agricoltura, industria e -eommerdo nel Gabinetto Luzzatti. Il consenso <li quattro successivi Mi,nisleri confe– ri~ce maggiore autorità alle proposte che il Parla– mento deve discuter.e; -su J.e quali si è, in massima, f,avorevo,lmente -espresso il paese per mezzo del,le or– girnizzaz_io-nip.adronali -ed operaie, dei Congr-essi de– gli studi-osi, -degli organi della pubbli•oo opini,one. Dnl pensi,ero del paese su un argomento- co,sì im– portante, su proposte essenzi.ali per. l'ordinato svo.J– gimento deHa produzione -nazional,e ,e per l'ammini– strazione del,la giustizia e ·l'elabo,r.azi,one del diritto d-el lavoro, la vostra Commis-sione, on. Co.Jleghi, ha tratto consiglio nell'esame del di-segno e nella formu'. !azione_ degli emendamenti che ora vi propone. E J-ia pure ricordato le inchieste, gli studt, i voti e le ini– zi.ative parlamentari ed extro·parlamentari che, ,nello SCOl'SO ventennio, hanno preceduto e promosso il pre– sente disegno di legge. · La Relazione ministeriale diligentemente li richia– mn, illuslr.ando le disposizioni proposte in modifica- (I) TURATI: I T.-lbzma!-1 del Lavoro, Roma; 190•1,pagg. 59 e seguenti 11n Blbl·loteca cl·/ p1·opaganda deUa c,·ttlca Sociale; L, 1). zione o in aggiunta alla legge 15 giugno 1893. Noi pertanto non li ripeteremo in questa n-ostra Relazione riassuntiva. Ricbiameremo invece gli studi e -le ini– ziative pre-oedenti, relativi alle funzioni di concilia– zione e mediazione, che· i Collegi probivil'ali pos·sono esel'citare ,nei conflitti collettivi del 'lavoro, e per le• quali il pr-8!&entedisegno è manchevole e deve, a no– stro avviso•, essere· integrato. I. Un po' di storia. - Opportunità della riforma. · Il funzionamento dei Collegi di probiviri industria.Ji nel passato ventennio è stato assai scarso. S-0.rti fra le più fervide speranze, ,con i,ntento <li pacifioozione sociale, per rimuovere l'antagonismo f.ra le classi industriali e le operaie e rafforzare il sen– timento della loro solidarietà, sul modello di i-sti– tuti stranieri che avevano preponderante funzione di mediazi-one e -oonci-liazione, essi fur-ono, invece, nella pratioo, drg,ani esclusivamente giurisdizionali, veri .tribunali in-dustria.Ji. E, anche come tali, pe-1 tenue nume•ro dei Collegi costituì-ti, pe,r quello tanto mi– nq-re dei CoJJ.egi funzi-0nanP, per -le difficoltà e la lentezza proceduria-Ji della loro ,costituzione, per _la· diffidenza dell'una o• deU'altra classe e per l'apatia o lo scetticismo - non infrequente, pur troppo! - di ambedue, anche -oome tribunali industriali funzio– narono scarsamente. Ma, pur nella lo,ro scarsa e difettosa funzione, con– seguirono utili risultati. Per essi -l'amministrazione della giu-stizia si è resa effettiva e fattiva in materia di oontratto di lavoro. Con una procedura semphce, rapida, -senza spese, che tempera il diritto probatori-o .vigente; CO'Il giudici _tec– ni,camente oompeten-ti perchè vissuti nella pratic.a d-ei ,contr,atti di lav-oro, e non ,soggetti a prevenzioni o diffidenz•e· de,J.1,eparti perchè rappres-en-ta-nti delle ·due olass,i antagoniste, pur nell'ambito deNa tutela d•el diritto vigente i pr-obivi,ri ha-nino compiuto un.a funzione ,speeifica, integrando il diritto scritto con una giurisprudenza viva -sul -oonl>ratto-di -lavoro: sono . stati, come o-rgani -della equità, novatori del diritto, e hanno contribuito alla progressiva elevaz·i·one de-Ha classe operaia. Nessun-o, pertanto, dagli scarsi risultati dei Col– legi probivirali, trae motivo per invocarne l'aboli,zio– ne. Insiste-n,ti e ripetute, invece, sono le istanze per la -loro riforma e per J,a loro estensione ad altre ca– tegorie di operai. La pregiudiziale, che giù fu mossa, per la unità di giur:i,sdizione, -oontro il probivirato, considerato come una giuri,sdiz.ione sp.ecia,J,e, ora più non è opposta; sia p,e,rchè il Co,))egio pro-bivirale, s,e ha pure qualche -caratteri-sti,oo estrinseca, non ha tuttavia i requi,siti i,ntrins,eci di una giurisdiziQIIle a sè stante, onde non vuol -oonsideral'si come una giurisdizione· speciale, ma -oome un organo speciale di giurisdizione ordi– naria; sia perchè J.a funzione dai Collegi esercitata, come integriatori de-I dia-itto vigente ed elabor.atori del <liritto nuovo, è stata ,S-O,CÌalme-nte provvida e bene– fica, e vuol essere non già -soppressa, ma inténsifi– cata ed estesa. La sca!'silà dei risultati conseguiti, dovuta a di– . fetti di -struttura ,e di funzionamento dei Collegi e ad una ancora arr<etrnta coscienza oivi,le del nostro po– polo (invero, H funzionamento effe-ttiv-o de-i Collegi
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