Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

40 CnITICA SOCIALE normale indennità. Non si vede ragione di escludere da ,cotesto, più che vera indennità, soccorso, ispirato a mgioni di umanità ~ e che del resto ha riscontro in una analoga disposizione dell'articolo 24 della legge sulla Risicoltura (1) - un vecchio genitore, una so– rella invalida od altro congiunto qualsiasi, che la morte dell'impiegato, che lo manteneva ,o sovveniva, getta nell'inopia improvvisa; nè di favorire; a carico degli imprenditori o delle Ditte, vedove o minor,enni che, per avventura, non viv,endo a carico del defunto, non patissero, per la morte di esso, alcun sensibile danno economico; nè di trattare a una medes,ima stre– gua casi di bisogno disparati fra ,loro. d) Comma 8°. - L'obbligo, previsto dall'articolo del disegno di legge (comma 1°), di corrispondere la ordi·naria indennità all'impiegato anche nel caso di liquidazione d,ell'azienda, av,endo ,suscitato obì,ezioni di parte padronale, per il riflesso che' la .Jiquidazione è sovente !',effetto di un dissesto economi,co, ,onde il pagamento, in tutti i casi, dell'intera indennità appa– rirebbe talvolta troppo oneroso; è parso equo conce– derne la possibile riduzione sino alla metà, nell'ipo– tesi di completa cessazione dell'azienda, dovuta a forza maggiore. Per la garanzia delle stesse inden– nità e d•egli eventuali crediti per stipendi arretrati, massime nei casi di fallimento, provvederebbe uno dei nostri articoli aggiunti (Veggasi art. 9). ·e) Comma 10°. - Finalmente, si trasferirebbe qui, come iri sede più congrua, l'acoenno all',equiparazione di stipendio - per il calcolo delle indennità - delle provvigi,oni e della partecipazione agli utili, che nor– malmente spettassero all'impiegato licenziato o de– funto, delle quali, nel disegno di Jegg,e, è parola àl comma a) dell'ari .. 7. Appena è il. caso di osservare ohe, data .l'indole di una J.egg,e di questo gener,e, questo articolo·, anche ,così ampliato, non intende esaurire .Ja materia dei modi' come può risolversi il contratto d'impi,ego. La disciplina dei termini di disd~tta e delle indennità -co,rrelative, qui pr,ospettata, non riguarda che i casi più comuni, quelli a •cui la disciplina stessa natunl– mente si adatta. Un contratto d'impiego, per es., a tempo determinato, o pel compimento di un determi– nato lavoro, non darebbe luogo, alla scadenza, a obbligo di disdetta o di indennità. Il caso di colpa grave, preveduto in principio dell'articolo, che eso– nererebbe dall'obbligo stesso, non esclude, anzi im– plica a maggior ragione, le ipotesi di dolo, di gravi olTese o trasgressioni, ecc. Fu osservato che « colpa grave» è concetto imprecis'ò: non crediamo che •una qualsiasi enunciazione di ipotesi più concrete, che autorizzino la risoluzione del contratto senza disdetta nè indennità, riuscirebbe praticamente più perspkua. È questo il campo - pei motivi già accennati - che vuol essere riservato alla giurisprudenza e all'apprez– zamento dei singoli casi. Analo?'amente, non parrebbe _ il caso di pregiudi– care qui, con una regola fissa, la delicata questione della necessità o meno di una disd,etta, e del relativo · ernntuale termine, nei casi di licenziamento o dimis– si?ni durante il cosidetto « periodo di prova»; que– stione la cui soluzione - dato •che possa configurar- (t) Legge 16 giugno 1907, 11. 337, a,-ucolo 24. - Nel caso di risolu– zione del contratto. per la morte dél locatore d'opora .... 11conduttore d'opera deve pagare agll eredi del derunto; oltre la mercede del la– voro compiuto, l'Importare della mercede gloroallera per 15 giorni di lavoro. sene una, uguale per tutti i casi, o per ·vasti gruppi di casi - presuppone la determinazione di un mas– simo di duràta del periodo stesso. Ricordiamo tut– tavia che il più v-0lte citato progetto Cocco Ortu-Bac– celli, del 1902, sul « Contratto di lavoro D, mentre, per gli operai, stabiliva (articolo 36) che, durante il pe– riodo di prova - la cui durata non poteva, neanche per convenzione, eccedere un mese -r- ciascuna parte potesse risolvere il conL,atto senza disdetta; per i com.messi di commercio (articolo 68) dichiarava nullo ogni patto che tendesse a prolungare il periodo di prova oltre i 12 mesi da quello dell'assunzione in ser– vi.zio, ma .ammetteva.' che. si potesse venir licenziati o pl'endere Ji.cenza col solo preavviso di 15 giorni, ,sal– vo patto od uso contrario. Nel disegno di legge in esame, tutto ciò che attiene al periodo di •prova è prospettato m-0lto ,generica– mente nell'articolo 7, lett. b ·(art. 6; lett. a del nuovo testo). II. L'orario normale di lavoro. ,. Su quiesto tema - il più grave, forse, .di tutto il disegno cli legge - stralciamo a dirittura dalla Re– lazione. P.er le ripercussioni che essa ha sulla di,soocupa– zione, quindi sugli stipendi e sul resto, la gi-0rnata di lavoro è hitto il contratto di lavoro. Qui si a<:eende quindi più aspra, .e meno conciliabile, .Ja lotta fra J.e due classi. Il Congresso di Milano degli impiegati e commessi reclamò l'orario massimo di 7 ore per gli im– piegati, 9 ore pei commessi e per gli addetti alle of– fkine, e abolito il, lavoro straordinario, salvo nei brevi periodi consacrati alla compilazione dei bilanci an– nuali e semestrali. La Relazione delle Associazioni padr,onali, che indissero il Convegno nazionale alla Camera d'i commercio milanese, su questo articolo del disegno di legge si rimise interamente al Convegno, senza p•ron~nzia11s•i: il Convegno ripudiò ·ogni limi– tazione legale di orario. Mentre dal personale si ri– tiene che nu!J.a di serio sarà ooncesso agli impiegati se non venga disciplinata questa materia, da parte padronale si controsserva che la ,limitazione legale dell'orario, per_ i ma,schi adulti, è assurda, inattua– bile, senza precedenti, e riuscirebbe rovino,sa. Ambe le parti consentono nell'attaccare la formula del di– segno di legge (art. 4 d•el testo originario), in quanto l'orario di 9 ore, data la concessione del lavoro straor– dinario, per quanto compensato a parte, •si riduce a una ca)lzonatura. In pratica si ri$olverà nel mante– nere gli orari come stanno, convertendo una parte di stipendio in paga del lavoro straordinario. Questa di– visione di parti.te , avvertono i padroni, stimolerà la fìaccona degli impiegati durante l'orario normale, pre– -0rdinata allo .scopo di creare la necessità. del Jav-0ro straordinario. La cosa si è già vista, ·specialmente nelle pubbliche. amministrazioni. Si soggiunge che la riduzione a 9 ore porterebbe alla chiusura dei ne– gozi, all'incirca, alle 17,, e, negli stabilimenti indu– striali, per la connessione dei lavori, importerebbe una uguale impossibile riduzione dell'o,rario degli operai. · Senza dissimularsi la d.ifficoltà del problema e .J'im-· maturità di una soluzione radicale, il Relatore osservo che le stesse pregiudiziali furono .sempre accampai.e contro ,ogni li,mitazione d'orario, anche laddove J'e– speri,enza doveva poi dimostrarne l'infondatezza. Il limite legale imposto all'orario delle donne e dei fan-

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