Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

CnITICA SOCIALE 30 slionc spinosissima <lell'orario di lavoro (art. 4° del testo originario; 6°, comma 1°, lett. e, e comma 2° e~\ testo riformato). . I. Licenzh1111t·ntoe dimissioni; rispettivi termini e indennità. Il disegno di legge ci presenta l'Ìmpiego crono– logicamente capovolto: esso si inizia dalla fine, os– sia dalla risoluzione del contratto. La Relazione al Consiglio del Lavoro èe ne chiarisce il perché. Il disegno di legge sul contratto d'impiego si inizia con l'ip-otesi del licenziamento, ossia con la perdita dell'impiego. Nei successivi articoli si preoccupa delle interruzioni, delle vacanze, dei limiti d'orario, cioè del riposo; del periodo <li prova, che sta, come a dire, alle soglie dell'impiego; delle limitazioni all'at– tività dell'ex•impiegato; del regime d'invalidità e di vecchi-aia; insomma, di tutto ciò che è prima, dopo o · negli intervalli, quando l'impiego non c'è a;ncora, non o'è più o non funzion·a. L'appaillente paradosso ha lf sue buone ragioni. La massima difesa de.Jl'impiegato, e la più necessaria, riguarda appunto cotesti periodi, e cons·iste nella possibilità .di trovare un pane, di ri– tro,varlo quando sia perduto, di assi,cµrarsi quakhe· respiro, di non essere esposto, infermo e logoro dagli anni, alla mendicità. Una legge di t-ipo più w.1-stoan– che ,si occuperebbe del fenomeno dell'impiego nel suo perdurare e nel suo svolgersi; ridotta, come si volle, ai minimi termini, gira attorno all'impiego, quasi sen– za entrarvi, perchè il peri-colo maggiore n_onè dentro, ma alle frontiere. Il pericolo massimo sta nel licenziamento, che espo– ne un uomo e .una famiglia alla miseria nera, e che costituisce, per le prev-enzioni che desta, un ostacolo alla rioccupazione. Questo è più vero per l'impiegato che non per l'operaio, r>el quale la diso-ccupazione, a dati intervalli, può quasi considerarsi fenomeno nor– mai-e. Di qui la -ress-a per gli impieghi pubb,lici, che, an-che pitoccarnente rimunerati, assicurano la stabi– lità. La libera industria non consente legami troppo du– revoli. La facoltà di licenziare è !'arme più formida– bile del padrone verso l'imp,iegato: <la sola, ess,a con– trappesa qualunque garanzia o beneficio che una leg– ge potrel>be assicurare a quest'ultimo. Da ciò lo sforzo per conseguire almeno la disponibilità di un certo te-r– mine, entro il quale l'impiegato li-cenziato possa, senza basire di fame, ritrovare. un impiego. Da ciò anche l'essersi f,ormate in pr.oposito oonsuetudi-ni pressoché uniformi e generalmente rispettate. Il diritto al pre– avviso o a un'indennità oorrispondente - corrispon– dente, deve intendersi, allo stipendio ordinario per tutta la durata <lei termin!'l - sta quindi giustamente ·al principio- della legge, benchè nasca soltanto alla fine del contratto d'impiego. Ma, appunto per cotesta eccezionale importanza e per essersi formata una giurisprudenza approssimati– vamente concorde e costante in questa materi-a, è parso al Comitato permanente che qui converrebbe. de– flettere dal sistema, che il disegno di legge si è im– p9sto, di sbozz11re soltanto delle direttive, di affermare dei diritti senza determinazione. Le Camere di com– mercio, come rilevasi dai documenti fornitici• dall'Uf– ficio del Lavoro, hanno aperto la via, fissando deter– minate consuetudini, che, di regola, i giudici aocol– gono come legge, ossia come clausola implicita, ben– chè inespressa, della locazione d'opera. Anche il dise- gno di legge Cocco Ortu-Baocelli del 1902 sul con– tratto di lav-0ro in genere, nel capo VII ed ultimo, relativo ai « lavoratori a domicilio e commessi di com– mercio», all'articolo 67 disponeva come segue (rife– riamo la formula emendata dalla Commissione ·della Camera, relatore Chimirri): Il termine di disdetta non può essere mai minore: di mesi 4 r>er i commessi viaggiatori, capi con– tabili, piazzisti e simili; di mesi 3 per i commessi di negozio, di studio ed altri di grado comune; di un mese per tutti gli altri impiegati di com– mercio di grado inferiore. I termini di. mesi 4 e 3 sono ridotti dell-a metit quando il contratto dura da meno di due anni, escluso il period.o di prova. Il termine di mesi 4 è raddoppiato pei commessi viaggiatori che prestano servizio nei paesi fuori di Europa. · La f~rmula, che noi proponiamo all'art. 1°, nel 2° comma, lettere a, b, e, e, nei suc-cessivi, preciserebbe ·appunto; ·« in relazione al tempo del servizio prestato e al ·grado e qualità dell'impiego», come è detto nel z, comma dell'art. 1° del testo originario - e sulla ·traccia delle migliori consuetudini fissate dalle Ca– mere d.i commer-cio - la quantità di tempo necessa– ria perchè il termine di disdetta possa reputarsi « congruo »· - « tenuto conto degli usi locali », in quanto eventualmente fossero più generosi - e asse– -gna,ndo ino.Jtre una Sf>eciale «.buona uscita», _entro il limite massimo di un'.annualità di stipendio, a favore ·degli impiegati, che venissero li-cenziati dopo avere prestato oltre 10 anni di servizio presso la medesima azienda. Altre modificazioni suggerii.e al testo dell'articolo, ta-cendo di· quelle di pura forma, sarebbero, nella for– mula nostra, le seguenti: · a) Comma 1°. - La bilateralità dell'impegno. Pen– siamo non fosse intenzionalmente ·e-sciusa dal testo d-el progetto, ma sarebbe affermata ·più chiaramente aggiungendo le parole: dalle parti. Al quale propo– sito, fu sollevata in seno al Comitato permanente la questione, se spetti anche all'impiegato o commesso dimissionario - come spetta al padrO'Ile o ditta licen– ziante - ·il diritto di sostituire al termine di disdetta la corrisr>ondente indennità. La risposta affermativa al Relatore non par dubbia, sia perchè ciò è conse– .guenz.a della bilateralità dell'obbligazione, sia perchè - soppressa la schiavitù - il diritto comune non am– mette, nei rapporti privati, prestazione d'opera coat– tiva, e il rifiuto di prestare un servizio dovuto non j'.>Otrebberisolversi che nel rifacimento dei danni, che la legge valuta per l'appunto no-rmalmente in una somma uguale allo stipendio corrispondente al ter– mine della disdetta, ma che non è tolto a ciascuna ·convenzione, in vista di speciali contingenze, di pre– valutare in superiore misura. b) Comma 6°. - La riduzione dei termini di di– sdetta alla metà, quando la disdetta venga. data dal– l'impiegato o oommeSS-O, è generalmente ammessa ·dalle Camere di commercio e risponde ad intuitiva ·equità. e) Comma 7°. - L'indennità, che il 3° comma del disegno di legge assegna, in caso di morte dell'im– piegato, alla vedova e ai figli minorenni, in misura pari a quella che sarebbe spettata all'impiegato li– ce'nziato, verrebbe invece assegnata, più generalmente, ai congiunti, che vivessero in tutto o in parte. a suo carico, e potrebbe variare fra il totale e la metà della

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