Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

38 t;HITICJ\ SOCIALE -----------------, ----------------------- ,;lessa. qul'l ta11lù cli c_anoni css-c,11zialidel C?I~lratl~ 1 l'impiego, che appar1~se ~n cl or:a suscettib1le d1 rl-isciplina_un1fo1:moe; afl1?ars1, pe_l r1i:nane~te_,al pr:u: rlrntc arb1tr10 d1 appos1t1 orgai:11si:n1elett1v1, tecmc! e. locali ma investiti di magg10r1 facolt~ che agh arbitri ~on siano ordinariamente consentite; facoltà temperate o avvalorate a loro volt~ dall mtervento di una giurisdizi?ne e.entrale ~upenore,_ con pote~e di accordaPe o ricusare a quei responsi la propria omologazione. \[a su questa, testo riformalo, che è la parte più caratteristica del ascoltiamo testualmente la Roela- Ove si entri nel conoetto g-eneralc- che abbiamo iJ.lu– slrato, è chiaro che l'elemento essenzial-e, il centro e l'anima del disegno di legge, non starebbe più nel Regolamento destinato a concretare la leg_ge, ~ens1 s'incarnerebbe nell'organo giurisdizionale, incaricato cli •adattarne ai gruppi speciali di -casi ·1e gener.ah di– rettive. Tale org.ano (dato per concesso debba trattarsi di magistrato tecnico elettivo, e non della comune au– torità giudizi.aria) dovrà esso assume-re il tipo del Collegio probivirale, allargato .e avvalorato, ben si inLende, giusta i cr.iterii, a un dipresso, del progetto cli riforma pendente avanti la Camera (l); o invece il tipo - salve J.e modificazioni opportune - dei Col– legi o Commissioni arbitrali, già esistenti e funzio– nanti presso molte delle nostre Camere di Commer– cio? Per il primo partito - p-er il quale si pronuncia il ii-segno di i.egge (art. 5) -,- starebbe il fatto dei molti voti, dei lunghi studi preparatorii,. e del pro– o,,etto governativo esistente per la esoonsione del pro– bi virato al.l'agricoltura e al commercio. Militerebbe per le Commissioni arbitrali la circostanza che esse giù -esistono, come fu ricordato, sebbene -sprovviste cli veste e di sanzioni legali, e fanno ottima prova, per la materia che ci preoocupa, in molti dei nostri maggiori centri commerciali, anche J.addove il probi– virato, per le questioni oper.aie, non rie•scì ad esten– dersi o ad allignare. E forse è anche da· por mente alla riflessione che - data la natura del contratto di impiego, meno influenzato da coefficienti strettamen– te tecnici di quel che sia il contratto di lavoro ope– raio, e date le più larghe facoltà -che la magistra– tura speciale dovr.ebhe ri,ceve·r-edalla legge, come di– remo -più oltre - il tipo del Collegio arbitrale, quale s1 venne spontaneamente svolgendo presso le Camere di commercio, non. vincolato alla forma di elezione per suffragio individuale e più libero nella propria composizione interiore, si presterebbe meglio àllo scopo. In tale perple,ssità di cose, parve al Comitato per– manente -che potesse suggerirsi una formula, che nulla pregiudicherebbe, .analoga a quella adottata dall'ar– ti-colo 27 della legge 16 giugno 1907, n. 337, sulla Risicultura: e <Cioèche, « fino alla istituzione per legg-e dei probiviri commerciali», funzioneranno Com– missioni ,arbitrali, elette, presso le Camere di com– mercio, dalle rappresentanze dei ceti interessàti, se– condo no,rme ,che il Regolamento preciserà. A tali 11) Disegno di legge Cocco Ortu e Orlando v. E., 27 novembre 1909, n. 269._- La relativa Commlsslo,ne, eletta da1r11 Uffici della camera Il 5 marzo 1910, e composta degli on. Alessio Giulio presidente, Corls se,:rretario, Montemartlni L., Stoppato, L0n1Clnott1,Camerini, Fortu– nati, Abblate, Pasqualino Vassallo, si è più volte radnnata negli ul– timi due anni e mezzo, ma non ha ancora esaurito l'esame del pro~ getto nè designato Il Relatore. Commissioni cloHebbc darsi c:;i:;tenza obbligatoria; facoltà a ogni -contendente di tras-cinare l'avversario avanti i rispetlivi Collegi o Uffici giudiziari (come è il caso per i probiv.iri); sanzione ,legale alle lor,l pronuncie; la Presidenza essere eletta dagli interes- . sati anzichè dalle Camere di commercio, come av– vie~-e attualmente. E .alle stesse Commissioni, nelle loro adunanze plenari-e, potrebbe attribuirsi una li– mitata pote$las edicendi, simile a quella che ebbe il dassico Preto-re Romano, nel senso ,non sol,o di raccogliere 1: -coqsuetudini in fatto di contratto di impiego, -come fecero già le Camer,c di commercio, che le formularono in testi generalmente a-ccettati daJ.l'autorità giudiziaria, ma anche di sceverarle, di -consacra11e le migliori fra esse col suggello della prop·ria autorità ed esperienza, quasi facendone una legge locale, naturalmente rivedibile ,e modificabile dalle stesse Commi.ssioni, e la quale dovrebbe otte– nere, per acqui,stare valore imperativo nelle rispet– tive giurisdizioni, l'omolog.azione del corpo tecnico più ,autorevole in materia, il Consiglio -superiore del Lavoro. La conv-ergenza o similarità delle massime adottate daHe varie Camere di Commercio·, -almeno nelle que– stioni principali e più frequenti, è -cagi<me a ri!.e– nere che, dall'opera di Commissioni siffatte - tanto più se integrata dal concorso del Consiglio del La– voro - uscirebbe naturalmente, senza aprioristiche coercizioni, quel nuovo diritto del contratto d'im– piego, da oodificarsi più tardi, che nessuna legge· o Regolamento sap:Mbbe ,efficacemente improvvisare; conciliàndosi intanto le. esigenze della insopprimibile di-sparità delle -condizioni locali e una certa latitu– dine necessaria lasciata alla volontà dei· contrae,nti e alle forze rispettive delle organizzazioni, con I.a ten– denza alla uniformità nella maggior possibile misura. E, a s,e,conda del cam!I}·ino che facesse o no nel frat– tempo la riforma dei probiviri, il magistrato istituito daJ.la nostra legge, o potrebbe precede-ria, o inne– starsi in essa a tempo e luogo. Giova avvertire -che uno soluzione di questo ge– nere ebbe sostanzialmente il concorde -suffragio tanto del Convegno degli industriali e comme•r-cianti tenu– tosi à Milano e ricordato più sopra, quanto del Con– gresso della Federazione nazionale degli: impiegati· ,e commessi privati, tenutosi pure, il 7, 8 e 9 cle·llo scorso settembre, n~lla stessa città. [; III. A TRAVERSO &LI ARTICOLI. Le disposizioni che riflettono il diritto alla manu– tenzione dell'i:mpiego e dello stipendio durantie brevi ed incolpevoli interruzioni del servizio, la conces– sione di moderate vacanze annuali, le condizioni ed i limiti da imporsi al tirocinio ,e alla cosidetta clau– sola di concorrenza, come pure la promessa in– scrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza, la rappresentanza dei lavoratori deli'impiego nel Con– siglio del Lavoro e le guarentigie da accordarsi ai crediti e alle indennità degli impiegati· verso le aziende rispettive, si presentano così ovvie e ragio– nevoli nella loro linea generale, da non meritare minuziose illustrazioni in queste colonne. Su due punti preferiamo indugiarci, che ci sembrano più veramente capitali e sui quali- prevediamo più aspre le controversie : intendiamo la misura dei termini _per la disdetta e corrispondenti indennità in caso di licenziamento o di dimissioni (art. 1 °); e la que-

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