Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

CIUTICA SOCIALE da osservare -che, per aJ.cuni riguardi, il ceto degli impi,egati priv-ati -e dei -commessi - massime i pie– -coli impiegati e i commessi dei negozii - per motivi che ciascùno intui,sce, trovano,. assai più difficilmente degli operai, sopratutto degli operai della grande in- . dustria, la possibilità di organizzarsi in Leghe difen– sive e di imporre, ,con la coalizione e con gli ,scio– peri, -il ,riconoscimento, almeno parziale, dei loro di– ritti .. Di qui il fa,tto innegabile che talune categorie dì impiegati ,e commess,i siano :realmente· più indifese e sfruttate del maggior numero delle· -altr.e ,categori,e di salariati. Si \)ggiunga che, se ancora non esiste. in Italia una vera legge sul ,contratto di lavoro operaio, esistono però numerose leggi 'protettrici, cqrpce quella sul Iavo·ro delle donne e dei, fanciulli,. i cui effetti ·be– nefici si ripel'cuotono in parte anohe sul lavoro adulto maschile, quell.a contro gli infortuni, quella dell'as– sicura:l!ion-e per la v-ecchiaia e l'invalidità, quella sul lavoro in risaia, ecc., e sopratutto la legge e la isti, tuzi,on-edei' pl'obivirato,. di cui pende la riforma a~anti la, Came1m. .,, , ' b) '·An~°Jié>ghe 'osservazioni risp'ondono ·alfa' censu: ra, -ci-rea la pretesa uni-lateralità e_ il supposto -sem– plicismo. <lei disegno di leggè. È ovvio, in-fatti, che esso non pretende a codificar-e tutti i diritti e· i do– veri dei -contraenti, ma uni,camente a -eliminare J,apos– sibilità di taluni abusi più rivoltanti d,ell,a parte più forte in danno della .più debole. Legge essenzialmente di protezione, -essa deve, p-e1· l'indole sua, -appa:rir'è unilaterale. Nella realtà, ·rima-rran-no p-ur · sempre· a pres~diare la parte padronale i di,ritti più pod,erosi e veramente decisivi, massimo fra tutti quello di Ii– ,c,enziare l'impiegato, esponendolo all'estremo disastro, quello della mancanza, d-i pane. e) Balza ·all'occhio l'esagerazione de.ll 'equiparare a un'assicurazione-malattia, a una Cassa-matern,ità, a un'assi,curazione contro i' danni del servizio mi,litare, le pro·poste disposizioni· dell'articolo 2 del pro-getto, tendenti unicament.e a consacra-r-e il principio, che è di tutta _equità, di un-a doverosa tolkranza, per' .brevi periodi di a,ssenza e di interruzione involontaria del servizio; tolleranza che è già nelle ·consuetudini delle miglioTi ditte, non solo per ragioni evidenti di ele– mentare umahità, ma aìtresì di manifesto interèssè reciproco degli impi~gati e delle· azi-ende. In sostanza, il pr,eoetto legislàtivo nori farebbe · che ovviare alla possibilità che, del disgraziato inddente di una ma– lattia o simile, una ditta meno onesta o rigu,ardosa si facesse 'pre,te-sto pe-r, µ,n liçep.ziamev,to ._imP-,Rf.Y!!ì~, ,che in quel pr,eciso momento riuscirebbe doppiamente disastroso pel suo dipendente. 'pàrimenti, non potrà non ,apparire, alquanto teme-rario i,l pa,rl-are di un in– staurato regime di pensioni, a prop,osito della rever– sibiHtà, alla famiglia bisognosa superstite, dell'inden– nità, èhe si sarebbe, data ,all'impi-egato a titolo di {< buona uscita>> se fosse stato... licenziato _dall'im– piègo prima -che dal mo!ldo: Nè la formula del-l'ultimo capove_rso d~ll'artioolo 2 - che del resto un tenuis– simo emendamento, come specificheremo più avanti, ba•sterebbe ,a ·chiari-re anche meglio togliendo , ogni equivoco - intende a ,creare nuove azioni di risarci– mèntÒ, che ·non siapo g-ià ammesse od implicite nel di– ritto vigente. Finalmente, il principio, genericamente :affermato, della inscrivibilità degli impiegàti alla Cas– sa Nazionale di P·revidenza, non· pregiudica in al- ,cun mod·o una pii) organica r.Ìforma, lascian·çlo aperta . ]a via· a tutti qttegli avvedi menti ~oncreti, che ne ren~ d,ano ,conciliabile l'attuazione col mig-lior riordina– mento g,en-erale deUa Cassa stessa. 'd) Da ultimo, non_ esitiamo a dichiarare che la . soppressione del principio dell'inderogabilità, p-er convenzione privata, delle_ norme che -il disegno di legge tende a stabÌ.lir,e, -equivarl'ebhe al rigetto della , fog-ge, di ,cui verrebbe meno ogni giustifi.cazione ed ogni efficacia. Valgono anche qui le già fatte -conside– razioni. Una legge, che minuzios,amente -codificasse la materia, potrebbe certamente comprendere disposi– zioni di ordine puhblko, inderogabili dalla privata vo– lontà, -e altre da servire unicamente alla ri,soluzion-e di ,oasi controversi, non altri-menti preveduti nelle -convenzioni. Ma, ,aJ.lorquando non si tratta che di guarentir-e certi minimi di diritto, assolutamente -im-· pr-escindibi-li, la possibilità di de-rogare al pre-ootto •della legge ne frustrerebbe Io ,s,cop,o. Più ancol'a, si risolv-erebbe in una indecente ironia. Avrebbe I'arià di salv-aguardare il diritto de•i dipen– denti, laddove -essi hanno la forza di tutelarlo da 'sè, -e lascerel;ibe perfettamente inçlifesi quei oeti ,o grup– pi,. -c1;1i la forza non basta· di ottenere convenzioni di lavoro eque ed umane - q.uelli cioè per i quali es– senzialmente si propone la legge, e solo -in favore dei quali essa potrà eventualmente spiegare qualche ef– fi.cacia. Da notarsi in fatto ohe, al già ricordato Convegno · -di Milano, l'obiezione in esame non trovò lieto ac– coglimento nè insistente difes-a. La Relaz-ione, pre– sentata a quel Conveg,no dalle Associazi,oni che ne presero l'iniziativa (1), accettava l'articolo 6° senza discussione. ID. L'organo giuri!,dizionale: Collegi di probiviri o Commissioni arbitrali? - Un nuovo e singolare " j·us edicendi ,,. Dei molteplici ,emendamenti approvati dal Con– siglio del Lavoro, quello appare sopratutto notevole, che cancella - altrimenti surrogandola - la dele– gazione di poteri, che nel progetto originario si faceva (art. 2, comma _2°, ,e. art. 7) dalla legge al Regolamento, ossia al Govern·o; per la d,etermina– zioqe delle norme disciplihatrici del contratto-; nor– me, che il disegno di legge si limitava ad adom– brare nel modo più generico e indeterminato. Onde sorgeva che la fogge si sarebbè in qualche modo trovata fuori della ~legge, e in halìa del mutevole arbitrio d,ei Ministeri. Nè in realtà si riiesciva a com– prendere come la di-ffico1tà, dinnanzi alla quale ar– retrava it legislatore, -di imporre -a tanta disparità di. casi singoli una .unica .e rigida norma, più facil– mente si supererebbe dal potere centrale esecutivo, mentre poi, e çon ragione, si faceva pbbligo a que– st'ultimo, con l'art. 7, di tenere il debito conto dei disparati ed incerti « usi locali»: Si sarebbero dun– que promulgati altrettanti Regolamenti quante le regioni ed i rami d'industria o di traflko, e le ca- tegorie del personale? - La manifesta incongruenza aveva suscitato le pro– teste, -pressochè unanimi, di ambedue le classi in– teressate. Onde parve a chi riferiva al Consiglio del Lavoro - e parve al Consiglio medesimo - clùe una sola via d'uscita si presentasse ragionevol– mente praticabile. Determinare cioè, nella legge (1) AssoctaziatÌe comme1·ctcmti, esBrcenti e itrdusfr·lall, dl llllano - Lega di .-eslst.,.za f1·a ese,·cenU biade, co1011iall ed of1111I; di Venezia. - La' citata Relazione, stesa dal signori Riccardo SIIva e Mario Ln– porlnl, aveva ancho ottenuto Il su11'raglo di una autorevole e nume– rosa Commissione di stuello.

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