Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913
3G CRITICA SOCIALE cli dispute, e fors'anco cli controversie e di e,onflitt!, agli interessati - senza assicur_are, ?e,r~,. alcun _se~Sl– bile profitto alle elTettive cond1z10m dei medes1m1. Importava invee,e moltissimo che la legge desse mo– do alla massa dei lavoratori dell'impiego, di elimi– m1~e·od attenuare ◊erti odiosi e non nee,essari sfrut– tamenti dell'opera loro, e la ece,essiva insicurezza del loro domani; di far valere, con relativa facilità e co~ la maggior possibi,le uniformità di risultali, quei d1- ri'lti fondamentali - di ottenere quel minimo di be– nessere e quella relativa equità di trattamento che, in taluni centri, e per talune categorie, rappre– sentano già una conquista ,consacrata dall'uso e ree,i– proca,mente consentita dalle parli e, in fondo - quan– do sia generalizzata - vantaggiosa al beninte,so in– teresse dell'un contraente ·e d-ell'altro; e schiudesse la via a sempre nuovi miglioramenti, da gradualmente conquistarsi e consentirsi in avvenire. Ed e intuitivo che, a tal fi.ne - salvo per alcuni punti, sui quali può dirsi che un vasto consenso è già pa:cinco e i quali la pratica ha già tresimati del p1'oprio suffragio - meglio che formulare dei preoetti, giove·rà creare, o avvalorare e perfezioimre dove già esista, l'organo speci.fi.e,o, il quale, possedendo la competenza tec– nica e la fiducia de.Jle parti, debba - luogo p.er luogo, categoria per categoria, caso per caso - espli-care ed appli,e,are quello -che è, in qualche modo, il diritto attualmente e praticamente conseguibile, e seg-uirne e coadiuvarne la naturale evoluzione. Analizzala, in un successivo paragrafo, che ci di– spensiamo da riprodurre, la economia del primitivo disegno di legge, la Relazion,e passa a confutare le obiezioni, di carattere quasi-pregiudiziale, che si oppongono ad esso dal ceto industriale e commer– ciale. E poiché sono s,empre que!Le stesse che tuttora si ripeto no, e probabilmente si ripeteranno nell_a discussione alla. Camera, è prezzo dell'opera esami– narle ad una ad una. Il. Obiezioni di carattere gene1·alè. - Inopportunità. - Intempestività. -. Impertinenza. - Derogabi– lità o inderogabilità. Al disegno di 1-egge vennero fatte obiezioni, eia parte padronale, che ne investono il complesso e avrebbero, in ◊erto modo, una portata pregiudiziale. a) Si è detto essere inopportuno, inattuabile e, ad' ogni modo,· prematuro i1 propo,sito di di-sciplinare legi,slativamente - quindi con regole uniformi - un fatto -così vario e molteplice come il oontrallo d'jm– piego, mentre nulla di simile si è fatto aneo,ra, in Italia, per il contralto di lavoro della classe ,operaia, e mentre neppure venne fatta oggetto di studi pre– \·.entivi la diversità di condizioni, cli consuetudini, eoc. che al contratto d'impiego si riferiscono; si è proposto quindi che, in ogni -caso, il Governo fae,cia •prece– dere una vasta ed esauriente indagine su di esse, in– tutto il paese. Questa obiezione - sotto apparenza di invocare una dilazione - tend·e, ad evidenza, al sep– pellimento del disegno di legge. b) Si è lamentato che ....:.per etTetto anche di co– desta insufficienza di preventive rilevazioni e ri-cerche - il p·rogetto pecchi di unilateralità e di semplicismo-, non e,onsideri che i cliritti degli impiegati, dimenti– candone i cloveri, tenda ad imporre' alle aziende oneri nuovi ed ingiusti, che molte di esse non potrebbero materialmente sostenere. c) Lo si è accusato altresì di risolvere, ocoàsional– mente, e senza la ponderazione e ·gli studi neoessari, problemi giuridici gravissimi, e più o meno estranei, alcuni di essi, al tema del contratto d'impiego: in– staurandosi, col diritto u una indennità pei superstiti in caso di morte· (art. 1°), una sp.ecie di diritto a pensione, per quant~- limitato, a c-aricQ esclusivo delle aziende e senza ,contributo degli impiegati, alteran– <losi per giunta il regime successori.o comune;· col ri– èonosciuto diritto alla conservazione ciel posto e allo stipendio in caso di m.a.lattia, di gravidanza, o di chia– mata sotto le· armi, ,e a risarcimenti speciali nell'ipo– tesi cli malattia pEw ,causa di servizio (art. 2), intro– ducendosi, quasi di soppiatto, sempre a tutto ca– ri-oo delle aziende, una forma, di assicur-azione-malat– tia, di Cassa maternità, di assicurazione contro i dan– ni del seT"Viziomilitare, i quali ultimi, se mai; do– vrebbero compensarsi dallo Stato, e adottandosi H principio, nuovo in questo campo, della risa1'Cibilità di un i-potetico « rischio professionale»; risolvendosi incid-enta-lmente (art. 8) la questione dell'ammissibi- · lità di altre categorie non operaie a.Jla Cassa Nazio– nale di Previdenza, questione ché dovrebbe entrare, , quando mai, in una riforma organica de.Jl'ordinam-ento d-ella Cassa. cl) Finalmente si insorge contro il principio, san– ,cit,o dall'articolo 6, dell,a inderogabilità de-Ile norme che il progetto stabilise,e. Si è detto che si· viola con ciò il sacrosanto principio della liberfà contrattuale, si offendono gli stessi impiegati corn,iderandoli come in istato di perpetua minorità e incapaci a provve– dere da sè ai casi lo-ro; e ,si è •sostenuto che - nel peggior cas,o - la legge dovrebbe limitarsi a statuire, in quanto non provvedano, o riescano oscure od in– complete-, le libere convenzioni degli interessati. Si deve subito soggiungere che cosilTatte ·censure - le quali, ripetiamo, tend,ono a risolversi, a dispetto di qualsiasi dichiarazione in ,contrario, in una· vera fin de non ,·ecevoir e,ontro il comple-sso del pro·vvedi– mento legislativo, e -ohe si trovano pa1·tico-kl:rmente il– lustrate- in un · memoriale della Società generale tra negozianti e indusll'iali di Roma, la quale avrebbe anche indetto, prima di redigerlo, uno speciale· re/ e– rendum sull'argomento - non ris-oosse-ro neppure i,] consenso della maggioranza dei·· rappresentanti dei . più importanti Sodalizi industriali e commerci'ali di Italia, convenuti, pe1· discuterne, alla Camera di com– mercio· di Milano, il 26-27 ii. s. ottobre. La loro in– consist\\1za è colsi ihtuitiva~ che rl6n ci se'mHI-a'rrìe1J- tare una lunga dimostràzione. • ar La· varietà, òertamente grandissima, delle con– dizioni in cui si svolge la locazio-ne d'ope·rà in ma– teria d'impiego, allora sarebbe ostacolo a qualunque intervento 1-egisla_tiv·o, quando si trattasse di una mi– nuzio,sa codificazione del relativo -contratto in tutti i suoi ·-particolari. Già accennammo come ben dive'r-si e più modesti siano, e debbano -e-ssere, gli intenti del disegno di legge; e, quanto al pericolo che una eooes-siva ingerenza disciplinatrice rinasoesse nel Re– golament,o d( cui all'articolo 7 (unico punto sul quale l'obiezione ritroverebbe veramente ·qualche valore), ci riserbiamo di trattarne, proponendo gli opportuni ripari, nel suocessivo par·agrafo. · Pooo rileve·rebbe che finora non sia approdata una legge sul contratto di lavoro degli operai, se - per qualsiasi ragione - la legge del contratto d'impiego fosse utile in sè e la sua approvazione incontrasse minori diffico-ltò pratiche. Al quale proposit~ anehe è
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