Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

CRITICA SOCIALE 35 vato - quello di una ,regolamentazione completa e minuziosa, -sul tipo della legge austriaca,. e l'altro, di limitarei a regolare per .Jegge alcuni punti essen– ziali, delegando ad altri, che non sia il legi,slatore, . la risoluzione dei punti e casi seconda.rii - il pro– getto d'iniziativa parlamentare si attenne a questo se– condo metodo e, a nostro avviso, con ragione; sia per la difficoltà di affrontare di primo acchito, con 6pe– ranza di successo non troppo lontano, nelle forme le– gislative - e tanto più ·ad iniziativa parlamentare an– ziichè con un disegno governativo - un problema oosl vasto, nei rapporti degli impiegati privati, mentre fu abbandonato, o non potuto -condurre in ·porto, l'ana– logo progetto relativo al contratto di lavoro in ge– nere, presentato d~l Governo sin dal 1902 (1), e i,J quale, per .Ja natura e per la gravità delle ·principali questioni che presentava, poteva ritenersi insieme più urgente e più matu·ro; sia per la grande disparità deJ.le condizioni, ché prèsenta l'impiego privato, a se– conda delle località, delle aziende e del-le funzioni, disparità fors'anco maggiore, per pare-0ehi riguardi,. che non 'quella del lavoro propriamente op-eraio; e quir,idi per la quacsi impossibilità di tutte prevedere e ,adeguatamente risolvere in astratto le questioni che ne nascono, .senza o -cascare nel groviglio di una in– terminabile casistica, o .foggiare disposizioni che, nel maggior numero dei casi, anche· per la collusione delle parti, verrebbero violate od eluse. La ingenua fede che le maggiori difficoità, ,scatu– renti dai complessi rapporti del contratto di .Javoro, pos,sano efficacemente dirimersi con pre-cetti di le,gge - fede che potrebbe chiamarsi « feti-cismo legisla– tivo» - è diffusa, e per molti segni è visibile, anche neJ.le s-chiere dei lavora,tori dell'imp_iego p·rivato. E ben, ,certo, tuttavia, che il trattamento -ohe· è possi– bile essi ottengano, al pari di quello degli stessi operai ...:_e non soltanto p,e,rciò che •riguarda gli sti– pendi o p·aghe e gli orari di lavoro - dipende es– senzialmente da condizioni demogr,afkhe, economi– che e sociali, che nessuna legge può improv,visamente sovvertire o profond,amente modificare.; quali sono ,Ja ricchezza generale del paese, la fortuna de!J.e singole industrie, o traffici, o professioni, la qu_antità e il valore del lavoro offerto, di fr.onte alla d-omanda e al bisogno; e, in seguito, fino a un certo segno, la soli– darietà degli interessati, :J,a forza rispettiva delle or– ganizzazioni padronaii e- lavoratrici. Una ,legge, che non voglia essere giacobina e violentatrice - e ·lo •~à,rebbe in pura p-éfdita, anche per' gli ,stessi' 1 :i\npie-' gati, per effetto de!J.e inevitabili reazioni e ripereus– sioni che genererebbe - non può aspirare, in ma– teri,e cosiffatte, se non a esercitare un 'azione savia– mente complementare ed integratri,ce. Del resto, ove si coi;isiderino le leggi che sull'argo– mento potrebbero servir di modello, si avverte ,su– bito che .Ja lo-ro vastità ed importanza è piuttosto fo1,male che so.stanziale, appartiene alla corni,ce piut– tosto che al quadro e - ove ·se ne tolgano J.e dispo– sizioni,·· che vi stanno per ragione d1 rubrica o di sim– metria, e che o riproducono norme di diritto generi– che e le quali si potrebbero avere per sottintese, o esprimono concetti e precetti oosì indeterminati da non significare alcunchè di praticamente concreto, oppure si richiamano alle oonsuetudini o alla presu- mibile in~nzione dei- contraenti, ecc., ecc. - il nu- (I> Disegno di legge Cocco Ortu e Guido Baccelli; Camera del de– putati, Legislatura XXI, 2• sessione, 26 novembre 1902, n. 20;. eleo positivo, -che di esse rimane, si riduce ,a ben pi?cola oosa. Chiunque scorra, ad esempio, la legge, forse la più completa in materia, che la encomiabile solerzia del nostro Ufficio del ·Lavoro ci ha tradotta nei Docu– menti (1), quella dell'Austria, dei 16 gennaio 1910, « concernente il contratto d'impiego degli impiegati di commercio e altri impiegati aventi situazione ana– loga», della quale il solo- primo articolo è suddiviso in 42 diffusi paragrafi, si domanderà probabilmente, se i tre primi paragrafi, des 1 tinati a dare la de.fini– zione e .Ja indicazione delle persone a cui la legge si applica, ,completati dai due successivi, che ne es-clu– dono gli agenti dello Stato e altre particolari catego– rie; rispondano a un concetto giuridico molto preci,so, eliminino davvero, con la ricca enumerazione e le ,sottili distinzioni che fanno, i dubbii e le questio,ni · ohe in proposito sorgeranno nella pratica, e se. infine essi qualcosa veramen_te aggiungano. alla indicazione generica, onde. la legge stessa s'intitola: o a quella, anche più generica, di « impiegato privato». Si do– manderà quale ausilio possa re,care alla concreta de– terminazione, nei singoli casi, della natura ed esten– sione dei servizii da prestare e dell'ammontare delle .·rimunerazioni, lo· statuire (§ 6) che, in -mancanza di una convenzione, saranno -e~si determinati dagli usi lo-cali•, ,e, in difetto, lo saranno « secondo le circo– stanze» (sic!). E rilievi di questo genere potrebbero riloltip.!icarsi, anohe ,a riguardo di altre leggi òongeneri, e dei pro– getti, pullulati -in gran numero, in questi ultimi tem– pi, in It;i.lia e fuori, specialmente per quanto ha tratto ai diritti e doveri rispettivi dei contraenti, alle cause di :rescissione del contratto, alle indennità eventual– mente dovute, e così di- seguito; tutte materie, nelle quali - per la già ricordata impossibilità di ,sosti– tuire violente-mente una legge generale alla volontà e àll'interesse delle parti nella infinita molteplicità delle òircostanze di fatto - il pr,ecetto, legislativo ·si limita o a -ripTodurre le più consuete -e pacifiche norme in fatto di interpretazione in buon-a fede delle ,conven– zioni, di ,responsabilità -nascente da colpa e via di– scorl'endo, o a dare dei buoni consigli di ordine mo– rale, degnissimi di encomio per la intenzione che li anima, ma la cui applicazione - specifica incontrerà pur sempre le maggiori difficoltà e rischierà di su– scitare più controversie di quelle fo.rse _che·intende– rebbe prevenire. : Per tutto ciò non saprebbe dolersi il vostro Rela– tore - e trovò in questo ,concorde il Comitato perma– nente - perchè il disegno di legge_ abbia creduto di potersi dispensare, sia dal definire i precisi li-miti dell'applicazione della legge, e la natura giuridica del ,con-tratto d'impiego, e le caratteristi,che dell'impie– gato privato agli effetti della legge speciale; sia dal precisare i :i;equisiti essenziali e secondari del con– tratto stesso, e gli obblighi e i diritti dei contraenti, e le varie forme che il contratto può assumere, e le speciali convenzioni o clausole che può contenere, e i ìnodi come si perfeziona, si attua, si risolve, e tutte le conseguenze cui debba o possa dar· luogo. Ciò avrebbe potuto arricchirci di un nuovo e più o meno elegante e perfetto documento di Iiigislazione, e· of– frire nuova materia di dissertazione alla dottrina, e 11) Questl Documenti., con la .Sntera RelttzLoue Turati e ·col verbale stenografico della discussione avTenuta, verranno quanto prima rac– colti e pubblicati In volume dall'Ufflclo del Lavoro.

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