Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913
34 CRITICA.SOCIALE (Consiglio Superiore del Lavoro) Art. 4. Le disposizioni della presente legge saranno os– servate malgrado ogni patto_ con~rario, salvi? !l caso_ di disposizioni convenzwnalt o di consuetudini locali più favorevoli all'impiegato: . . . . . . Sono parimenti ec_cet_tuat1_ 1 casi di speciali contratti riguardanti funzioni di dirigenza. Art. 5. Fino a che non sia promulgala una legge di riiorma dei Collegi dei probiviri, che li estenda al contratto d'impiego, tutte le controversie, cui può dar luogo la_ applicazione della p~esente legg_e ~ d_el co_ntra_tto_ d_1 impiego, sono defertfe a Comm1sswni arbitrali, isti– tuite possibilmente presso ciascuna Camera di com– mercio. Tali Commissioni saranno elettive, con rappresen– tanza in pari numero degli imprenditori o ditte e dei lavoratori dell'impiego privato, e verranno costituite secondo norme da stabilirsi nel Regolamento per la applicazione della presente legge, udito il Consiglio superiore del lavoro. . · Lo stesso Regolamento provvederà ad attribuire agli enti o corpi interessati l'onere delle spese necessarie, sia per l'istituzione, sia pel funzionamento di, dette Commissioni. . Altrenormeparticolaridel contratto (periodo diprova, clausoladiconcorrenza, orari,ecc.) (Progetto originarlo) Art. 7. Sentito il par,ere del Consiglio di Stato e del Con– sigli,o •superiore del lavoro, e tenuto oonto degl.i usi locali, il Gov,erno del Re emanerà un Regolamento per l'esecuzi·one della presente legge, stabiJ.end.o nor– me particolari ed anche ,estende.nd -0ad esse la ,clausola di ,cui all'arli,co.Jo 6: a) per la determinazione delle condizioni di an– zianità e di categoria di ufficio ai fini dell'applkazione degli artiooli 1, 2 e 3 della presente legge, avuto an– ohe riguardo al modo di liquidazione p,er gli impie– gati, ,a provvigione; b) per disdplinare il periodo di prova e fissarne il massimo; c) per definire entro limiti di ,equità il patto, ,che, vieti o diminui•sca all 'imp.ie, gabo alcuna forma di at– tività dopo la scadenza o la risoluzione de,J contratto; d) per la costituzione dei Collegi di probiviri in vfa provvisoria, di oui all'a,rtkolo 5, e fi,no a quando una legg,e genera·le non abbia a disciplinare il pro– bivirato; e) per ammettere una rappr,esentanza degli im– piegati e commessi di commercio al Consiglio supe– riore del .lavoro. (Consiglio Superiore del Lavoro) Art. 6. Le stesse Commissioni, osservate le /onne che sa– ranno stabilite dal Regolamento . per l'applicazione della presente legge, determineranno norme parti– colari: . à) per disciplinare il periodo di prova e fissarne ,l massimo; . b) per definire entro. limiti di equità il patto che vieti o diminuisca all'impiegato alcune forme di at– tività dopo la scadenza o la risoluzione del contratto· e) per stabilire, quando occorra in relazione a1'. l'indole delle aziende e alla natura d~ll'opera prestata dalle varie categorie d'impiegati, i limiti di orario ordinario e le condizioni per la prestazione del lavoro straordinario. Esse avranno inoltre facoltà di stabilire tutte 1e al– tre norme di carattere generale, relative al contratto d'.impiego, in seguito a· Cf!IICordati o a costante giu– risprudenza; come pure di omologare gli accordi, che prendesse la maggioranza degli interessati di ciascun rC!mo di comm_ercio e d_elle due classÌ, circa l'ora di s1mul(anea ch!llsu_ra dei negozi . . Ta_l1norme ed tn(ese, ~ te loro eventuali modifìca– z!oni, saranno obb~iga/orie nelle giurisdizioni rispet– twe, dopo che abbiano ottenuto la ratifica del Consi- glio superiore del lavoro. · Cassa previdenzavecchiaia e invalidità. (Progetto originarlo) Art. 8. Colla legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza di cui all'art. 26 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sarà disciplinata l'iscrizione degli, impiegati e commessi di commeroio alla Cassa stessa. (Consiglio Superiore del Lavoro) Art. 7. Colla legge per la r·iforma della Cassa Nazional_e di Previdenza, di cui all'articolo 26 della legge 4 apri– le 1912, n. 305, sarà disciplinata la iscrizione alla Cassa stessa degli impiegati contemplati dalla pre– sente legge. Rappresentanza nel Consigliodel ,Lavoro. (Consiglio Superiore del Lavoro) (I) . Art. 8. Agli attuali componenti il Consiglio superiore del lavoro, sono aggiunti due altri membri, da nominarsi per decreto reale, su proposta del ministro di agri– coltura, industria e commercio, uno in rappresen– tanza degli impiegati e l'altro in rap'presentanza dei principali, secondo le norme clze stabilirà. il Regola– mento per l'applicazione della presente legge. Privilegioper stipendiarretratio indennità e in caso di fallimento. (Consiglio Superiore del Lavoro) Art. 9. Agli impiegati privati e ai commessi di commercio è esteso, per la durata di sei mesi, il privilegio in– scritto al n. 4 dell'articolo 1956 del Codice civile. In caso di fallimento, l'impiegato o commesso ha diritto- all'indennità di licenziamento, oltre allo sti– pendio del mese in corso; tali ·somme vanno com– prese nei crediti privilegiati, · di cur all'articolo 773 del Codice di coinmercio. II. LAHELRZIOHE ALCOHSl&LIO DEL LAVORO. Fra il primo ,e il secondo dei due testi sopra ri– prodotti intercorse la discussione (Relatore Turati) nel Consiglio Superiore ciel Lavoro, che accolse, con qualche lieve ritocco, gli emendamenti proposti dal Relatore, ,emendamenti - come già avvertimmo - onde si compon,e il nuovo testo,. adottato dalla Commissione della Camera dei deputati,· composta degli on. Luzzatti, V. E. Orlando, E. Chiesa, Na,va Ottorino, Ciuffelli, Landucci, Coris, Della Porta e Turati. ' Dalle bozze, perciò, di quella Relazione ~ tuttora inedj!? - strql_~er~~? quei, hi:ani, che ci ~embran~ meglio lumeggiare l mdole generale del ·disegno d1 legge. Del quale conveniva anzitutto valutare la por– tata pratica, sfrondando le ing,enue eccessive illusio– ni, e insieme disarmando e ~lacando, gli eccessivi terrori; che il suo annuncio aveva generato nei due ceti che il disegno di legge prende di mira. . È appunt? 1.:on ~iffatta valutazione che la Rela-. z10ne mcommcia. I. Contro il " feticismo legislativo "" - Quel che può dare, oggi, in Italia, una legge sul contratto d'im– piego. - Importanza prevalente dell'organo giu– risdizionale. ·Fra i due metodi (cosi .il Relatore), che possono ad-0ttarsi per disciplinare il contratto d'impiego pri-, ' (I) Questo artloolo 8, trasformazione della lettera e dell'art. 7 del progetto originarlo, venne dlsousso ma, posto 'al voti, non ottenne la maggioranza nel Consiglio del Lavoro; la Commissione della Ca– mera tuttavia volle farlo proprio.
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