Critica Sociale - Anno XXII - n. 17 - 1 settembre 1912
CRITICASOCIALE .. 269 altri (la cosa è intuitiva, benchè l'articolo espressa– mente non lo dica) che fossero,sfuggiti all'inscrizione d'ufficio per disordine o deficienza dei registri .mu- nicipali. · E ben, naturale che, in simili casi, l'inscrizi@e possa domandarsi e, chi la domanda, debba docu– mentarne il diritto. Appunto perchè esso non risulta, d'ufficio, all'Ufficio. Se risultasse, per l'art. 19, non sarebbe luogo nè a domanda nè a documentazione. Come ?avèb~e aI?eno P:etenclere produzi~ne_ cli p_ro– ve e cli certificati eia cb1, essendo stato già mscntto nelle listt; del Comune, dovrebbe richieqere le pI'òv'e e i ,certificati, per ripresentarglieli, a quello stesso Ufficio elettorale che già li ha ·ricevuti ed esaminati, e di· cui quasi sempre rimase in possesso! Ed è appunto per coteste consiò.erazioni, che, .co– me già avvertimmo, l'ultima circolare Giolitti - per' chi badi soltanto al suo tenore e non a una pres1mta o altrimenti desunta intenzione ·_ non ci sembra condurre in morlo certo, ed univoco alla conclusione restritt.iva che le viene attribl!lita.. Scrive infatti l'on. Giolitti: ·« Poichè gli art. 20 e 21 detet'minano in modo tas– s,ativo quali sono i titoli che dànno diritto alla in– scrizione d'ufficio, questa, come fu ,avvertito al com– ma 20 della circolare 12 agosto n. 7, non può essere estesa a tutti coloro che già erano compresi nelle· liste elettorali del 1912, cui l,a legge .tolse ogni efficacia, ma soltanto a quelli che si trovino nelle condizioni presoritte ». E il comma 20 della circolare 12 agosto dice .uni– camente, al riguardo, che devono presentatè la domanda coi documenti coloro, che « non si tmvino nelle condizioni stabilite dalla nuova legge per la inscrizione d'ufficio». 'Soggi,unge che « le indica– zion·i delle vecchie liste . sarcinno però tenute pre– senti dalle Commissioni .comunali.... per indiçare nella nuova lista, oltre il requisito che dà diritto all'inscrizione d'ufficio, anche il titolo diverso che l' elettòre possiede l>- . Or. poichè, con:i'è noto, ,coteste. indica?-ioni,. che si debbono desumere .dalle vecchie liste, servono, fra l'altro, a sceverare dalla massa degli elettori, e a contracfdistinguerè gli elettori che posseggono quei titoli di capacità - o essere compresi ·nella lista dei giuratì, o aver superato l'esaI!).~cli compimento della elementare inferiore, o coperto gli uffici o meritate le distinzioni elencate nell'art. 4 - che abilitano, a far ,parte deUe Commissioni comunali o .prorinciali (art. 25 e .37) e dei Seggi elettor4)i come sc ,n1tat9.ri . o' '1'.appresèntaRti dei candidati' (mt, 82 e 85)';'.rìsulta 1 eia ciò che, anche nel pensiero clell'on. Giolitti, la « nessuna efficacia » delle vecchie liste deve inten– dersi in un senso relativo, che d'altronde è il solo ragionevole, iiel senso che le indicazioni ch'esse forniscono, che si debbono attingere ad esse, non fanno vangelo, sono soggette ad attenta revisione, possono venire revocate in dubbio, controllate, an– che ricusate, quando le indagini compiute riescano a infirmarle. All'infuori di ciò, il richiamo .dell'on. Giolitti agli art. 20 e 21 della· legge non è-in fondo che il richia– mo all'art. 19, che li domina entrambi, e la cui portata, tutt'altro che restrittiva, s'è chiarita più so– pra. 4° - 'Asseveriamo inoltre chè è puerile fondare la pretesa necessità di nuove domande è documenta– zioni, per chi già era inscritto come elettore, nel fatto che, a sensi dell'art. 132, 1° comma (disposizioni transitorie), e per dichiarazioni delle Relazioni e del Ministro, si tratta ora di « formazione di nuove liste elettorali» e non di un'ordinaria revis-ione periddica; onde - si aggiunge - vennero assegnati alla pre– parazione delle stesse termini speciali e più vasti, e non si ordinarono (come avviene pef le revisioni) elenchi speciali a parte per i nuovi inscritti e per i cancellati. · Questa argomentazione non è altro, chi ben guar– di, che un povero giuoco di, parole! Invero, non si contesta dai nessuno che, in seguito a così notevole allargamento del .suffragio, si ren- . desse materialmente necessaria la formazione di liste •nuove e più ampie, con più ~i termini di prepa– razione·; nè occorressero, di caeguenza, gli elenchi a parte_ d~i•nuovi inscri,tti e dei' ~nce.ll ~ti, gF uni e gh altri risultando senz-altro,dal semplice· confronto delle liste nuove colte ·a,11.tiche: Ciò che si contesta, ciò che· è· inammissibile, ciò che non solo non è sancito, ma è' esch:tso,·dal \fettato· della legge - ciò che è escluso, possiàtn<:>oggi sog– giungere, dalle stesse ammissioni implicite delle istruzioni ministe•riali - è la conseguei;iq,aesuberante non solo, rria contraddittoria, chè dal fatto del rinno– vamento vorrebbe dèrivarsi: la inesistenza· cio~, a qualunque effetto, delle antiche liste, e particolar– mente all' effe~to di documentare... il loro proprio contenuto. · Senza dubbio : le ·vecchie liste perderanno il loro valore, come attributrici formalmente del diritto elet– torale, quando le nuove liste saranno subentrate. Questa è una verità, che an·che il celebre De la Pa– lisse avrebbe, sènza sforzo, riconosciuta. , Nel frattempo esse conservano semplicemente quel ragionevole valore, maggiore o minore a seconda dei casi,· e materia di apprezzamento e di critica, che nessun leguleio artificio può togliere a nessuna cosà umana. Lo consetvano tanto, che a una ele– zione parziale, che dovesse farsi in questi mesi, esse sole darebbero gli elettori legittimi. Lo con– servano tanto, che per· chi si valga ·della facoltà, consentit.a dalla nuova legge, di ·mantenere la pro– pria inscrizione ael domicilio civile 'O in un pre– cedente domicilio politico (art. 24, commi 3° e 4°) anzichè trasferirla nella residenza-, o di· mantenerla (art. 132, comina 8°) nel Comune bensì,- ma in un Collegio diverso da quello irr cui ha la residenza, è alle vecchie liste che si dee ricorrere -per control– lare e documentare quel « possesso di stato eletto– rale » ·che sorregge e rende accettabile. tale domanda. Lo conservano tanto, che è riconosciuto ormai dallo stesso Ministero ch'esse si debbano tener pre– senti nel compilar· le liste nuove, per assegnare a ciascun elettore i titoli di capacità che assistevano la sua, inscrizione,. e pei q(1ali non vérrà escluso dalle Commissioni elettorali e dai Seggi. Lo conservano tanto, èhe viene finalmente riconosciuta la necessità di notificare personalmente agli elettori - che 11isul– tano da esse esser tali, e contro la cui reinscrizione sorgesse ostacolo -'---il fatto e il motivo dell'ostacolo e il modo di ovvia.Fvi. A queste ammissioni e concessioni la forza e l'evi– denza delle cose hanno trascinato, riluttante, il Mi– nistero degli Interni. Ma con ciò la causa è decisa. Perchè ·ciò significa che, dunque, non è esatta questa assurdità manifesta ·chè si andò ripetendo : che le vecchie liste non esistono più; che di esse non si pos– sa o si debba più tenere alcun conto. Se esse provano ch'io ero elettore a suffragio ristretto, provano - se non si dimostri che usurpavo il diritto - che dovrò esserlo ancora, dovrò· esserlo tanto più, a suffragio altargato. E, se bastano· a difendermi dalla degra- • dazione elettorale - a documentare ch'ero elettore per capacità, ossia per un titolo ·speciale e superiore al titolo minimo che Ia nuova legge richiede - pro– vano insieme, e tanto più, ch'io ero per lo meno un elettore puro e semplice. Se proteggono il diritto
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