Critica Sociale - Anno XXII - n. 16 - 16 agosto 1912

252 CRITICA SOCIALE VITTORIA. - Dal 1896 esistono· Consigli speciali per fissare i salari minimi legali (111i11imu111 wage boards) e quanto rigunrda gli npprendisti e le ore straordinarie. Originariamente istituiti pei mestieri più .infestati dallo sweati11g system (mobilio, vestiario, calzattir.e, biancherin, sottornsli, pane); con leggi ciel 1900 vennero estesi alle professioni cli beccaio e cli pa– sticciere e .·i autorizzò ad istituirne per qunlsias.i pro– fessione, con Decreto del Governato1,e, su delibern– zione cli uno dei due rnmi ciel Parlamento. Consistono di non meno cli 4 e non più di 10 membri, oltre il Presidente, ,e clul'ano due -anni: eletli metà dagli im– prendito-ri, metà dagli operni; se l'elezione va deserta o si apre t~na vac.nnza, provvede alla nomina il Go– verna-to,re. I membri eleggono, fuori ciel loro seno, il Presidente: in difetto, lo nomina il Governatore. Il Consiglio per l'industria dei mobili è tulio nominato dal Governatore; ciò in odio ai numerosi chinesi, eser– centi quell'industria. Ciascun Consiglio può fissare la tariffa minima pei salar( d•'terhpo, o cr colt.irrio, o ent'rambe;' l'orario ·cui corrisp'onde il salario normale; il salario pel lavoro suppl-emenlaTe; prendendo in considerazione la na– tura, categ,oria -e modo del lavoro, !'-età e il sesso dei lavora-tori, -ecc.; può fissare la p_roporzione degli- ap– prendisti per ciascun 1:avoro od industri-a, e il· 1oro salario, .in rapporto all'età, nl sesso, alla capacità; abi– litare i singoli imprenditori ,a .fissar-eessi i salari a col– limo purchè proporzionali alla tariffa minima dei sa– lari a tempo. Le cl-eLerminazioni di ciascun Consiglio valgpno per le -città, ma il Governatore può estenderle a borghi, a Contee o parli di Contee. L'Ispettore capo può rila– sciar-e, agli operai, v-ecchi o infermi, licem,a di lavora– re per un salario inferiore al minimo fissalo dal Consi– glio. Il Governatore può sospendere l'efficncia cli una delermin,az-ione per un semesLr,e, -e il Consiglio può nllo,ra sentir t,estimoni -e emendarla. Ci,ascun operaio può agire èontro l'imprenditore pel pagamento ciel snlario minimo; ogni patto oontrario è nullo. Una Commissione Reale, composta di membri delle due Camere, per riferire sull'applicazione delle Iesgi sulle fabbriche, ese.guila una vasta inchiesta nei vari Stati dell'Australia, riconobbe nella sua Relazione, 19 febbr:iio 1903, eh-e i Consigli per i salari « hnnnn co111pi11tn 1111 lavoro utilissimo, specialmente nelle in– rlt~st,;iein cui il « si.<lema del sudore» era lal'gflmenle esteso)), . Proponeva però « la trasformazione dei Consigli -in Corti di Concilia=ione, con facoltà di decidere in pri– rnn i'stanza le vertenze industrial-i, confermare gli ac– cordi fra le parti o, 110nraggiungendosi l'accordo ~n– tro due settimane, -emettere un giudicalo (awarcl) va– lido p-er sei mesi, dopo i quali possa interporsi ap– pello nlla Corte di Arbill'ato; e ctie i Presi<lenti dei Consigli fossero magistrati cli polizia, nominati dal Giudice capo della Corte Suprema ». Tali proposte non rennero accolte che in- parte. La legge 30 ottobre 1903 (Factories and Shops Aci) introdusse notevoli modificazioni. I Consigli speci,a~i pei salar'i non furono aboliti, ma si dispose che se ne possano creare dei nuovi solo su deliberazioni di en– lr~mbi i rami ciel Parlamento; si affidò al Min'Ìstro del La-voro la nomina dei membri· dei Consigli spe– ciali: se però un quinto degli operai o degli impren– ditori di una data industri:, Yi si oppone, il Ministro può affidarne l'elezione agli interessali, giusta le nor– me delle leggi anteriori. , Il Presidente può richiedere deposizioni giurate, sia ai Consiglieri, sia ai terzi. La legge toglie ai Consigli speciali la facoltà di limit:we il numero degli. app1,en– clisti, affida all'Ispettore capo il potere di rilasciare certificati che abilil·ino a lavornre sotto tariffa gli ope– rai, deficient.i, i quali però - salvo speciale consenso del Ministro - non possono, in ogni stabilimento, ec– cedere il quinto degli operai. L'innovazione più importante fu la Corte degli Ap– pelli Industriali, costitui.ta da un Giudice della Cori-e Suprema e da due asse~sori con voto consultivo, eletti, caso per caso, dai membri, padronali e operai del Con– siglio speciale, -la cui determinazione è impugnata. La sezione XIV della legge prescrive ai Consigl,i e alla Corte, nelle determinazioni e nelle ·revisioni, di informarsi alla misura media dei salari, a tempo o a cottimo, assegnati ad operai di media capacità da im– prenditori di buona reputazione; il salari-o minimo da fissarsi non deve superare tale media; se al Consiglio appaia insufficiente, deve riferirne al Minislro 1 il quale ne investe"la Corte, -e quest/t può aumen'iarlo. È interessant,e l'aumento dei salari, nell'anno suc– cessivo al riordinamento dei Consigli di Conciliazione. L'Ispettore- ~apo delle fabbriche -e manifatture dello Stato, Harr,isson Orci, pubblicava, nel Rapporto 31 di– cembre 1904, i-1quadro seguente: Salm•i medi settimanali ante1'io1·i e poste1'io1'i alla fissazione del sala1·io minimo in li1•e sterline (25 fr.), scellini (fr. 1,25) e dena1•i. saiarlo anteriore Salarlo posteriore Calzatura . . (1896) Lst. 1, 8, 2; nel 1904 Lst. 1 1 7, O Lavorazione dell'ottone . (1908) " 1, 9, 8; ,, ,, 1,10,10 Pane. . (1896) " 1,12, 6; " " 2, 1, 8 Birra. . (1901) " l,14, 4; " " 2, 1, 6 Macellai . (1900) " 1,17, 8; " " 1,19, 2 Tabacco . (1900) " 1,10, 8; " " \,12, 4 Vestiario .. (1896) " 1, O, O; " " 1, 1, 2 Bottai (1900) " 1,15, 7; " " 2, 6,11 Mobilio. . (1896) " 1, 9, 1; " " 1,17, 7 Orefici . (1900) " 1,13,10; " " 2, o, 5 Cuoio . t1902) " l, O, 4; " " 1, 2,10 Vasai . (1900) " 1, 8, 1; " " 1,14, fl Lana. . (1901) " 1, o, 5; " " 1, o, 9 Nel 1908 esistevano 51 Uffici di salari (38 nel 1904), le cui decisioni tocoovano più cli 50 mila operai dei due sessi, sui 70 mila dello Stato di Villoria! Ess,i funzionano - secon<lo Harri-sson Ord - senzn urli nè atl,r.ili a·pprezzabili; regolano il lavoro e fissnno il sal,a-rio di oltre I due .!ferzi negli' o~èra-i. - AUSTRALIA DEL SUD. - La legge del 1900, che mod-ifi.cò- l'altra sull-e fabbriche del 1894, era analogn a quella di Villoria, ma -subordinava la islituzio'ne dei Oonsigli dei salari a singole deliberazioni del Parla– mento. La Camera Alta non avendovi aderito, la legge, per questa parte, rimase senza applicazione, come quella d-el '94 su la conciliazione e -l'arbitrato obbli– gatorio. Per l'incremento del « sistema del sudore; nell'in– dustria del vestiario, sopravvenne la legge 24 novem– bre 1904, che autorizza senz'altro il Governatore a or– .di_nare la costituzione, per tale industria, compresavi la prepa-razione della biancheria, di uno o più Consi– gli, che devono fiss-are il salario minimo per le donne e gli operai giovani, occupati sia nelle fabbriche, sia a domicilio. La metà dei membri sono eletti dagli im– prenditori registrati, e l'altra metà dai lavoratori, an– che se no11 registrati.

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