Critica Sociale - Anno XXII - n. 16 - 16 agosto 1912

CRITICA· SOCIALE 251 niZzaziorie dei consumato1•i e la teoi•ia riiarxista basterà probabilmente ad incuriosirli. Per lo Staudiger - conti;o l'opinione pm comu– nemente ricevuta - la cooperazione di consumo sarebbe la più ovvia e vera conclusione della dot– ·trina marxista. E ognun vede quanto appaia ti– mida, al paragone, la tesi apologetica cli Mutschler e di Vergnanini ! ALESSANDRO SOHIA VI. Net prossim(?r fascicolo.da1·emo un largo sunto e qual- che commento dello studio dello· Standiger. · La C. S. LA ·LE6ISLDZIONE DEL SDLDHIO Il minimo legale in Australia La malinconica rilevazione delle condizioni ge– nerali del lavoro a domicilio, fatta da Demos Alto– belli, nella mon0grafìa iinedita che abbiamo discollsa, lo spinge alla ricerca dei rimedii appropriati a tanta gravità di malanno. Urr paragrafo dedicato ai ri– medii di iniziativa privata - Organizzazioni profes– sionali da un lato, Leghe di co'mprato!'i dall'altro - ne dimostra' con dati di fatto l'inesorabile ina– nità. In Francia, ad esempio, sopra 6 milioni di la– voratrici, solo. 50 mila -- secondo una statistica del 1910 - appartengono a Sindacati di mestiere. I varìi Syndicats de l'aiguille, o des couturières, o des ouvrières de l'habillement, non raggruppano cia– scuno che poche centinaia di lavoratrici: taluni hanno generato piccole Cooperative di produzione (la Perce-neige, la Semeuse, la Lingère e simili). Ma sono fiori di· serra, che vivono di aiuti filantro– pici, o servono come réclame a determinate propa– gande confessionali. Nè diverso è il caso negli altri Stati .. Le Leghe dei compratori, dirette, èoll'aiuto del label (contrassegno sindacale alle merci prodotte in condizioni di lavoro equamente, rimunerato) e delle liste bianche ( elenco dei fabbricanti che rispettano .le tariffe sindacali), a boi:cottare gli sfruttatori a san– gue del lavoro indifeso, conseguirono qua e là una maggiore espansione e negli Stati Uniti raggiunsero una relativa potenza. Ognun vede però quanto sia utopistico pretendere di dominare il mercato sosti– tuendo l'imperativo di \)n apprezzamento morale alle leggi del tornaconto. L'azione di simili rimedii non va oltre l'epidermide del° vasto fenomeno che ••pretende, intaccare prof?ndamei:te. Tant'è che la 1 stessa « 1a Conferenza mternaz10nale del1e Leghe sociali dei compratori», tenutasi a Ginevra nel settembre 1908, raccomandava bensì l'organizza– zione dei lavoratori a domicilio, le inchieste, le Esposizioni relative, ecc., ma concludeva recla– mando sopratutto - per limi.tare i danni e le ver– gogne del lavoro a domicilio - un pr:ovvido in– tervento statale. In materia di legislazione dei salarii in s-enere nessun paese andò finora più oltre dei vari1 Stati australiani. Ci sembra quindi interessante spigolare, nello studio del nostro èompagno, quanto si rife– risce alle Leggi australiane. Le prime -leggi,· che determinarono un minimo le– gale di salario, furono della Confede,razione Austra– liana. L'Australia - è noto - offre oggi· allo studio dei sociologì gli esperimenti più arditi di legisla– zione del lavoro. Stato giovane, ove il grande capi- tale e ·la 'grande ind.ustria sorsero molto tardi, -Stato d'immigrazione inglese, d,ell' Inghilterra adottò, in brev,e volger d'anni, tutta quella legislazione che al– l'Inghilterra stessa era costata un secolo, e la emulò ard-itamente. L'influenza politica ed economica del Partito o.peraio, nei sei Stati Confederati, ha deter– minato questa politica, che meriterebbe un -lungo -esa– me ed un'ampia di-scussione. ,Se e in quanta parte codesta politica rappresenti un progresso vero e proprio, universalmente appli– cabile collo sviluppo· della civiltà, e se e in quanta parte invece un fenomeno contingente, do,vuto a peculiari condizioni territoriali, capitalistiche, indu– striali, operaie, ecc., q,vi non possiamo ind.a'gare. Certo è, che,l'Auslralia s'avvia ad essere maestra alla stessa fogp.ilterra e, appunto, l,a legge inglese .sul lavoro a domicilio trasse dalla legge australiana i principi1 informativi. Osservazione generale: le leggi australiane hanno un campo e uno scopo ben più vasto del solo l:;ivoro a domi'cilio. L.'Australia spi·rtge l'i·ht~rverttd s'taf.4ilel/fih'o aHà proibizione degli scioperi, puniti con multe in– genti e col carcere. NUOVA ZELANDA. - Spetta a.Jl,aNuova Zelanda l'iniziativa nella creazione degli « Uffìci Arbitrali per evitare i conflitti del lavoro >>, ottenuta nel 1894, dopo vari .anni di discussione. Il sistema neo-zelandese (accettalo poi, con alcune modificazioni, dagli altri Stati australiani) creò Uffìci locali di Conciliazione e un Tribunale Arbitrale di Stato. Il funzionamento di questi Uffici è obblig.atorio. Gli Uffici di Conciliazione -0ercano di accordare le parti in conflitto, e, se ciò riesce, la tariffa concordata ha forza legale. Se .J'accordo non sia raggiunto, l'Uf– fici,ostesso fa delle proposte di accordi, che impegna– no le parti se queste le accettano, o non le combat– tono. Le parti hanno un mese per appellarsi al Tribu– nale Arbitrale; le decisioni di questo sono in ogni caso obblìgatori,e, sia p,er le parti in causa, sia per i casi analoghi sopravvenienti. Il Tribunale Arbitr,ale ha (a– coltà di estenderl·e, a richiesta di una delle parti, a tutta un'industria -e ad industrie affini. Pendendo una causa davanti al Tribun,ale Arbitrale, non sono per– messi nè scioperi· nè serrate. Le tariffe durano in vi– gore per un tempo determinato. La legge. però non ha efficacia che per le Unioni Operaie· registr.ate,. e presuppone l'organizzazione degli operai. ~ori -si ri– chi-l}<Ìe l'organizzazione dei padi;oni, nè, ocoorre ·ten– tare l'Ufficio di Concili-azione, prima di ticorrere al Trjbunale. In entrambi gl-i Uffici è un eg_ua-1 numero di padroni e operai. Il Presidente della Conciliazione è eletto dai consiglieri; quello del Tribunale dal Go– v-ernatore. Le pene, per scioperi o serrate successive al giudizio, non superano. le 50 sterline. La legge 31 ottobre 1905 ha modificato quel-la del 1901, determinando così il minimo dei salari: « Qualunq.ue operaio, impiegato, a qualunque titolo, ha diritto di reclamare dal padrone il pagamento del suo lavoro al saggio convenuto, che non potrà, mai essere inf.eriore: a) a 5 scellini (L. 6,25) per settimana, per le per– sone •sotto i vent'anni, nel primo anno d'impiego, con un aumento annuo di almeno 3 scellini per settirqana, per ogni anno successivo, occupato nella stessa indu– stria, fino ai 20 anni; b) a 15 scellini (L. 21,25) per settimana, il primo anno, e 20 scellini per gli anni seguenti, per le per– sorie di 20 anni e più, che furono impiegate durarite almeno quattro mesi ».

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