Critica Sociale - Anno XIX - n. 10 - 16 maggio 1909

CRITICA SOCIALE 153 discussione del Parlamento, o alle critiche e alle opposizioni degli industriali, o alle vicende poli– tiche dei Ministeri proponenti. In compenso, sono state perpetrati in vario tempo circolari e decreti, coi quali ministri e sottosegre• tari, smaniosi di legare il proprio nome ad una legislazione nuova, crearono nuovi inciampi e nuove pastoie, inutili alla tutela dei diritti dello Stato, ingombranti e dannosi al progresso delFin– dustria. Vou. Afan de Rivera, ministro dei LL. PP. nel '98 1 nella magnifica rivoluzione scientifico-in– dustriale suscitata da Ferraris e dA. 'fesla, vide solo una possibilità di rivoluzione elettro-ferro– viaria: ed, obbedendo a questo concetto, tecnica– mente ancora utopistico, ed economicamente errato, iuflisse all'iudustria idro-elettrica una circolare– catenaccio, ed una Com,nissione <lestinata ad ap– plicaria, la quale esiste ancor oggi, vera soprav– vivenza fossile dei nostri sistemi burocratici. E Fon. Niccoliui 1 sottosegretal'io allo stesso dicastero nel 1902, con una circolare non meno deplorata, e fortunatamente subito revocata dal successore 1 mette\·a. in. quarantena, per il sacro terrore degli accaparratori, l'applicazione della legge vigente, in attesa della legge unovn .... che è ancor oggi in 1irepara;,,ioue. Ora sembra che le smanie per la trazione elet– trica sulle ferrovie, e Possessione degli accaparra– tori, abbiano ceduto ad una visione più serena e più chiara delle cose; e, se un gretto fiscalismo statale, al quale pur troppo siamo avvezzi, non sarà. il nuovo idolo, al quale dovraono essere im– molati gli interessi veramente grandi e vitali della 1rn.;1,ione,sembra esser maturo l'av\·euto d'una uuova legge, moderna e corag~iosa, che governi davvero e non sconvolga od inceµpi la utilizza.– ;,,ione razionale delle acque pubbliche. Già nel 1002, in queste stesse colonne ( 1 ), l'a– mico iug. Omodeo, cono~citore valente della ma– teria, risali Vi\. - (lalla critica di balorde statuizioni min!steriali - alla formulazione cli alcuni capi– saldi, sui quali egli pensav11, poter poggiare la nuova legge sulle acque pubbliche. Rinunciando alla ua.;,,ionnliz;,,azione imme(liatn. 1 egli propùueva.: limitazione a sessaot'a,llni della durata delle concessioni, diritto a riscatto da parte dello Stato, protezione e,l incoraggiamento dei grandi impianti rispetto ai piccoli, e sopratutto bacini artificiali regolatori di portata. Questi principi conservano oggi tutto il loro va• lare, anche dal punto cli vista del partito socia• lista (il quale in questa materia non può proporsi a.Itri scopi ed altri criteri che quelli di una savia. ed illumiData tutela della proprietà collettiva, e di propulsione allo svilnppo della pubblica ric– chezza). Io cercherò di svolgere alcuno di tali ,principi, riferenclomi specialmente al progetto di legge, cbe nel dicembre scorso sta va per essere dicusso io Senato 1 e che, probabilmente senza grandi modificazioni, verrà.. ripresentato ai due rami del Parlamento: e spero di poter dimostrare al– meno la possibilità di contemperare i due scopi, che all'azione del partito socialista e del suo Gruppo parlamentare ho dichiarato cli ritenere confacenti. . .. Non discuterò quella parte del <lisegno di legge, colla qnale si tende ad accentl'are nel :i'l[inistero delle Finanze tutta la trattazione delle concessioni cli derivazione. Unità di crit,erì e semplificazioni <li procedura si otterranno certO coll'accentra• mento; e sarà già. un vantag~io l'avere evitato le frequenti contraddizioni tra Prefetture e Ministeri. (') C1"1tica 1002 1 n. lO, p!~g. H9. Non dimentichiamo però che la nostra burocrazifl. peg-giora. man mano ne saliamo le vette; e pen• siamo che la visione esatta dei fatti e la cono• scenza dello persone, così importanti in una ma– teriache diviene ogni giorno più complessa e più delicata, souo più sicnre e più libere in nn pic– colo centro, che non attraverso le lenti, or fiscali, ora parlamental'i-uff-iciose, sempre microscopiche e miopi. della nostra burocrazia centrale. Chi ne ha potuto constatare con la propria esperienza la po• \'ertà <li criteri, la pedanteria che vuol parere scru• polo di legalità, la prnntezza colla quale nel suo foro si vincono le cause più ingiuste col mini• stero di qualche sollecitatore ufficioso (e più sere• 1 litato è, più presto si ottiene) e la lentezza sner• vante colla quale le pratiche camminano quando quelle sollecitazioni mancano, o la rapidità colla quale ritornano, quando qualche interesse più o meno confessabile le i□tralcia: chi tutto questo ha conosciuto e provato non potrà sperare larghezza di vedute nè giustezza et! indipendenza di criterì clall· acce ntrata giurisdizione ministeriale, e pre• ferirà le attua.li coutraddizioni di giudicati fra Prefetture e Min isteri, tanto più in quantO i giu· d1cati più strani e più enormi sono una sµe• cialità. di questi ultimi. Ma lasciamo questo argomento, d'indole troppo generale, e sul quale già. tanl;o s'è scritto (e ancor non s'è detta che partif., della verità) su queste stesse colonne, e.... paitllo 1najoi·a cmianius. Un soffio vivo di modernità ha ispirato l'art. l del progetto di legge, alh.-\.rga.ndo il concetto di acqua pubblica a tutte le acque sco,·1·enli in alvei natu,·au, ed alle sorgenti rapo di fiume o lli tm·• renti. Qltanti fiumi. ... d'inchiostro sono stati ver– sati, fra quanti errori e quante incertezze si ~ dibattuta la giurisprudenza, primf\. che si giun• gesse ad una definizione semplice e chiara dei cal'atteri fomlamentali dell'acqua pubblica! eo~i pure il concetto delle sorg-enti capo cli fiume, og• getto d'influite <lisquisizioni giuridiche. da quanti secoli batte\·a alle porte della nostra antiquata le gi~lazione idraulica! In materia di sorgenti, noi siamo ancora governati dall' antichissimo aforisma,: JJ01'liO am·i est aqua viva, cousacnt.to nell'art. ,17,0 del cod. civ. italiano, ed in tutti i co clici europei. Non aveva. la sapienza ronHtna trasfuso nelle leggi il nesso indis.:.iolubile che lega un fiume alle sue sorgenti; cosicchè, per un traclizioualismo vietO e formale, 8'era reso possibile quest'assul'do giuri– dico, che un fiume pubblico fosse spogliato. senza possibilità cli dif'es~, del maggior tributo ,l'acque perenni, che gli deriva dal naturale ,lefinsso cli acque sor~ive scaturienti in t.errnni privati. Poichè inlatti un criterio puerile, completamente avulso dall'origine geolog-ica dei fiumi e delle fonti, ha sempre limitato la competenza degli nivei al li· vello delle piene orditut.rie. così è frequente il caso di fiumi alimentati da sorgive copiosissime a.Ili• neate lungo il loro corso, le quali, pur es.sendo state ab OJ·i(Jine sub-alvee, ed avendo quincli avuto da natura carattere e funzione rii capi di fiume, conservarono il primitivo livello <l'efflusso, mentre il fiume incideva ed approfondava il proprio solco a causa ,lelle erosioni millenarie. ed assunsero così il ca rattere giuridico tradìzioDale di sorgenti pri• va.te . Qu indi l'aggiunta 1lelle sorgenti capi di fiume alle acque pubbliche costituisce una lodevole ri• vincita dei criteri scentifici e giuridici più mo– derni su pregiudizi in\•eterati ed assurdi, ai quali è stato asservito tino ad ogi{i, in mA.teria d'acqne, il diritto naturale dalla collettività. J~, poichè nem• meno il principio del ca,pU,t/luminis può soccor• rere in tutti i casi, nei quali nua S0l'gente copiosa

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