Critica Sociale - Anno XIX - n. 7 - 1 aprile 1909
CRITICA SOCIALI, 103 ------------- siffatta conrl.izione. E tempo che essa.sia rnnce\lata dalla leg~e 1 la quale - e proprio iu grazia di (lUesta iufelice disposizione - si dso!ve, per tanti poveri sinistrati, in uua sconcia canzonatura! Partt>mlo poi dal concetto che è arbitrario ed antiscientifico il voler fis~are uella ristretta cer– chia di due a11ui il didtt,o a revisione, e, d'altra parte, preoccupandosi di non dar luogo ad abusi, il Cougresso s1 dichiarava faYorevole a,1 una am– missione eccezio1u\le dell'esercizio del diritto di revisione oltre il termine normale <lei due anni, proponendo d'inserire nell'art. 13 della legge at– tuale la. seguente aggiunta: " Quando le consegueuzo di un infortunio, rima~te latenti durante il periodo di due anni, si mauifestino, in modo irrefutabile e certo, per cui si possa inoppu-• gnabihnente stabilire nesso di causalità. tra l'inabilità. e l'infortunio, soltanto dopo il periodo suddetto, il sin i• Rtrato potrà sempre richiedere la liquidazione delle in– dennità dalla legge stabilite . ., Ju tal modo sono - a parer nostro - benissimo conc\liate le esigenze della giustizia colla necessità di impe<lire deplorevoli abusi. Circa poi le disposizioni che regolano la liquida dazione amministrativa delle indennità, unila do– vrebbe - secondo il Cougresso di Modena - io• novarsi, essendo i termini e le norme stabilite dal Regolamento vigente quasi totalmente accettabili i solo, siccome quei termini e quelle norme sono con sistematica sfacciatag gine violati dngli Istituti, così dovrebbero stabilir.si severe sanzioni pPnali contro gli Istituti violatori. In tal modo il malvolere degli Istituti sarebbe frustrato. . . . Riforme al 1,rocCllimrnto contenzioso. - Contro il progetto <lella Commissione pa.rla.mentare e contro quello del Cocco-Ortu il Congresso di Modena ha elaborato un vero e proprio Tribunale, un vero e proprio Codice di Procerlura. Le vertenze in materia di infortuni (eccetliua.ti , naturalmente, i procedimenti penali, c ontra,·ven– ~donali e di colpa) dovrebbero - secondo il Con– gresso - essere affi<late, per la loro risoluzione, ad un Tribunale presieduto da. un Presi<lente <li Se– zione di Corte (l'Appello e formato da C)uattro rappre~entanti degli ope1·ai assicurati (elAtt.i a scru– tinio diret.t.o e segreto, <lei quali nuo dovrebbe es– sere medico e un altro avvocato) e cla quattro rap· presentanti degli iu<lustriali e irnpren<litori (eletti es:si pure a scrutinio segreto e colla merlesima regola). La composizione <lei IJ. 1 ribunale è stata così esco– gitata per assicurare al Tribunale stesso l'elemeuto professionale, tecnico, medico e giuridico. Quanto al procedimento, esso dovrebbe, innamd tutto, uniformarsi al principio moderno, ed accolto ora1Ì1ai dai più chiari tmttatisti e dalle più com– plete legislazioni (ad esempio, Svizzern), della in– versione ,lei la prova, per cui la pres1ntzione e elle tratlisi rii u.n in(o;·ttmio e U 1l0n-in/'o!'tunio clece esse1·ep1·ovato. Circa le forme del procerlimento, che deve essere rapido, sollecito, spedito, l'operaio deve essere am– messo <li diritto al completo patrocinio grntuil,o, gratuito, cioè esentato dal p11.gamento - ciò che oggi non è - dei diritti di usciere e di cancelleria, solo fi$~an(lo:::i alcune tasse di sentenza, che do– vranno esser pagate dal soccombente; la tratta– zione dovrebbe eso:iereorale secondo le norme del la procedura penale: il g-indizio dovrebbe essere in– trodotto per citazione, ecc. 'l'ali Tribunali cloYrebl,t>ro essen:• istituiti in ogni capoluogo di provincia. e se ue potrebbero i~tituire anche p iù d'uno nelle provincie magg-ionnente in• dnstrio.li, come si potrehbe esteudere la competenza di un 'l'ribunall~ a p1ù provincie nelle regioni l\. minore intensità. indu-;triale. Contro le sentenze di siffa,tti 'Jlribuua.li dovrebbe essere amme~so il diritto di appellare, entro qu1u• dici g-iorni dalla sent.e11z11,ad una suprema Corte Arbitrale presieduta. da un Pn•sideute di Sezione di Corte di Cassazione, e composta rii tlue rappre• sentanti dell'Utf-icio del lavoro, ili cinque rappre– sentanti operai, eletti a scrutinio diretto e segreto dai membri operai dei 'l'nbnnali di primo graclc, e di cui uno sia medico e uu altro avvocato, e ili ci?Jque rappresentanti deg!i industriali eletti nelh\ medef.ìima maniera e di cui uno Ria merlico e l'altro avYocato. I Giu(lic i - così d ella Corte suprema, come dei r1 1 ribunali provincia.li - dovrebbero godere di una congrua i ndennità, e ciò per avere da essi serie garanzie di indipenrlenza e di imparzialità. Scrive a qnel:ito proposito - e noi sottoscriviamo pienamente - il relatore: " L'operaio magi:Jtrato in ispecie, e in genere ogui magistrato dei rl1ribnnali e della Corta di cui propo– niamo la istituzione, deve respirare un'aura non am– morbata di sospetto e di paura, deve essere posto tanto in alto, che non possano giungere a lui le basse arti dirette alla estorsione della sentenza: - egli dève giu– dicare e decidere completamente indipendente, non preoccupato dalle conseguenze che per :;è a per la sua famiglia potrebbe avere il suo giudicato, sicuro di sé e della sua coscienza, porchè sicuro di essere t\l ripllrO da vendette e persecuzioni. " •*• Questo il programma avan:mto tlal Congresso di Modena, progranuna vr,~to e complesso di radicale rifornrn. del procedimento e della mag-istratura. Ma è bene affermare e stabilire fi11d'ora che, se la Confederazioue del lavoro ha posto come capo· saldo del suo progetto di riforma la magistratura arbi trale 1 ciò è stato anche perchè si sapeva che era intenzione del Governo creare una magistra– tura speciale e perchò è oramai chiara e inneg·a– bile t.enllenza teorica e legislativa quella di affi. dare lu, risoluzione delle coutroversie aventi atti·· uenza col lavoro a magistrature ~peciali, ma 11011 perchè la classe operaia si l"o.sseunita alla rolla di proteste e di anatemi che venivano scaglititì contro la magistratura ordinaria clalle Cas~e di assicurazione e dagli industriali, feriti dalla onesta e corag-giosa interpretazione che, molte volte, f'a– ceYa della legge la magbstratnnt di <li ritto comune. La magistrntura italiana infntti - !<ipecialmente ,1uaudo ancora non si erano levati tanto alti gli iuuocenti lai degli as~icuratori e dei loro accoliti - aveva sempre, onestamente e rettamentei inter– pretata la legge. adattando ai casi più complessi e difficili la nonna giuridica, cou vero slorzo amo– roso di larga, civile ermeneutica .... E da que!Ste sentenze che 1hita110 gli odi feroci della borghesia in,lustriale e delle Compa.iinie a~– sicumtrici contro la magistratura italiana, a cm si vuol togliere la trattazione delle caus~ di iufor~ tunio. Ora, Quello che al proletaria.lo a~solutamente preme e che può c On'.-..iderand c onw 1,rogramuul mi111mo dPlla rifornrn. è la it;LiLnzlone di una prn cedurn rapida e pronta, che permetta la ::.pedih\ risoluzione delle controvenìie e non la~ci - come oggi avviene - l'operaio, affamato e indifeso, nelle
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