Critica Sociale - Anno XIX - n. 7 - 1 aprile 1909

106 ORIT[CA SOCIALE gitati per la p,·evenzioue e dP--finizione dei conflitti del la• voro. In Italia il disegno di legge per la formazione di Commissioni di conciliazione e arbitrato nei servizt pub– blici osereitati da imprese pri\•ate ha sollevato qualche opposizione nel campo operaio e non ha finora (l.\'uto seguito; in atlesa di un Jlrovvedimento di iniziativa go. vernativa di generale applica.zione, sono state presentati tre notevoli disegni di legge di iniziativa parlamentare: il progetto Alessio 1 relativo alle controversie agrarie collettive, propone che tali controversie possano venire conciliate o composte o per opera di Collegi di probi– viri agricoli, o di Comitati di conciliazione arbitrali eletti dalle Associazioni padronali e operaie registrate, o per opera. di Comitati costituiti per iniziativa governativa, o di uno o più arbitri privati; il progetto Bissolati (ispi– rato in pa.rte al progetto :llillerand) disci1)\ina i conflitti sl industriali che agricoli, stabilendo che gli scioperi possano essere iniziati e continuati solo mediante deli– berazione presa da periodiche assemblee dei lavoratori delle .singole impre~e, e sottopone obbligatoriamente le controversie a giudizio arbitralej il va.sto progètto Nic– colini contempla il solo lavoro agricolo o mira a costi– tuire rappresentanze ufficiali miste delle classi agrarie, a regolare il contratto di lavoro individuale e collettivo, al riconoscimento delle organizzazioni professionali, e alla definizione delle controversie individuali o collet– tive mediante Comitati di conciliazione o Collegi arbi– trali, costituiti per iniziati\'a di una delle parti o dall'au– torità. Il Consiglio superiore del lavoro ha formulato uno schema, f'!econdo cui il tentativo della conciliazione nelle controversie collettive sarebbe obbligatoriamente fatto da) Collegi probi vira.li o da speciali delegati governativi, e 1 su richiesta di ambo le parti, le coutroversie giuri– diche sarebbero decise arbitralmeute dai Collegi probi– virali e quelle economiche da Collegi arbitrali istituiti dai Collegi probivirali con rappresenta11za delle parti: speciali Commi~sioni miste esprimerebbero obbligatoria– mente l'avviso su le controversie economiche non assog– gettate ad arbitrato. successo del metodo dell'arbitrato obbligatorio: nuovi emenda.menti sono stati introdotti in quella mutevole legislazione; il Parlamento federale australiano ba ap– provato la nuova formala semplicista del partito operaio, cho vorrebbe a un tempo proteggere il produttore, il lavoratore e il consumatore, col subordinare la pro– tezione doganale e talune esenzioni tributarie alla con– cessione di uu trattamento equo al personale operaio e alla flss1tzione di prezzi non troppo elevati : ma la Corte suprema federale ha dichiarato incostituzionale questo singolare prov\'edimento, che porterebbe all'ultimo grado la regolazione statale dell'industria e darebbe all'auto– rità iacaricata del controllo e delle definizioni delle divergenze un enorme· e gravoso potere rti intervento nel c.,mpo economico. Di fronte all'insuccesso dell'arbi– trato obbligatorio, si va estendendo il metodo di Vic– toria dei Comitati speciali fissanti il salario minimo per determinate inrlustrie, Le Assicurazioni sociali sono state in varie nazioni oggetto di atti legislativi frequentemente ispirati ai principt germanici. lntei•nazionalmente deve rammentarsi il regolamento per l'applicazione del concordato italo– francese sugli infortuni; un disegno di legge austriaco consente gli accordi internazionali in materia di infor– tuni i la legislazione e la stipulazione di trattati e concordati internazionali è stata invocata dall'assemblea di Lucerna dell'Associazione per la protezione legisla– tlva dei lavoratori, affinchè gli stranieri siano ammessi al beneficio dell'uguaglianza di trattamento coi cittadini per gli infortunì 1 sta riguardo all'importo dell'indennità, sia rigL1ardo alle condizioni per godere i beneflct della Associazione. Riguardo all'Assicurazione operaia in generale sono continuate vive in Germania le discussioni per una. ri– forma radicale che riuni~ca o coordini i tre rami esi– stenti e crei l'assicurazione vedove e orfani, semplificando Porganiz:rnzione e unificando i principi fondamentali: dopo gli studt e le inchieste eseguite dal Governo - fra cui una importante conferenza tenuta alla fine di ot– tobre con rappresentanti di istituti vart di assicurazione La legge spagnuola del 19 marzo preseri\'e che i pro- e di sodalizi padronali e operai - si annunzia immi- motori di uno sciopero e gli imprenditori dichiaranti una nente la presentazione d61lo schema di legge, il quale serrata debbono, entro 24 ore dall'inizio della a.ospen- compreuiterebbe circa 1700 articoli: si afferma che tale sione del lavoro, darne avviso al prm,idente della Giunta schema proporrebbe il concentramento delle piccole lo~ale di riforme socia\i 1 il quale, qol consenso di ambe Casse locali di malattia, pur mantenendo le Casse degli le parti, forma e presiede uu Consiglio misto per la altri tipi, conserverebbe l'autonomia delle Casse di ma- conciliazione: non raggiunta questa, le parti po!lsono lattia ma con garanzie sulla competenza degli am• designare uno o più arbitri. Un disegno di legge fran- mini~tratori 1 serberebbe l'attuale organizzazione delle cese propone l'istituzione di Comitati misti permanenti assicurazioni invalidità. e infortuni, ma creando organi in ciascuna impresa minerd.ria, i quali debbano esamJ. locali unici per tutti i rami di assicurazione, modiHche- nare le controversie colletti ve per tentare la concilia- i'ebbe l'ordinamento dell'indennità e la procedura, e esten- zione e possano, in caso di disaccordo, designare uno o derebbe le assicurazioni all'agricoltura. più arbitri. La legge turca 6 ottobre dispone che le In Austria, dopo un quadriennio di vivissime discus- vertenzo nei servizi pubblici siano sottoposte a un Co- sioni sollevate dal vasto" programma,, presentato sul finire mitato misto, formato caso per caso, con un J)residente del 1904 " per la riforma e l'estensione dell'assicura- di nomina governativa: la sospensione del lavoro può zione operaia ,,, è i::tatopre.sentato il 3 novembre 1908 un avere luogo fl0lo dopo Finsuccesso del tentativo di con- nuO\'0 disegno che tiene in parte conto delle molteplici ciliazione. In Inghilterra, senza nuove disposizioni Jegi- obbiezioni mosse al primo. li nuovo schema, a somiglianza slati\'e, per consolidare e estendere l'applicazione della dol precedente, introdusse Passicurazione obbligatoria legge sull'arbitrato, è stata costituita una Corte di arbi- per l'invalidità e la vecchiaia, combinata col pagamento trato, la quale funziona su richiesta delle parti conten- <li capitale ai sopravviventi, non solo a yantaggio di denti ed ò, caso per caso, formata dal GoYerno con ele• tutti quanti i lavoratori dipendenti da un impiegante, mentì padronali, operai e neutra.li , scelti su lillte stabil- qualunque sia il rapporto di dipendenza e l'occupazione, m1::nte formate. Mentre nel Canadà si estende sempre ma anche per la vecchiaia - con ardita iniziati\'a - più l'applicazione della legge del 1907 sull'arbitrato a va.ntaggio dei lavoratori indipendenti (artigiani, pro- obbligatorio nei servizi pubblici e nell'inclustria mine- prietari di laboratori, piccoli agricoltori, ecc.} il cui red- rarin, ~i dcline.l s: lllJ,re più deciso ne!l'Auslralasia l'm- 1 dito aunuule non eccede 2400 corone e che non occupano

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